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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1986, n. 343

Current text a fecha 1986-07-12

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento;

Visto il regolamento per i servizi in economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754;

Ritenuta l'opportunita' di elevare i limiti di spesa indicati all'art. 1, ultimo comma, e all'art. 3, secondo comma, del predetto regolamento, nonche' di adeguare la predetta normativa al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1986;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1986

Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 21

NOTE Note alle premesse: Il regio decreto n. 2440/1923 reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. Il regolamento di esecuzione e' stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 718/1979 approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato. Nota all'art. 1: Il testo degli articoli 1, 3 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 754/1976, come modificati dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1. - Le spese per i servizi del ministero del commercio don l'estero per le quali puo' essere disposta l'esecuzione in economia, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive aggiunte e modificazioni, sempre quando le spese stesse non siano di competenza del Provveditorato generale dello Stato, sono le seguenti: a) spese per il funzionamento di commissioni, comitati e consigli, nonche' per l'esecuzione di corsi di perfezionamento (affitto di locali, affitto di apparecchi registratori, di amplificazione, di proiezione ed acquisto di materiale per il loro funzionamento; acquisto di generi di conforto, spese di trasporto, facchinaggi e custodia di materiale per eventuali riunioni fuori della sede del Ministero); b) spese per acquisto di giornali, riviste, libri e pubblicazioni varie, spese per i relativi abbonamenti e spese per lavori di rilegatura; c) spese per traduzioni, su presentazione di fattura da parte di ditte e societa' commerciali, sempreche' l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale; d) spese per disegni, riproduzioni e materiale occorrente per l'esecuzione di detti lavori, spese per l'acquisto e la stampa di moduli e pubblicazioni tecniche ed amministrative, sempreche' per l'urgenza o altri motivi speciali non si possa ricorrere al Provveditorato generale dello Stato; e) spese relative ad esigenze di rappresentanza del Ministro e del Sottosegretario di Stato in occasione di ricevimenti di delegazioni e di personalita' estere ed italiane (addobbi, rinfreschi, colazioni di lavoro ed altre spese congeneri; stampe di inviti, fotografie; noleggio automezzi, ecc.) con esclusione delle spese estranee alle esigenze inerenti alle predette cariche di Ministro e Sottosegretario di Stato; i) spese per riparazione, manutenzione e custodia di autoveicoli e motoveicoli, spese per acquisto di pezzi di ricambio con l'osservanza delle norme del regolamento del servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, spese per tasse di immatricolazione e spese per provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo; g) spese per manutenzione ordinaria, adattamenti e piccole riparazioni dei locali, degli infissi, degli ascensori, nonche' degli impianti idraulici, sanitari e di prevenzione degli incendi; h) spese per provviste per gli impianti di cui alla precedente lettera g); i) spese per riparazione e manutenzione di mobili, suppellettili, arredamenti, tappeti, orologi e macchine per ufficio; l) spese per pulizia locali; m) spese e rimborso di spese postali e telegrafiche; n) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso il Ministero; o) spese per studi, rilevazioni ed analisi per lavori di carattere economico-commerciale e per acquisto del materiale occorrente; p) spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale all'estero (fitto di locali, arredamento, spese di ufficio e di rappresentanza, spese per prestazioni occasionali, attrezzatura, pubblicazioni, notiziari e bollettini, propaganda commerciale, piccole esposizioni di prodotti italiani ed altre analoghe); q) spese di viaggio e di trasporto, di ospitalita' e di ricevimento per i partecipanti a convegni e conferenze organizzati dal Ministero e per la visita ad impianti industriali, a centri commerciali e ad uffici interessati al commercio con l'estero. Il limite massimo entro il quale potra' provvedersi in economia alle spese sopradette e' stabilito in L. 24.000.000". "Art. 3. - Ferme restando le facolta' previste per i dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'esecuzione dei lavori sara' disposta per iscritto dal Ministro o dai delegati ad assumere impegni a carico del bilancio. I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione centrale possono essere disposte direttamente dal consegnatario-cassiere fino al limite di L. 400.000". "Art. 7. - Al pagamento delle spese indicate all'art. 1 si provvede con ordinativi diretti ovvero - qualora le esigenze dei servizi o l'interesse dell'amministrazione lo richiedano - mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati o a mezzo del consegnatario - cassiere ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 13 maggio 1924, n. 827, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e successive modificazioni".