DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1986, n. 278
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate;
Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani - UNCEM, in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 882 e n. 883, con i quali sono stati resi esecutivi gli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti, rispettivamente, con i medici di medicina generale e con i medici specialisti pediatri di libera scelta;
Preso atto che, in data 11 dicembre 1985, e' stato stipulato un accordo integrativo che modifica provvisoriamente l'art. 7, ultimo comma, e l'art. 15, ultimo comma, degli accordi di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica n. 882 e n. 883;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
1.E' reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo, in data 11 dicembre 1985, integrativo degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con i decreti del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 882 e n. 883, riportato nel testo allegato.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 9
Allegato
VERBALE DI ACCORDO Le parti firmatarie degli accordi collettivi per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, resi esecutivi rispettivamente con decreti del Presidente della Repubblica n. 882/84 e n. 883/84, riunite in Roma addi' 11 dicembre 1985 alle ore 10 presso il Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 10 degli accordi anzidetti, hanno preso in esame la questione relativa all'esodo dei medici generici e pediatri ultrasettantenni dai rapporti convenzionali. Premesso che: il Consiglio di Stato, con proprie ordinanze n. 232/85 e n. 233/85 del 21 maggio 1985, ha sospeso l'applicazione delle norme convenzionali che prevedono l'esodo dei medici ultrasettantenni dai rapporti convenzionali; il T.A.R. Lazio, adito per giudicare della legittimita' delle norme in questione, non ha potuto decidere nel merito in quanto i privati ricorrenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione avanti alle sezioni unite della Corte di cassazione; a causa dei tempi, prevedibilmente non brevi, occorrenti alla suprema Corte per risolvere il conflitto di giurisdizione, si determinerebbe una situazione di fatto non equa in quanto i medici che hanno compiuto i settanta anni prima del 31 dicembre 1984 subiscono le previste limitazioni del massimale, mentre, nessuna limitazione di scelte subirebbero i medici che i settanta anni abbiano compiuto dopo la suddetta data. Ritenuto che occorra, per ragioni di equita' e di uguaglianza di trattamento, eliminare fin d'ora l'anzidetta situazione di disparita', in attesa della pronuncia della magistratura adita. Le parti concordano che, fino a quando non potranno avere applicazione definitiva le norme relative all'esodo dei medici ultrasettantenni dal rapporto convenzionale, l'ultimo comma dell'art. 7 dell'accordo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84 e l'ultimo comma dell'art. 15 dell'accordo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84 dovranno intendersi modificati come segue: 1) art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84: "I medici di cui al comma precedente che non si avvalgono del beneficio economico di cui all'art. 7, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 e coloro che hanno compiuto o compiano il settantesimo anno di eta' dopo la data del 31 dicembre 1984 conservano il rapporto convenzionale ai sensi dei commi 12 e 13 che precedono; ad essi e' assegnato un massimale di 500 scelte, con divieto di acquisire nuove scelte anche nel caso che non abbiano raggiunto il massimale anzidetto"; 2) art. 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84: "I pediatri di cui al comma precedente che non si avvalgono del beneficio economico di cui all'art. 7, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 e coloro che hanno compiuto o compiono il settantesimo anno di eta' dopo la data del 30 dicembre 1984 conservano il rapporto convenzionale ai sensi dei commi 5 e 6 che precedono; ad essi e' assegnato un massimale individuale di 350 scelte, con divieto di acquisire nuove scelte anche nel caso che non abbiano raggiunto il massimale anzidetto". Le parti convengono inoltre che i medici di cui ai punti 1) e 2) che precedono dovranno rientrare nel massimale loro assegnato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rendera' esecutivo il presente accordo integrativo, utilizzando a tal fine l'istituto della ricusazione volontaria o quello dell'associazione di cui all'art. 2 del regolamento allegato con la lettera B) all'accordo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84. Alle associazioni che a tal fine saranno costituite si estendono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui alla "Norma transitoria n. I", annessa allo stesso accordo. Qualora il termine anzidetto non sia rispettato, le unita' sanitarie locali procederanno alle operazioni di rientro attraverso la revoca di ufficio di tutte le scelte in carico al medico inadempiente, invitando nel contempo i cittadini interessati ad effettuare la scelta del medico di fiducia. Nell'ipotesi di cui al comma precedente si applicano i commi 4, 5 e 6 della norma transitoria n. 3 annessa all'accordo nazionale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. Letto, approvato e sottoscritto. Ministro della sanita', DEGAN Ministro del tesoro, GORIA Ministro del lavoro e della previdenza sociale, BORRUSO Regioni: Toscana, MENCHETTI Veneto, BOGONI Lazio, GIGLI Puglia, CONVERTINO Lombardia, ISACCHINI Piemonte, OLIVIERI Umbria, GUIDI Molise, DI LAURA FRATTURA Emilia-Romagna, ZAGATTI Calabria, MALLAMACI Provincia autonoma di Bolzano, SAURER A.N.C.I.: DI CARO, FREDDI, BADIALI, BIANCHI, PANELLA, GUERRA U.N.C.E.M.: GONZI, ZIGRINO F.I.M.M.G., BONI S.N.A.M.I., ROSSI per delega Condotti, TRECCA F.I.M.P., LAMBERTO F.N.OO.MM., PARODI L'accordo e' stato sottoscritto anche da: C.U.M.I. - A.N.F.U.P., MOLA S.U.M.I., MINCIACCHI C.G.I.L. - Funzione pubblica coordinamento medici, CAU C.I.S.L. - Medici, FANTOLI