DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1986, n. 217
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, recante approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana;
Ritenuta l'opportunita' di emanare disposizioni regolamentari di esecuzione del predetto testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.E' approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 60 Giustizia, foglio n. 32
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 1
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Art. 1. Invio delle leggi e degli altri atti normativi al Ministro Guardasigilli 1. Agli originali delle leggi e degli altri atti normativi, che vengono trasmessi al Ministro Guardasigilli per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, devono essere allegate, per le leggi, una copia e, per gli altri atti, due copie debitamente autenticate e munite della documentazione necessaria per il visto del Guardasigilli e per la registrazione da parte della Corte dei conti. 2. La copia della legge deve essere conforme all'originale ed il titolo deve essere quello risultante dall'attestazione del Parlamento. La copia degli altri atti normativi previsti nell'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e di seguito denominato testo unico, deve, a cura del Ministero competente, recare nella testata l'indicazione della data e del titolo, che puo' essere perfezionato dal Ministero di grazia e giustizia, previa intesa col Ministero competente. 3. All'originale dei decreti, per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve essere allegata la relativa attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Per la stesura degli originali e delle copie delle leggi e degli altri atti normativi, si applicano le disposizioni della legge 14 aprile 1957, n. 251, sulla redazione a macchina di atti pubblici.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 2
Art. 2. Visto del Guardasigilli 1. Il Ministro Guardasigilli, quando incontra le difficolta' previste dall'art. 5, comma 3, del testo unico in ordine al tenore dei decreti e degli altri atti normativi, puo', prima di sospendere il "visto" e l'apposizione del sigillo, informare il Ministro competente per accertare che la difficolta' non possa essere superata.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 3
Art. 3. Controllo della Corte dei conti sui decreti normativi 1. Le richieste istruttorie formulate dall'ufficio di controllo della Corte dei conti in sede di esame di un decreto normativo sono trasmesse al Ministro proponente per il tramite del Ministro Guardasigilli. 2. Sono del pari comunicate al Ministro proponente per il tramite del Ministro Guardasigilli le ordinanze di deferimento dei decreti normativi all'esame della sezione di controllo. 3. Le relative deliberazioni sono trasmesse al Ministro cui spetta per il tramite del Ministro Guardasigilli.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 4
Art. 4. Stampa e numerazione degli atti normativi 1. Appena disposta la pubblicazione degli atti normativi previsti nell'art. 15 del testo unico, il Ministero di grazia e giustizia trasmette la copia della legge o dell'altro atto alla tipografia dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la quale cura l'immediata composizione tipografica dell'atto stesso. 2. Lo stesso Ministero, ricevuta la bozza e accertata la perfetta conformita' dello stampato all'originale, anche avvalendosi di dipendenti specializzati dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, da' il numero d'ordine alla legge o all'altro atto soggetto a numerazione a norma dell'art. 16 del testo unico e rilascia il "Visto: si stampi". 3. Quando per una qualunque eventualita' e' revocato o sospeso l'ordine di pubblicazione dell'atto, il Ministero di grazia e giustizia provvede immediatamente a revocare il numero gia' attribuito, il quale viene dato all'atto successivo in modo che la serie numerica degli atti che si pubblicano sia conservata sempre, rigorosamente progressiva, senza lacune o interruzioni. All'atto sospeso e' assegnato il numero che gli spetta al momento della sua pubblicazione.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 5
Art. 5. Contenuto della pubblicazione 1. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti previsti nell'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico reca anche: a) il titolo dell'atto, e cioe' la data, il numero d'ordine e l'argomento di esso; b) il testo, immediatamente dopo il titolo, dell'atto, in piena conformita' all'originale, sia nel contenuto, sia nelle firme in esso riportate; c) il visto e la firma del Ministro Guardasigilli; d) la menzione della avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti per i decreti e gli atti ad essa soggetti.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 6
