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LEGGE 6 giugno 1986, n. 251

Current text a fecha 1991-04-05

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((

1.Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.

3.Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non dà diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma 1.

4.

Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli agrotecnici, sono disciplinate con direttive emanate dal consiglio del collegio nazionale))