DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1986, n. 168
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del commercio con l'estero;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica venezuelana, firmato a Caracas il 19 dicembre 1984, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'art. 17 dell'accordo stesso.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
LAGORIO, Ministro del turismo e dello spettacolo
CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 23
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 1
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA VENEZUELANA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA VENEZUELANA Animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di film che, per le loro qualita' artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza non inferiore a 1.600 metri per i lungometraggi e a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 mm, o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzato da uno o piu' produttori italiani unitamente a uno o piu' produttori venezuelani conformemente alle norme del presente accordo. La realizzazione delle pellicole in coproduzione avverra' in base a un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti autorita' dei rispettivi Paesi: per Italia la Direzione generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo; per il Venezuela la Direzione dell'industria cinematografica del Ministero dell'economia.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 2
Art. 2. I film realizzati in coproduzione tra l'Italia e il Venezuela saranno considerati film nazionali dalle competenti autorita' dei due Paesi purche' realizzati in conformita' alle disposizioni legislative vigenti in ciascuno di essi. Detti film beneficeranno dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore. Di tali vantaggi godra' solamente l'impresa produttrice del Paese che li concede. Ai fini dell'ammissione ai benefici della coproduzione i coproduttori devono ottemperare a tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi in favore della produzione cinematografica nazionale nonche' ai requisiti stabiliti dalle norme di procedura annesse al presente accordo e che formano parte dello stesso. I film di coproduzione dovranno essere realizzati da imprese che posseggano una adeguata organizzazione tecnica e finanziaria e una esperienza professionale riconosciuta dalle competenti autorita' nazionali.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 3
Art. 3. Le istanze inoltrate dalle societa' produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici della coproduzione verranno formulate in conformita' alle disposizioni fissate nelle norme di procedura.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 4
Art. 4. La proporzione degli apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal 30% ai 70% nella produzione dei film. Il 30% della partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegato nel Paese del coproduttore minoritario. L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo. La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionale, a giudizio delle competenti autorita' dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso. Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 5
Art. 5. I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o venezuelana o che siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio di lavorazione del film. Tenuto conto delle esigenze del film puo' essere consentita, previo accordo tra le autorita' dei due Paesi, la partecipazione di interpreti non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese. E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 6
Art. 6. Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle Parti contraenti. Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario. Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, o un negativo e un internegativo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario puo', previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale. In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori del Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria, cosi' come la stampa delle copie destinate alla programmazione in quel Paese. La stampa delle copie destinate alla programmazione nel Paese la cui partecipazione finanziaria sia minoritaria sara' effettuata in un laboratorio di quel Paese.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 7
Art. 7. Nei limiti del possibile vi dovra' essere un equilibrio generale sia sul piano artistico che su quello della utilizzazione dei mezzi tecnici. Annualmente le autorita' dei due Paesi accerteranno l'esistenza di un equilibrio nei trasferimenti valutari che deriveranno dall'applicazione del presente accordo, eventuali squilibri potranno essere compensati nell'anno successivo.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 8
Art. 8. La ripartizione dei proventi deve, di massima, essere proporzionale alla partecipazione finanziaria dei coproduttori, al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti autorita' dei due Paesi.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 9
Art. 9. In linea di principio, le esportazioni di film di coproduzione saranno effettuate dal Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 10
Art. 10. Il saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine previsto dalla legislazione vigente nei rispettivi Paesi a partire dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nel Paese minoritario.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 11
Art. 11. Sara' esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due Parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 12
Art. 12. I titoli di testa dei film di coproduzione devono indicare, in un uadro separato, sia il nome delle imprese coproduttrici che la dicitura "coproduzione italo-venezuelana" o "coproduzione venezuelano-italiana". Tale indicazione deve egualmente figurare obbligatoriamente nella pubblicita' commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali e, in particolare, nei festival internazionali. I film saranno presentati ai festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria, salvo diverso accordo fra le imprese coproduttrici approvato dalle competenti autorita' dei due Paesi. I film coprodotti a partecipazione paritaria saranno presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 13
