LEGGE 15 maggio 1986, n. 231

Type Legge
Publication 1986-05-15
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla manutenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 maggio 1983, nonche' lo scambio di lettere tra i due Governi per la modifica dell'articolo 10, paragrafo e), del citato accordo, effettuato a Parigi il 29 novembre 1983.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 dell'accordo e allo scambio di note.

Art. 3

1.All'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire quarantacinque milioni, si provvede a carico del capitolo 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEI TERMINI E DELLA LINEA DI CONFINE Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, nell'intento di stabilire una regolamentazione razionale per la manutenzione dei termini e la descrizione del confine tra i territori dei due Stati, hanno concordato le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 La demarcazione del confine, definita dagli Accordi internazionali in vigore tra i due Stati, deve essere precisata e mantenuta in modo che il tracciato sia ben determinato e possa essere facilmente identificato su tutta la sua estensione.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 I due Stati prendono, nel quadro delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, i provvedimenti necessari per assicurare la sorveglianza e la manutenzione della demarcazione del confine e per prevenire e se necessario punire atti di distruzione, di deterioramento e di utilizzazione inadeguata dei termini, riferimenti ed altri segni di demarcazione.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 I termini o segni di demarcazione situati sull'asse della linea di confine sono proprieta' indivisa dei due Stati. Gli altri termini o segni di demarcazione restano proprieta' dello Stato sul territorio del quale sono ubicati.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Quando la linea di confine attraversa boschi, macchie o cespugli, una striscia di terreno larga quattro metri (due metri, da ciascuna parte della linea di confine) viene mantenuta permanentemente disboscata, se la Commissione mista prevista dall'articolo 7 lo ritiene necessario. Ciascuno dei due Stati sostiene le spese derivanti dai lavori di disboscamento eseguiti sul suo territorio in applicazione del comma sopra citato.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Nessuna costruzione puo' essere eretta a meno di cinque metri da una parte e dall'altra della linea di confine. Lungo i corsi d'acqua e strade coincidenti con la linea di confine, tale distanza viene misurata a partire dai bordi. Le Autorita' competenti dei due Stati possono, di comune accordo, consentire le deroghe alle disposizioni previste al primo comma del presente articolo per tenere conto di situazioni particolari esistenti presso il confine - in particolare per facilitare lo sfruttamento dei terreni agricoli e permettere l'esercizio della pesca e della navigazione - a condizione che le installazioni autorizzate non ostacolino in alcun modo la sorveglianza del confine. Le disposizioni del primo comma del presente Articolo non si applicano alle costruzioni destinate ai servizi ufficiali di uno dei due Stati ne' alle opere pubbliche da esse autorizzate. Le costruzioni esistenti, edificate secondo le condizioni previste dalla regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Stati, sono tollerate nel rispetto dei diritti acquisiti. In caso di demolizione o di modifica, la loro ricostruzione o trasformazione viene autorizzata solo se conforme alle disposizioni del presente Articolo. Lo stesso vale per le costruzioni in stato di rovina. Il presente Articolo non ostacola le disposizioni particolari degli accordi tra i due Stati, relative alla costruzione di opere, quali strade, ponti, impianti elettrici o idro-elettrici ed altre di pubblica utilita'.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 I proprietari, gli usufruttuari cosi' come tutti gli occupanti a qualsiasi titolo di terreni, miniere, ponti ed altre costruzioni situati sulla linea di confine o in prossimita' di essa, sono tenuti a permettere l'accesso a tali luoghi e l'esecuzione dei lavori al personale dei due Stati incaricato della sorveglianza e delle operazioni relative alla manutenzione della linea di confine. Allo stesso modo essi non possono opporsi alla apposizione dei termini eventualmente necessari per completare la demarcazione del confine.