LEGGE 14 giugno 1986, n. 265

Type Legge
Publication 1986-06-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione istitutiva di un'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat), con atto finale, adottata a Ginevra, il 24 maggio 1983.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.

Art. 3

1.Il Ministero della difesa, per il tramite del Servizio meteorologico dell'Aeronautica, assicura il controllo di parte italiana delle attivita' dell'Eumetsat, opera affinche' i servizi prestati dall'Eumetsat siano il piu' possibile aderenti agli interessi nazionali e garantisce che i dati resi disponibili da tali servizi siano accessibili agli utenti di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 863, con le prescrizioni nello stesso articolo indicate.

Art. 4

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

FANFANI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

CONVENTION PORTANT CREATION D'UNE ORGANISATION EUROPEENNE POUR L'EXPLOITATION DE SATELLITES METEOROLOGIQUES ("EUMESTAT") Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI (EUMETSAT) Gli Stati Parte alla presente Convenzione, Considerato che: - la sicurezza delle popolazioni e il miglior esercizio di numerose attivita' umane sono condizionati dalle informazioni meteorologiche e richiedono previsioni piu' precise e piu' rapidamente disponibili; - la possibilita' di migliorare le previsioni dipende in larga misura dalla disponibilita' di osservazioni meteorologiche sia locali sia su scala planetaria, comprese quelle relative alle regioni isolate o desertiche; - i satelliti meteorologici hanno dimostrato la loro idoneita' e il loro potenziale, unico nel suo genere, per completare i sistemi d'osservazione al suolo, sopratutto per quanto concerne la sorveglianza continua del tempo, nonche' l'esecuzione e la raccolta rapida di osservazioni nelle zone piu' inaccessibili della superficie terrestre; Visto che: - l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha raccomandato ai suoi membri di migliorare la rete di base per il rilevamento di dati meteorologici ed ha fermamente appoggiato i programmi per la realizzazione e la gestione di un sistema globale d'osservazione mediante satelliti ai fini della "Vigilanza Meteorologica Mondiale"; - il programma sperimentale Meteosat, gestito dall'Agenzia Spaziale Europea, ha dimostrato che l'Europa e' in grado di assumersi la sua parte di responsabilita' nell'attuazione di un sistema globale di osservazioni mediante satelliti; Riconosciuto che: - nessuna organizzazione nazionale o internazionale ha stabilito programmi idonei ad offrire all'Europa l'insieme delle osservazioni mediante satellite meteorologico, necessarie alla copertura delle sue zone d'interesse; - le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alle attivita' attinenti al campo spaziale sono di tale entita' da andare oltre le possibilita' di ogni singolo Paese europeo; - e' auspicabile fornire agli organismi meteorologici europei un quadro di cooperazione che permetta loro di intraprendere azioni comuni utilizzando le tecnologie spaziali applicabili alla ricerca e alla previsione meteorologiche; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Creazione dell'Eumetsat 1. Con la presente Convenzione viene istituita un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici, qui di seguito denominata "Eumetsat". 2. Sono membri dell'Eumetsat, qui di seguito denominati "Stati membri", gli Stati parti alla presente Convenzione, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15.2 ovvero 15.3. 3. L'Eumetsat ha personalita' giuridica. Essa ha segnatamente la capacita' di stipulare contratti, di acquistare beni mobili e immobili e di disporne, cosi' come di costituirsi parte in giudizio. 4. Gli organi dell'Eumetsat sono il Consiglio e il Direttore. 5. La sede dell'Eumetsat e' fissata provvisoriamente nei locali dell'Agenzia Spaziale Europea a Parigi. La decisione definitiva per quanto concerne l'ubicazione della sede verra' presa dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.2 (b) viii) qui di seguito. 6. Le lingue ufficiali dell'Eumetsat sono l'inglese ed il francese.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 - Obiettivi 1. L'Eumetsat ha come obiettivo principale la realizzazione il mantenimento e la gestione di sistemi europei di satelliti meteorologici operativi, tenendo conto, nella misura del possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. 