DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1986, n. 244
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a partire dal 7 giugno prossimo; Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: La supplenza prevista dall'articolo 86, primo comma, della Costituzione delle funzioni del Presidente della Repubblica e' esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di "Presidente supplente della Repubblica", a partire dal 7 giugno 1986 fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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