Art. 13. Le Parti contraenti concordano nel concedere facilitazioni, in conformita' con le rispettive leggi in vigore, per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente accordo. Egualmente favoriranno l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla realizzazione ed alla commercializzazione dei suddetti film, nonche' i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e dei servizi prestati, secondo le norme vigenti in materia nei due Paesi.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 14
Art. 14. Nell'ambito delle legislazioni vigenti, le Parti non sottoporranno ad alcuna restrizione la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali. Ciascun contraente facilitera' nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese. I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dalla commercializzazione del film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione e conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 15
Art. 15. Le autorita' competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 16
Art. 16. Le Parti contraenti convengono nel costituire una commissione mista, presieduta da funzionari degli enti competenti di ambo i Paesi, assistiti da esperti e funzionari designati dai medesimi. Tale commissione mista sara' incaricata di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo. La commissione mista risolvera' inoltre le difficolta' che potranno presentarsi e proporra' alle autorita' competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'accordo. La commissione mista e' autorizzata a proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'accordo. Tali modifiche entreranno in vigore tra le Parti contraenti mediante scambio di note fra le competenti amministrazioni dei due Paesi. La commissione mista puo' essere convocata ad iniziativa di una delle Parti contraenti e potra' riunirsi in Italia o in Venezuela.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 17
Art. 17. Ciascuna Parte contraente notifichera' all'altra il compimento della procedura richiesta dalle sue norme nazionali per dare effetto al presente accordo, che entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-art. 18
Art. 18. Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sara' rinnovato automaticamente per periodi uguali e successivi salvo che una delle Parti manifesti all'altra, per iscritto, la sua contraria volonta', con preavviso di tre mesi prima della scadenza del periodo indicato o di una delle sue proroghe. I rappresentanti dei due Governi firmano e autenticano il presente accordo, in quattro esemplari facenti ugualmente fede, due in lingua italiana e due in lingua spagnola. Firmato a Caracas il diciannove del mese di dicembre dell'anno millenovecentottantaquattro. Per il Governo della Repubblica del Venezuela Isidro MORALES PAUL Ministro degli affari esteri Per il Governo della Repubblica italiana Ludovico INCISA DI CAMERANA Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
Accordo di coproduzione cinematografica tra Italiana e Venezuelana-Annesso
ANNESSO NORME DI PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA VENEZUELANA. Per l'applicazione dell'accordo di coproduzione cinematografica, firmato in data odierna, conformemente a quanto stabilito nell'art. 2 del medesimo, si determinano le seguenti norme di procedura: I. Le istanze di ammissione al beneficio della coproduzione cinematografica verranno depositate presso le competenti autorita' di ognuno dei due Paesi, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film. II. La documentazione per l'ammissione, redatta in lingua italiana per essere presentata in Italia ed in lingua spagnola per essere presentata in Venezuela, deve essere la seguente: 1. un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata; 2. un copione dettagliato del film; 3. il contratto di coproduzione (un esemplare firmato e parafato in tre copie) stipulato con riserva di approvazione da parte delle autorita' competenti dei due Paesi. Tale contratto deve precisare: a) il titolo del film; b) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; c) il nome del regista; d) l'ammontare del costo; e) l'ammontare degli apporti dei coproduttori; f) la ripartizione dei proventi e dei mercati; g) l'impegno dei produttori a partecipare agli eventuali eccedenti o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione agli eccedenti puo' limitarsi, per il coproduttore minoritario, al 30% del costo del film; h) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione al beneficio dell'accordo non impegna le competenti autorita' dei due Paesi a concedere il nulla osta per la proiezione in pubblico; i) un'altra clausola deve precisare le condizioni del regolamento finanziario tra le Parti contraenti: nel caso in cui le autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film in uno dei due Paesi o all'estero; nel caso in cui il versamento degli apporti finanziari non sia stato effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'accordo; j) l'indicazione del periodo previsto, al massimo, per l'inizio delle riprese del film; 4. il piano di finanziamento e il preventivo di spesa; 5. l'elenco degli elementi tecnici ed artistici con l'indicazione della nazionalita' e dei ruoli attribuiti agli attori; 6. il piano di lavorazione con l'analitica indicazione delle riprese in interni ed esterni, i teatri di posa e i Paesi in cui verranno effettuate; 7. la sceneggiatura del film, che possa essere in possesso delle competenti autorita' prima dell'inizio delle riprese. Le competenti autorita' di ogni Paese possono, inoltre, richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenuti necessari. III. Le modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, potranno essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato; tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi prima del termine delle riprese del film. IV. La sostituzione di un coproduttore potra' essere solamente ammessa in casi eccezionali, per motivi validi riconosciuti dalle competenti autorita' dei due Paesi. V. Le autorita' competenti si comunicheranno reciprocamente le loro decisioni inviando una copia della documentazione relativa ai piani di realizzazione del film. Caracas, il diciannove dicembre millenovecentottantaquattro. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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