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Dall'entrata in vigore del presente Accordo viene istituita una Commissione mista. Essa comprendera' quattro Membri italiani e quattro Membri francesi e scegliera' il proprio presidente alternativamente tra i Membri italiani e francesi. Ogni delegazione potra' avvalersi degli esperti che reputera' necessari. La Commissione mista potra' autorizzare alcuni dei suoi Membri a corrispondere direttamente tra loro, in vista dell'applicazione del presente Accordo, al fine di assicurarne il buon funzionamento e di coordinare l'attivita' degli incaricati responsabili previsti all'Articolo 10. La Commissione mista terra' le sue sessioni alternativamente in Italia e in Francia; essa si riunira' su richiesta di una delle due delegazioni, almeno una volta all'anno, allo scopo di: a) Mettere a punto, di comune accordo e sulla base delle segnalazioni redatte dagli incaricati responsabili, conformemente all'articolo 10 (c), un piano di ripartizione dei lavori che gli stessi incaricati responsabili dovranno eseguire; tale ripartizione dovra' essere operata in modo tale che i lavori assegnati a ciascuno dei due Stati comportino per quanto possibile spese della stessa entita', tuttavia i lavori potranno essere raggruppati ed effettuati da uno dei due Stati per conto dell'altro, quando cio' comporti migliori condizioni economiche; b) Pronunciarsi sui rapporti elaborati dagli incaricati responsabili riguardo ai lavori effettuati conformemente all'Articolo 10 (e) e prendere le misure necessarie per assicurare, all'occorrenza, la compensazione delle spese; c) Adottare tutte le misure necessarie affinche' la documentazione relativa alla posizione dei termini, alla descrizione ed alla materializzazione del tracciato, sia redatta senza indugi, in particolare per le zone in cui ne sia carente, e sia aggiornata in maniera razionale. - La Commissione mista dovra' ugualmente occuparsi di tutte le difficolta' che potrebbero risultare dall'applicazione del presente Accordo, proponendo alle competenti Autorita' dei due Stati ogni misura per poterle risolvere. Le riunioni della Commissione mista saranno oggetto di processo, verbale, redatto in due originali, uno in italiano e l'altro in francese, da trasmettere ai rispettivi Governi.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 La Commissione mista prende le sue decisioni all'unanimita'. I problemi per i quali non e' stato possibile pervenire ad un accordo nell'ambito della Commissione saranno sottoposti all'esame dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Stati, i quali ricercheranno la risoluzione delle questioni di comune accordo.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Ciascuno Stato sostiene le spese della sua delegazione presso la Commissione mista e dei suoi incaricati responsabili previsti all'Articolo 10. Le altre spese risultanti dall'applicazione del presente Accordo sono sostenute per meta' da ciascuno dei due Stati. Tuttavia, quando i lavori di demarcazione sono resi necessari dalla realizzazione di opere subordinate ad una concessione, le relative spese di tali lavori sono a carico dell'impresa concessionaria.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 La manutenzione dei termini e la demarcazione materiale del confine sono affidate a degli incaricati responsabili i cui compiti sono i seguenti: a) Assicurare la sorveglianza ed il controllo dei termini e degli altri segni di demarcazione del confine; constatare e comunicare alle proprie Autorita' superiori ogni fatto contrario alle disposizioni previste agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente Accordo. Resta tuttavia inteso che ogni Stato ha la facolta' di fare assicurare la sorveglianza dei termini e degli altri segni di demarcazione da servizi o da organi amministrativi oltre che dagli incaricati previsti nel presente Articolo; b) Verificare, in caso di necessita', la posizione dei termini di confine al fine di ricollocarli, eventualmente, nella esatta posizione, raddrizzare o sollevare i termini inclinati o sprofondati; mantenere leggibili le indicazioni di ciascun termine; riparare o sostituire i termini danneggiati e ripristinare quelli scomparsi; costruire una eventuale protezione per i termini pericolanti; aggiornare la documentazione di ogni termine di confine; c) Redigere di comune accordo un progetto annuale dei lavori da eseguire per la manutenzione o il ripristino dei termini o degli altri segni di demarcazione; tale progetto dovra' indicare in particolare il preventivo delle spese relative ai lavori; d) Fare eseguire, previa autorizzazione delle Autorita' previste all'articolo 7, i lavori spettanti al proprio Stato o che questo deve effettuare per conto dell'altro Stato. Tuttavia, quando si tratta di lavori particolarmente urgenti, a titolo eccezionale, gli incaricati responsabili previsti nel presente Articolo possono prendere direttamente le misure cautelative necessarie, rendendone poi conto alla Commissione mista; e) Redigere annualmente un rapporto sulla esecuzione dei lavori di manutenzione o di ripristino dei termini e degli altri segni di demarcazione; tale rapporto dovra' indicare le spese relative ai lavori effettuati. Le operazioni previste nel presente Articolo saranno oggetto di un processo verbale, redatto in due originali, uno in italiano e l'altro in francese, firmato dagli incaricati responsabili dei due Stati. Tale verbale sara' indirizzato alla Commissione mista ed alle Autorita' nazionali competenti (per l'Italia alla Delegazione italiana per la manutenzione del confine, per la Francia ai Prefetti competenti territorialmente).