2. Il sistema iniziale e' definito all'Allegato I. 3. Per il conseguimento dei suoi obiettivi l'Eumetsat: a) trae profitto, per quanto e' possibile, dalle tecnologie sviluppate in Europa particolarmente nel campo dei satelliti meteorologici, assicurando la continuita' operativa dei programmi che si sono dimostrati validi dal punto di vista tecnico e da quello del rapporto costo/ beneficio; b) si avvale in modo adeguato delle capacita' di Organizzazioni internazionali esistenti che esercitano attivita' in un campo affine; c) contribuisce allo sviluppo delle tecniche della meteorologia spaziale e dei sistemi di osservazione meteorologica che utilizzino satelliti per migliorare servizi a costi convenienti.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 - Cooperazione Per conseguire i suoi obiettivi l'Eumetsat coopera, nella maggior misura possibile, conformemente alla tradizione meteorologica, con i governi e gli organismi nazionali degli Stati membri nonche' con gli Stati non membri o le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative e non governative le cui attivita' abbiano un nesso con detti obiettivi. L'Eumetsat ha l'autorita' di stipulare accordi in tal senso.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 - Il Consiglio 1. Il Consiglio e' composto da non piu' di due rappresentanti per ogni Stato membro, di cui uno dovrebbe essere un delegato del suo servizio meteorologico nazionale. I rappresentanti possono essere assistiti da consulenti durante le riunioni del Consiglio. 2. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente con mandato biennale e rieleggibili una volta sola. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio e in questa veste non funge da rappresentante di uno Stato membro. 3. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. Puo' riunirsi in sessione straordinaria su richiesta sia del Presidente, sia di un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Eumetsat, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. 4. Il Consiglio puo' istituire gli organi sussidiari e i gruppi di lavoro che ritiene necessari al conseguimento degli obiettivi dell'Eumetsat. 5. Il Consiglio fissa il suo regolamento interno.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 - Funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio ha facolta' di adottare tutte le misure necessarie all'applicazione della presente Convenzione. 2. In particolare, il Consiglio, deliberando: a) all'unanimita' di tutti gli Stati membri: i) decide sull'adesione degli Stati di cui all'articolo 15.3 e sulle sue modalita' e condizioni; ii) decide sugli emendamenti degli Allegati e sulla data della loro entrata in vigore; iii) approva la conclusione di Accordi di cooperazione con gli Stati non membri; iv) decide di sciogliere o non sciogliere l'Eumetsat, in applicazione dell'articolo 19; v) decide le modalita' per intraprendere la realizzazione di sistemi diversi da quello definito allo Allegato I e rispondenti agli obiettivi dell'Eumetsat. b) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare totale dei contributi: i) adotta il bilancio preventivo annuale, nonche' la allegata previsione dell'organico del personale, le spese e le entrate per i successivi tre anni; ii) approva ogni anno i conti del precedente esercizio, nonche' il bilancio dell'attivo e del passivo dell'Eumetsat, dopo aver preso visione del rapporto dei revisori dei conti, e solleva il Direttore dalla responsabilita' in ordine all'esecuzione del bilancio; iii) adotta le misure appropriate di cui all'articolo 9.4; iv) approva il regolamento finanziario, nonche' ogni altra disposizione finanziaria; v) fissa l'ammontare del versamento speciale di cui all'articolo 16.5; vi) delibera sulle modalita' di scioglimento dell'Eumetsat, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19.3 e 4; vii) decide circa l'esclusione di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13; viii) decide circa l'eventuale trasferimento della sede dell'Eumetsat; ix) adotta lo Statuto del personale. c) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti: i) nomina il Direttore per un periodo determinato e puo' por fine al suo mandato o sospenderlo; in quest'ultimo caso il Consiglio nomina un Direttore interinale; ii) definisce i requisiti operativi del sistema europeo di satelliti meteorologici, come pure i prodotti e servizi di cui all'Allegato I, che il sistema fornisce agli Stati membri; iii) approva qualsiasi Accordo con uno Stato membro, con un'organizzazione internazionale governativa o non governativa o con un'organizzazione nazionale di uno Stato membro; iv) formula raccomandazioni agli Stati membri in merito ad eventuali emendamenti da apportare alla presente Convenzione; v) fissa il suo regolamento interno; vi) nomina i revisori dei conti e decide la durata del loro mandato. d) a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti: i) approva la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore; ii) decide l'istituzione di organi sussidiari, di gruppi di lavoro e ne definisce il mandato; iii) decide qualsiasi altra misura che non sia oggetto a disposizioni esplicite nella presente Convenzione. 