LEGGE 6 giugno 1986, n. 257

Type Legge
Publication 1986-06-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

2.A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono quintuplicati i diritti di saggio e di marchio di cui all'articolo 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

3.Nell'articolo 6, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la parola: "raddoppiati" è sostituita dalla seguente: "quadruplicati".

Note all'art. 1, comma 1: Il testo vigente della tabella annessa alla legge n. 600/1954 (Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici) è il seguente: "Misuratori dei gas. Per misuratore che eroga all'ora: | litri o decimetri cubi fino a 150 inclusivi | L. 40 litri o decimetri cubi oltre 150 fino a 300 inclusivi | L. 80 litri o decimetri cubi oltre 300 fino a 500 inclusivi | L. 100 litri o decimetri cubi oltre 500 fino a 750 inclusivi | L. 200 litri o decimetri cubi oltre 750 fino a 1.000 inclusivi | L. 250 litri o decimetri cubi oltre 1.000 fino a 1.500 inclusivi | L. 300 litri o decimetri cubi oltre 1.500 fino a 3.000 inclusivi | L. 400 litri o decimetri cubi oltre 3.000 fino a 4.500 inclusivi | L. 500 litri o decimetri cubi oltre 4.500 fino a 6.000 inclusivi | L. 600 litri o decimetri cubi oltre 6.000 fino a 7.000 inclusivi | L. 700 litri o decimetri cubi oltre 7.000 fino a 9.000 inclusivi | L. 750 litri o decimetri cubi oltre 9.000 fino a 11.500 inclusivi | L. 800 litri o decimetri cubi oltre 11.500 fino a 15.000 inclusivi| L. 1.000 litri o decimetri cubi oltre 15.000 fino a 22.500 inclusivi| L. 1.400 litri o decimetri cubi oltre 22.500 fino a 30.000 inclusivi| L. 1.500 litri o decimetri cubi oltre 30.000 fino a 35.000 inclusivi| L. 1.700 litri o decimetri cubi oltre 35.000 fino a 45.000 inclusivi| L. 2.000 litri o decimetri cubi oltre 45.000 fino a 56.000 inclusivi| L. 2.500 litri o decimetri cubi oltre 56.000 fino a 70.000 inclusivi| L. 3.000 chilolitri o metri cubi oltre 70 fino a 84 inclusivi | L. 3.500 chilolitri o metri cubi oltre 84 fino a 112 inclusivi | L. 4.000 chilolitri o metri cubi oltre 112 fino a 140 inclusivi | L. 4.500 chilolitri o metri cubi oltre 140 fino a 200 inclusivi | L. 5.000 chilolitri o metri cubi oltre 200 fino a 400 inclusivi | L. 5.500 chilolitri o metri cubi oltre 400 fino a 800 inclusivi | L. 6.000 chilolitri o metri cubi oltre 800 fino a 1.200 inclusivi | L. 7.000 chilolitri o metri cubi oltre 1.200 fino a 2.000 inclusivi | L. 8.000 chilolitri o metri cubi oltre 2.000 fino a 4.000 inclusivi | L. 9.000 chilolitri o metri cubi oltre 4.000 fino a 6.000 inclusivi |L. 10.000 chilolitri o metri cubi oltre 6.000 |L. 12.000 Manometri campioni. |

Per la verifica di un manometro campione ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore quando indica pressioni fra 0 e 25 chilogrammi L. 500

Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 600/1954 è il seguente: "Art. 10. - L'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606, è sostituito dal seguente: "I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro o di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti: a) platino, L. 1200 per ogni saggio; b) oro, L. 1000 per ogni saggio; c) argento, L. 400 per ogni saggio. I diritti dovuti per il saggio e per il marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi sono calcolati per ciascun oggetto in base al proprio peso nelle seguenti misure: a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 100 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di L. 4000 ed un minimo di L. 1200, se composti di solo platino, e di L. 2000, se composti di platino ed altri metalli preziosi; b) se composti di solo oro ovvero di oro e di argento, in ragione di L. 60 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di L. 3000 e con un minimo di L. 1000 se composti di solo oro, e di L. 1200, se composti di oro e di argento; c) se composti di solo argento, in ragione di L. 20 al grammo, con un massimo di L. 1000 e con un minimo di L. 400. Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati saranno corrisposti, per ciascun oggetto, in misura uguale alla quarta parte di quelli suindicati. Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auroargentifere è stabilito nella misura fissa di L. 2000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc., d'oro e di argento è stabilito nella misura di L. 1000 per ogni saggio d'oro e di L. 400 per ogni saggio di argento"". - Il testo vigente dell'art. 85 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. n. 1496/1970, è il seguente: "Art. 85. - Le analisi eseguite ai fini indicati dal precedente art. 80, lettere a), b) e c), sono effettuate in esenzione della corresponsione di diritti di saggio. I diritti di saggio delle materie prime e degli oggetti in platino, palladio, oro e argento, per le analisi effettuate ai fini di cui alle lettere d) ed e) dello stesso art. 80, sono quelli indicati dalla legge 17 luglio 1954, n. 600, sul riordinamento del servizio metrico. I diritti di cui al precedente comma vengono corrisposti con le modalità di cui all'art. 10 della legge, mediante le speciali marche "pesi, misure e marchio"". - Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 600/1954 è il seguente: "Art. 11. - Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 922, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 607, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 115. - Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso e) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti: per ogni analisi di leghe di metalli comuni: L. 1000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 2000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura L. 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di L. 500 all'ora di lavoro". "Art. 131. - Per le verificazioni facoltative di cui legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti: A) Tariffa per la verificazione dei termometri (esclusi | quelli per uso medico): |

```

1.

Per la determinazione di ciascuno dei puliti fondamentali 0° e 100°

L. 1.000 ```

2.

Per ogni osservazione compresa fra le temperature superiori a 0° e inferiori a 100°

L. 200

3.

Per ogni osservazione di temperature inferiori a 0° o superiori a 100°

L. 500

4.

L'importo minimo dei diritti è di

L. 500

B) Tariffa per la verificazione dei termometri per uso medico L. 300

C) Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:

1.

Per ogni termo-alcoolometrico o termodensimetro

L. 1.000

2.

Per ogni alcoolometrico semplice o densimetro semplice

L. 700

3.

Per la verificazione di un punto del termometro oltre i tre prescritti dall'art. 125

L. 200

4.

Per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti

L. 200

D) Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza aventi carattere di precisione:

1.

Per la verificazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro alla temperatura ambiente

L. 2.000

2.

Per la verificazione dei decimetri di un metro

L. 3.000

3.

Per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro e per la verificazione dei centimetri di un doppio decimetro

L. 3.000

4.

Per la verificazione dei primi 10 millimetri di una lunghezza

L. 3.000

E) Tariffe per la verificazione dei pesi aventi carattere di precisione:

1.

Per la verificazione di una serie di pesi frazionari del gramma senza la determinazione dei volumi

L. 2.000

2.

Per la verificazione di una serie di pesi, tra un gramma e 100 grammi senza la determinazione dei volumi

L. 2.000

3.

Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazione dei volumi

L. 8.000

4.

Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al miriagramma senza la determinazione dei volumi

L. 5.000

5.

Per la verificazione di un chilogramma campione, con la determinazione del volume

L. 5.000

F) Tariffe per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità siano esse espresse in kg per cm in atmosfera o in metri di acqua:

1.

Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg per cm

L. 500

2.

Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg per cm ma non maggiore di 30 kg per cm

L. 700

3.

Quando hanno l'indicazione massima superiore a 30 kg per cm ma non maggiore di 100 kg per cm

L. 1.000

4.

Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg per cm ma non maggiore di 500 kg per cm

L. 1.500

5.

Quando hanno l'indicazione massima superiore a 500 kg per cm

L. 2.000

G) Tariffa ad ore di lavoro:

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