DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1986, n. 294

Type DPR
Publication 1986-03-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 91, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

Considerato che occorre stabilire le modalita' circa l'organizzazione e l'erogazione delle spese da parte dell'Universita' di appartenenza per consentire la partecipazione di professori universitari in organismi internazionali in rappresentanza delle universita' italiane;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Le modalita' di organizzazione e di erogazione delle spese da parte dell'universita' di appartenenza per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle universita' italiane ad organismi internazionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 91, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come integrato e modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, sono stabilite in conformita' alle disposizioni che seguono.

Art. 2

Gli organismi internazionali, cui si riferiscono le disposizioni citate nel precedente articolo, sono quelli costituiti tra universita' italiane e universita' straniere o i loro rappresentanti con carattere stabile ed aventi un proprio apparato organizzativo finalizzato alla realizzazione di interessi comuni delle istituzioni universitarie, mediante cooperazione, rapporti, attivita' ed interscambio di esperienze per il miglior perseguimento dei fini istituzionali delle universita'. La rappresentanza di professori universitari italiani concerne l'investitura in una carica o in un ufficio dell'organismo internazionale, quale espressione di interessi comuni di tutte le universita' italiane partecipanti al predetto organismo e non della sola universita' di appartenenza.

Art. 3

L'universita' italiana di appartenenza del professore universitario investito della carica o ufficio, di cui al precedente articolo, e' tenuta a provvedere alle spese e alla organizzazione necessarie per consentirne la partecipazione alle attivita' dell'organismo internazionale. Le spese sono quelle relative all'espletamento del mandato quali spese di rappresentanza, spese per viaggi, trasporto, soggiorni, comunicazioni e spese d'ufficio.

Art. 4

L'universita' di appartenenza provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo da destinare alle spese di cui al precedente articolo. L'importo del suddetto capitolo e' determinato, sulla base del programma delle attivita' presentato dall'interessato, in sede di predisposizione del bilancio preventivo. Il Ministero della pubblica istruzione, in sede di determinazione dei contributi di funzionamento da destinare alle universita', tiene conto anche delle particolari esigenze dell'universita' che dovra' provvedere alle spese di cui al precedente articolo. L'ufficio di ragioneria dell'universita', nell'ambito delle disponibilita' dello specifico capitolo di bilancio, e autorizzato a concedere forme di anticipazione al professore interessato, su sua richiesta, con l'obbligo dello stesso di presentare, di volta in volta, la documentazione giustificativa della spesa, ai fini del relativo conguaglio. In prima applicazione del presente decreto, ovvero qualora il professore universitario venga investito della carica o dell'ufficio successivamente all'approvazione del bilancio preventivo, l'universita' di appartenenza e' tenuta ad apportare le necessarie variazioni al proprio bilancio per l'istituzione dello specifico capitolo.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1986

Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 222

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