3. Ogni Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha il diritto di voto nel Consiglio se i suoi contributi arretrati superano l'ammontare dei suoi contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso. In tal caso, detto Stato membro puo' tuttavia essere autorizzato a votare qualora la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volonta'. Per determinare l'unanimita' o la maggioranza prevista nella presente Convenzione, non si tiene conto di uno Stato membro privo del diritto di voto. L'espressione "Stati membri presenti e votanti" indica gli Stati membri che votano a favore o contro. Gli Stati membri che si astengono dal voto sono considerati non votanti. 4. La presenza di rappresentanti della maggioranza di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto e' necessaria perche' le decisioni del Consiglio siano valide. Le decisioni del Consiglio relative a questioni urgenti posso no essere prese con un voto per corrispondenza nell'intervallo delle sessioni del Consiglio.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 - Il Direttore 1. Il Direttore assicura l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio e dei compiti affidati all'Eumetsat. E' il rappresentante legale dell'Eumetsat e come tale firma gli Accordi approvati dal Consiglio e i contratti. 2. Il Direttore agisce su istruzioni del Consiglio. In particolare ha l'incarico di: a) assicurare il buon funzionamento dell'Eumetsat; b) riscuotere i contributi degli Stati membri; c) provvedere agli impegni ed alle spese decisi dal Consiglio nel limite dei crediti autorizzati; d) preparare la stesura delle licitazioni e dei contratti; e) preparare le riunioni del Consiglio e fornire la necessaria assistenza tecnica ed amministrativa alle riunioni di eventuali organi sussidiari e gruppi di lavoro; f) sorvegliare e controllare l'esecuzione dei contratti; g) preparare il bilancio preventivo dell'Eumetsat ed eseguirne le disposizioni conformemente al regolamento finanziario; sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio i conti relativi all'esecuzione delle disposizioni del bilancio preventivo ed il bilancio dell'attivo e del passivo, conformemente al regolamento finanziario; presentare il rapporto sull'attivita' dell'Eumetsat; h) assicurare la contabilita'; i) eseguire qualsiasi altro incarico affidatogli dal Consiglio. 3. Il Direttore e' assistito da un segretariato.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 - Il personale del segretariato 1. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, il personale del segretariato e' sottoposto allo statuto del personale, adottato dal Consiglio con decisione conforme all'articolo 5.2(b). Le condizioni di impiego di un membro del segretariato non soggetto a detto statuto sono sottoposte alla legislazione in vigore nello Stato in cui l'interessato svolge la sua attivita'. 2. Il reclutamento del personale e' effettuato in base alla sua qualificazione, tenuto conto del carattere internazionale dell'Eumetsat. Nessun impiego puo' essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro. 3. Personale di enti nazionali degli Stati membri puo' essere impiegato dall'Eumetsat, o essere distaccato presso l'Eumetsat per un determinato periodo di tempo. 4. Il Consiglio approva, conformemente all'articolo 5.2(d), la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore, quale definito dallo statuto del personale. Gli altri membri del personale sono nominati e licenziati dal Direttore che opera su delega del Consiglio. Il Direttore ha autorita' sull'insieme del personale. 5. Gli Stati membri devono rispettare il carattere internazionale delle responsabilita' del Direttore e del personale del segretariato. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore ed il personale del segretariato non possono sollecitare ne ricevere istruzioni da nessun governo ne' da alcuna autorita' esterna all'Eumetsat.