Art. 6. Ripubblicazione nella Raccolta ufficiale 1. Le leggi e gli altri atti indicati nell'art. 5 vengono ripubblicati nella Raccolta ufficiale, in uno o piu' volumi per ogni annata. Per ogni anno la paginazione, come la numerazione d'ordine degli atti, e' rigorosamente progressiva. Il numero dell'atto e' ripetuto in testa a ciascuna pagina occupata dall'atto stesso. 2. Ogni volume della Raccolta ufficiale ha i propri indici, cronologico e per materie, e nel suo frontespizio e' indicato il numero del primo e dell'ultimo atto in esso contenuti. L'ultimo volume si chiude con gli indici complessivi, cronologico e per materie, di tutti i volumi che costituiscono l'annata. 3. Qualora si tratti di testi voluminosi, puo' pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 7
Art. 7. Ripubblicazione di atti particolari 1. La ripubblicazione nella Raccolta ufficiale della legge che converte con modifiche un decreto-legge comprende anche il testo coordinato redatto in applicazione dell'art. 11, comma 1, del testo unico. 2. La ripubblicazione nella Raccolta ufficiale di accordi ed altri atti internazionali comprende anche la traduzione non ufficiale che di essi sia stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 8
Art. 8. Pubblicazioni notiziali nella Gazzetta Ufficiale 1. Le pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico sono effettuate con modalita' tali da rendere piu' agevole la lettura e la comprensione delle nuove disposizioni normative. 2. I testi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono tempestivamente inviati al Ministero di grazia e giustizia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, se si riferiscono a leggi, ovvero dal Ministero competente, se si riferiscono ad altri atti normativi. 3. Nei casi di massima urgenza della pubblicazione, puo' non procedersi alle pubblicazioni notiziali indicate nel comma 1. In questo caso la Presidenza del Consiglio valuta se la Gazzetta Ufficiale debba procedere ad una ripubblicazione della legge o di altro atto normativo, recante anche le pubblicazioni notiziali in precedenza omesse.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 9
Art. 9. Pubblicazione di testi aggiornati 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, valuta quando sia opportuna la pubblicazione del testo aggiornato di una legge o di altro atto normativo, di cui all'art. 11, comma 2, del testo unico.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 10
Art. 10. Invio degli atti e comunicati al Ministero di grazia e giustizia 1. Per gli atti e comunicati che devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 18 del testo unico, l'organo richiedente invia al Ministero di grazia e giustizia due copie conformi dell'atto o del comunicato, debitamente autenticate. In calce ad ogni atto devono essere riportati, in forma chiara e leggibile: a) la data di emanazione; b) il nominativo e le funzioni della persona che lo ha firmato; c) gli estremi della registrazione da parte della Corte dei conti, quando questa sia richiesta. 2. L'atto o il comunicato deve essere corredato del titolo, che puo' essere perfezionato dal Ministero di grazia e giustizia secondo la previsione dell'art. 1, comma 2. 3. Per gli atti ed i comunicati da pubblicare per sunto o per estratto, le informazioni indicate nel comma 1 fanno parte del contenuto del sunto o dell'estratto, che deve essere redatto in modo chiaro e conciso. 4. Quando un atto o un comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale cita un atto pubblicato in precedenza e non inserito nella Raccolta ufficiale, esso deve specificare il numero e la data della Gazzetta ove la pubblicazione e' avvenuta.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 11
Art. 11. Atti delle Comunita' europee 1. Tra gli atti normativi delle Comunita' europee da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'art. 20 del testo unico sono comprese anche le raccomandazioni della CECA.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 12
Art. 12. Atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale 1. Tra gli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'art. 21 del testo unico sono comprese anche le ordinanze di manifesta infondatezza e le altre ordinanze che comunque definiscono il giudizio. 2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale, nonche' delle ordinanze e dei ricorsi che promuovono giudizi davanti alla stessa Corte, deve contenere l'enunciazione, all'inizio del testo dell'atto, delle disposizioni di legge e degli istituti giuridici ai quali l'atto si riferisce.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 13
Art. 13. Celerita' delle pubblicazioni 1. Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, anche nei casi diversi da quelli indicati nell'art. 18, comma 5, del testo unico devono essere effettuate con la massima celerita'. Si applica il comma 1 dell'art. 4.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 14
