DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 238
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 48 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
Visto l'art. 291 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1977, n. 922;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, che da' piena esecuzione all'accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e di riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 1962;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1982, in base al quale e' ammessa la possibilita' di approvare, in via sperimentale, in applicazione dell'art. 465 del citato regolamento di esecuzione del testo unico, parabrezza in vetro a tempera differenziata, da montare sui veicoli a motore, conformi al regolamento ECE-ONU n. 43, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1982;
Visto il regolamento ECE-ONU n. 43 "Vetri di sicurezza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi", allegato al citato accordo di Ginevra del 20 marzo 1958, accettato dall'Italia con adesione notificata al segretariato delle Nazioni Unite il 14 settembre 1981, facente parte integrante del decreto ministeriale sopracitato;
Ritenuta la necessita' di completare le disposizioni del citato regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale nelle parti concernenti i vetri di sicurezza da montare sui veicoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1986;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.L'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1977, n. 922, e' sostituito dal seguente: "Art. 291. - I vetri stratificati che possono essere impiegati in qualsiasi posizione che interessi il campo diretto o indiretto di visibilita' del conducente, ad esclusione del parabrezza, debbono superare le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299 e 300. I vetri stratificati da impiegare come parabrezza, oltre le prove indicate al primo comma, debbono superare altresi' le prove indicate all'art. 301. I vetri temperati che possono essere usati in qualsiasi posizione che interessi il campo diretto e indiretto di visibilita' del conducente, ad esclusione del parabrezza degli autoveicoli e dei filoveicoli, debbono superare le prove indicate negli articoli 293, 296, 297 e 298. Le modalita' per l'esecuzione delle prove di cui ai precedenti comma sono fissate dal Ministro dei trasporti con proprio decreto. I vetri temperati da impiegare come parabrezza, da utilizzare sugli autoveicoli e filoveicoli, debbono essere conformi alle prescrizioni del regolamento ECE-ONU n. 43, allegato all'accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, al quale e' stata data piena ed intera esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1841 del 22 dicembre 1961. Gli eventuali aggiornamenti del predetto regolamento, apportati nella competente sede internazionale, saranno resi noti mediante circolari ministeriali, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I vetri temperati da impiegare come parabrezza, da utilizzare sui motoveicoli, devono, in caso di rottura, permettere al conducente di continuare a vedere chiaramente la strada per frenare e fermare il motoveicolo con sicurezza; le modalita' per l'accertamento del suddetto requisito sono fissate dal Ministro dei trasporti con i vetri stratificati o temperati da utilizzare in posizione che non interessano il campo diretto od indiretto di visibilita' del conducente non vanno sottoposti alle prove indicate nell'art. 293. Su ogni esemplare di vetro approvato debbono essere indicati in maniera chiara ed indelebile, e facilmente leggibile quando e' montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione".
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 3
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