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 - Responsabilita' 1. L'Eumetsat non offre nessuna garanzia per i servizi e i prodotti che devono essere forniti conformemente alla presente Convenzione. 2. L'Eumetsat, qualsiasi Stato membro, qualsiasi funzionario o impiegato di uno Stato membro che agisce nell'esercizio delle sue funzioni e nei limiti delle sue attribuzioni, nonche' qualsiasi rappresentante alle diverse riunioni dell'Eumetsat, non sono responsabili nei confronti di qualsiasi Stato membro o dell'Eumetsat delle perdite o dei danni derivanti da qualsiasi sospensione, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi da fornire a fronte dell'Allegato I della presente Convenzione. 3. Nessuno Stato membro e responsabile singolarmente degli atti e obblighi dell'Eumetsat connessi con l'esistenza del settore spaziale dell'Eumetsat, salvo che detta responsabilita' non risulti da un trattato di cui questo Stato membro e lo Stato che richiede il risarcimento siano Parti contraenti. In questo caso l'Eumetsat rifonde allo Stato membro interessato le somme che quest'ultimo ha pagato, a meno che lo Stato membro non si sia espressamente impegnato ad assumersi tale responsabilita'. Il Consiglio stabilisce le modalita' d'applicazione del presente paragrafo.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 - Principi di finanziamento 1. Le spese dell'Eumetsat comprendono i costi relativi ai servizi forniti dai contraenti o fornitori, nonche' le spese dell'Eumetsat necessarie allo svolgimento delle funzioni che le sono state conferite. 2. Le spese dell'Eumetsat sono coperte dai contributi finanziari degli Stati membri e da altri eventuali introiti dell'Eumetsat. 3. Ogni Stato membro versa all'Eumetsat un contributo annuo in valute convertibili, in base alla tabella che figura all'Allegato II. Le modalita' di versamento dei contributi sono fissate dal regolamento finanziario. 4. Se, dopo la data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 dell'articolo 16, uno Stato membro cessa di essere parte alla Convenzione o uno Stato vi aderisce, il Consiglio ne esamina le conseguenze e adotta le misure appropriate. Inoltre, la tabella dei contributi di cui all'Allegato II potra' essere la giornata su base di proporzionalita'. 5. Il regolamento finanziario stabilisce la procedura da applicare in caso di mancato versamento di contributi da parte di uno Stato membro, nonche' gli oneri a carico dello Stato membro in mora. 6. Il Consiglio puo' accettare contributi volontari, in contanti o in altra forma, a condizione che siano offerti per scopi compatibili con gli obiettivi, l'attivita' e i principi di gestione dell'Eumetsat.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 - Il bilancio preventivo 1. Il bilancio preventivo e' stabilito in unita' di conto europee (UCE), definite dal Regolamento finanziario delle Comunita' europee n. 3180/78 del 18 dicembre 1978. 2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 3. Il bilancio preventivo annuo dell'Eumetsat e' stabilito per ogni esercizio finanziario prima dall'apertura di quest'ultimo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le entrate e le uscite iscritte nel bilancio preventivo devono compensarsi. 4. Il Consiglio approva, conformemente all'articolo 5.2(b), il bilancio preventivo di ogni esercizio come pure, eventualmente, i bilanci supplementari e di rettifica. 5. L'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio comporta: a) l'obbligo, per ogni Stato membro, di mettere a disposizione dell'Eumetsat i contributi finanziari fissati nel bilancio preventivo. b) l'autorizzazione, per il Direttore, di assumere gli impegni e di effettuare le spese nei limiti dei corrispondenti crediti autorizzati. 6. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio preventivo non e' stato ancora approvato dal Consiglio, il Direttore puo', mensilmente, assumere gli impegni e procedere alle spese, capitolo per capitolo, nel limite di un dodicesimo dei crediti stanziati nel preventivo dell'esercizio precedente e sempreche' questo provvedimento non abbia come effetto di mettere a disposizione crediti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio preventivo. 7. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, conformemente alla tabella di cui all'Allegato II, le somme necessarie ad assicurare l'applicazione del paragrafo 6. 8. Le disposizioni finanziarie e le procedure contabili figurano in dettaglio nel regolamento finanziario approvato dal Consiglio con decisione conforme all'articolo 5.2(b).

Convenzione - art. 11

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