DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1986, n. 211
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale e' stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che ha riordinato l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, con il quale e' stato emanato lo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);
Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 17 ottobre 1985 fra la delegazione governativa e le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-Funzione pubblica, CISL-AIMA e UIL-statali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985 nella quale sono state valutate e respinte le ulteriori osservazioni fatte pervenire dalla CONFSAL-UNSA con note del 29 ottobre, 1985 e del 15 novembre 1985;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente il recepimento e l'emanazione dell'accordo 17 ottobre 1985 relativo al personale dell'AIMA in precedenza citato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste,
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Campo di applicazione e durata
Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo 17 ottobre 1985 di cui premessa, si applicano a tutto il personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), escluso il personale delle qualifiche dirigenziali e quello con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate. L'accordo si riferisce al periodo 10 settembre 1982-31 dicembre 1984. Gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1983 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.
Art. 2
Nuovi stipendi
A decorrere dal 10 gennaio 1983 al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 secondo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 terzo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.470.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.770.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato nello stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sulla ultima classe di stipendio. La determinazione degli stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 e' effettuata sulla base dei livelli retributivi, delle classi di stipendi e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1 gennaio 1983 presso le amministrazioni di provenienza. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per nascita di figli e per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Art. 3
Benefici convenzionali
Al personale in servizio al 10 gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla precetta data i sottoelencati aumenti biennali del 2,50 per canto, computati sullo stipendio determinato ai sensi del precedente art. 2 e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica: 1) due aumenti per il personale della terza qualifica; 2) due aumenti per il personale della settima ed ottava qualifica, integrati di un importo rispettivamente di L. 160.000 e di L. 190.000. Al personale che nell'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e' pervenuto a qualifica superiore mediante concorso per merito distinto, di idoneita' o comunque mediante esame di concorso, viene attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1983, un beneficio economico pari a due scatti del 2,50 per cento calcolato sul valore iniziale del livello corrispondente alla qualifica conseguita. Restano riassorbiti gli analoghi benefici eventualmente percepiti per effetti degli accordi relativi alle amministrazioni di provenienza.
Art. 4
Inquadramento economico
L'inquadramento del personale nel nuovo reticolo retributivo avviene al valore di classe o scatto immediatamente inferiore al maturato economico in godimento: l'eventuale spezzone monetario eccedente viene mantenuto ad personam e temporizzato ai fini della acquisizione della classe o scatto superiore. Analogo meccanismo si applica nel caso di passaggio a qualifica superiore considerando come maturato economico i valori retributivi dedotto quello dell'iniziale di livello.
Art. 5
Effetti dei nuovi stipendi
I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
NOTE Nota all'art. 5: Con il D.P.R. n. 3/1957 e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. L'art. 82 di detto testo unico prevede che: "All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".
Art. 6
Liquidazione dei nuovi stipendi
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nota all'art. 6: Il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente: "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".
Art. 7
Incentivazione alla produttivita'
In relazione al particolare impegno richiesto al personale per la progettazione ed esecuzione di progetti-obbiettivo di conservazione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti agricoli e l'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari e' corrisposto un premio di incentivazione alla produttivita' negli importi mensili lordi e con i criteri appresso indicati:
Qualifica
Importo base + Maggiorazione = Totale
L'importo base verra' corrisposto mensilmente per dodici mesi al personale comunque in servizio presso l'AIMA, compreso il personale dell'ufficio di ragioneria, in relazione alla effettiva presenza lavorativa: a tal fine gli importi giornalieri vanno computati in ragione di un ventiseiesimo dell'importo mensile o il correlativo rapporto per le settimane lavorate su cinque giorni. Lo stesso compenso compete anche al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e per quello assente per infermita' o infortunio derivanti da causa di servizio. Le maggiorazioni saranno erogate al personale a consuntivo della realizzazione degli obiettivi programmati. Esse costituiranno, nel complesso delle maggiorazioni capitariamente computate maggiorate delle quote derivanti dalle minori erogazioni del premio base per assenza dal servizio, una disponibilita' unica da erogare al personale, mediante accordo da definire in sede aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge-quadro, in base ai criteri seguenti: a) livello di professionalita'; b) presenza lavorativa; c) impegno partecipativo al perseguimento degli obiettivi programmati. Sono fatte salve per il periodo pregresso le eccedenze relative alle erogazioni di premi o indennita' comunque denominati legittimamente erogati al personale inquadrato nell'Azienda. L'importo base di cui al presente articolo non e' cumulabile per il personale proveniente dal Corpo forestale, con la particolare indennita' gia' percepita ai sensi dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, fino a quando tale importo base non sara' superiore a quello dell'indennita' predetta; nel qual caso competera' la relativa differenza.
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