Art. 14. Errori di stampa influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati 1. Qualora il testo di un atto normativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale presenti difformita', rispetto al relativo originale, tali da determinare o avere determinato l'apparente entrata in vigore di norme da esso non previste oppure la mancata entrata in vigore di norme da esso previste, il Guardasigilli ne ordina la correzione mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale di un comunicato che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa sostituito, disponendo altresi', se del caso, la ripubblicazione dell'intero testo. 2. La correzione viene ordinata d'ufficio, ovvero su segnalazione di qualunque ufficio pubblico o su istanza di privati.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 15
Art. 15. Errori occorsi nella promulgazione delle leggi o nella emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 1. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Repubblica presenti difformita' rispetto al testo effettivamente approvato dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri e tale difformita' influisca sul contenuto normativo dell'atto, si provvede alla correzione mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale di un comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale sia il testo che debba essere ad essa sostituito. Se del caso, si provvede altresi' alla ripubblicazione dell'intero testo. 2. Resta salvo quanto stabilito dai regolamenti interni degli organi costituzionali in ordine agli errori commessi nel corso della fase costitutiva del procedimento di formazione degli atti normativi ed alle loro conseguenze.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 16
Art. 16. Menzione nella Raccolta ufficiale della intervenuta rettifica dell'errore 1. Qualora la pubblicazione del comunicato previsto negli articoli 14 e 15 riguardi atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale ed avvenga prima che tale ulteriore pubblicazione abbia avuto luogo, si riproduce nella Raccolta il solo testo corretto, facendosi menzione in nota dell'avvenuta correzione; qualora avvenga successivamente, si provvede alla correzione mediante una nota inserita in fine al primo volume della Raccolta che verra' pubblicato dopo che il comunicato e' apparso nella Gazzetta Ufficiale. 2. L'ultimo volume di ogni annata della Raccolta ufficiale pubblica, su pagine di colore diverso, tutte le correzioni non recepite nei testi ripubblicati nella Raccolta, che siano intervenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 17
Art. 17. Errori non influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati 1. Le procedure previste negli articoli 14, 15 e 16 non si applicano alla correzione di errori od omissioni che non influiscono sul contenuto normativo dei testi pubblicati. In questo caso, qualora si debba procedere alla ripubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale o nella Raccolta ufficiale, l'ufficio che ha emanato l'atto da ripubblicare nella Gazzetta, ovvero quello preposto alla Raccolta ufficiale, compila una rettifica, il cui originale e' allegato all'originale dell'atto da correggere, mentre una sua copia e' inviata alla tipografia che provvede alla stampa. Dell'avvenuta correzione si fa menzione mediante una nota in calce all'atto ripubblicato.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 18
Art. 18. Errori di stampa relativi ad atti non inseriti nella Raccolta ufficiale 1. Le disposizioni contenute nell'art. 14 si applicano anche, in quanto compatibili, agli errori di stampa relativi agli atti indicati nell'art. 18 del testo unico, la cui efficacia dipenda dallo loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 19
Art. 19. Indici della Gazzetta Ufficiale 1. Sono pubblicati, con la massima celerita', gli indici mensili e l'indice annuale della Gazzetta Ufficiale - parte prima, ripartiti in relazione alle serie in cui essa e' divisa. 2. Gli indici sono redatti in modo tale da facilitare al massimo la ricerca degli atti e dei comunicati pubblicati.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 20
Art. 20. Distribuzione della Gazzetta Ufficiale 1. L'amministrazione postale, nella distribuzione delle stampe, e' tenuta a dare la precedenza assoluta alla distribuzione della Gazzetta Ufficiale.
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico-art. 21
Art. 21. Disposizioni abrogate 1. E' abrogato il [regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-02;1293), nonche' ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente decreto. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri CRAXI
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