LEGGE 17 giugno 1986, n. 284
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, e' convertito in legge con la seguente modificazione: All'articolo 1, le parole: "fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "di un anno".
AVVERTENZA: Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 30 giugno 1986.
Art. 2
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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