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 a) Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 10 del presente Accordo, il confine e' diviso in otto settori. Settore I: da Monte Dolent a Col du Mont; Settore II: da Col du Mont a Col dell'Autaret; Settore III: da Col dell'Autaret a Pian del Colle; Settore IV: da Pian del Colle al Colle delle Traversette; Settore V: dal Colle delle Traversette all'Enciastraja; Settore VI: dall'Enciastraja al Colle del Sabbione; Settore VII: dal Colle del Sabbione al Colle Scarassan; Settore VIII: da Colle Scarassan al mare. b) La sorveglianza ed il controllo dell'intero confine sono effettuati dagli incaricati responsabili dei due Stati. I lavori di manutenzione e di demarcazione saranno eseguiti, in linea di massima e preferibilmente dalla Parte italiana nei settori pari e dalla Parte francese nei settori dispari. La Commissione mista ha, comunque, la facolta', per motivi di opportunita', di fare eseguire detti lavori da una delle Parti in un settore di competenza dell'altra Parte. c) Uno stesso incaricato responsabile di ciascuno dei due Stati puo' essere competente su piu' settori.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 I due Governi si comunicheranno reciprocamente i nominativi dei loro incaricati responsabili menzionando i settori di loro competenza. Essi si notificheranno, altresi', i cambiamenti che si verificheranno a tale riguardo.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Gli incaricati responsabili possono, per l'applicazione del presente Accordo, transitare liberamente attraverso il confine, a condizione che siano in possesso di documento bilingue, attestante la loro identita' e qualifica, rilasciato dalle Autorita' competenti dello Stato da cui essi dipendono. Il modello di tale documento sara' fissato attraverso ulteriore accordo tra le autorita' amministrative competenti. L'incaricato responsabile stabilisce, nel suo settore, sotto la propria responsabilita', gli ordini di missione necessari al personale incaricato di eseguire i lavori di manutenzione del confine, conformemente alle decisioni della Commissione mista. Le persone menzionate nei commi precedenti possono portare, in franchigia di tutti i diritti e tasse di importazione, gli equipaggiamenti, i carburanti ed i materiali necessari per la loro attivita' e servirsi dei mezzi di trasporto, civili o militari, adeguati, per spostarsi da una parte all'altra del confine comune, a condizione che gli equipaggiamenti, i carburanti ed i materiali non utilizzati, come anche i mezzi di trasporto, siano riportati, alla fine dei lavori, nel territorio dello Stato da cui provengono. Le Autorita' competenti di ciascuno Stato rilasceranno, qualora il caso si verifichi, le autorizzazioni per l'uso dell'uniforme, senza armi, necessarie ai militari dell'altro Stato, per l'esecuzione dei lavori.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 Le disposizioni del presente Accordo si applicano con la riserva delle misure che uno dei due Stati potrebbe essere indotto a prendere per motivi di sicurezza nazionale od a seguito di stato di guerra, di proclamazione dello stato d'assedio, di proclamazione dello stato di emergenza o di mobilitazione di uno dei due Stati.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 Il presente Accordo abroga e sostituisce la "Convenzione tra l'Italia e la Francia per la manutenzione e la riparazione dei cippi e delle marche di confine" firmata a Parigi il 15 maggio 1936.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti contraenti potra', in ogni momento, denunciarlo. Questa denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica dall'altra Parte contraente.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 Ciascuna delle due Parti contraenti notifichera' all'altra il compimento delle procedure richieste dalla propria Costituzione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Questo avra' effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche. In fede di cio' i Rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Parigi, il 26 maggio 1983, in doppio esemplare, in lingua italiana e francese, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana WALTER GARDINI Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Per il Governo della Repubblica francese JEAN-PAUL ANGLES Ministro Plenipotenziario Direttore dei Francesi all'Estero e degli Stranieri in Francia Visto, il Ministro degli affari esteri: ANDREOTTI

Accordo-Note

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.