LEGGE 22 maggio 1986, n. 227
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, è aggiunto il seguente comma: "Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto".
Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 2 della legge n. 1135/1957 (Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 2. - Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni. All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi dalla Corte dei conti. Per i contratti stipulati in conformità di tali capitolati non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato. Con decreto del Ministro dette finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto".
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