DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1986, n. 423
Art. 1
IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 86, comma primo, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1986, n. 244, sull'esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto l'art. 22, comma quarto, della legge 1 aprile 1981, n. 121, in base al quale devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di ammissione alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonche' essere determinate le strutture e l'ordinamento della Scuola con apposito regolamento; Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121; Udito il parere del Consiglio di Stato; Ritenuto di dover comunque assicurare alla Scuola, mediante le opportune norme di regolamento, una struttura ordinamentale che per livello e dotazioni sia valida espressione di mediazione della rappresentativita' delle forze di polizia, anche al fine di rendere efficace nel tempo la rotazione della direzione della medesima; Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986; Sulla proposta del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto: 1. E' approvato l'annesso regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, visto dal Ministro proponente.
((Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1986))
FANFANI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
((Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1986))
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 30
Regolamento della scuola per le forse di polizia-art. 1
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA Art. 1. Scuola di perfezionamento per le forze di polizia La Scuola di perfezionamento per le forze di polizia provvede all'espletamento dei corsi di alta formazione e aggiornamento previsti dall'art. 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121. La Scuola, che ha sede in Roma, e' istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e dipende dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia. Alla gestione contabile e patrimoniale della Scuola provvede la direzione centrale per gli istituti di istruzione del Dipartimento della pubblica sicurezza secondo quanto previsto dal successivo ((art. 15, primo comma.))
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 2
Art. 2. Attivita' della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia La Scuola di perfezionamento per le forze di polizia attende allo svolgimento dei seguenti corsi: corsi di alta formazione diretti a perfezionare la preparazione scientifico-professionale dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia e ad affinarne le capacita' decisionali attraverso l'acquisizione di metodologie e tecniche comuni nei settori dell'organizzazione, dello sviluppo e del coordinamento delle attivita' istituzionali; corsi di aggiornamento, per l'acquisizione di nuove normative e tecniche direzionali, organizzative ed operative. I corsi hanno, altresi', lo scopo di integrare anche mediante lo sviluppo di temi monografici di particolare rilevanza, le conoscenze reciproche delle singole forze di polizia. La Scuola mantiene, rafforza ed estende la reciproca conoscenza delle forze di polizia ai fini del loro migliore coordinamento. La Scuola attende allo svolgimento delle connesse attivita' di studio, documentazione, ricerca e sperimentazione. Per le esigenze delle forze di polizia, la Scuola puo' organizzare incontri e convegni di studio, avvalendosi della collaborazione di universita', istituti culturali ed enti specializzati, sia italiani che stranieri.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 3
Art. 3. Piano di studi e programma dei corsi Il piano degli studi e i programmi dei corsi di alta formazione e di aggiornamento da tenersi presso la Scuola sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'[art. 19, secondo comma, lettera f), della legge 1 aprile 1981, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art19-com2-letf). Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza stabilisce annualmente con proprio decreto, sentiti i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il calendario programma dei corsi di alta formazione e di aggiornamento da tenersi presso la Scuola.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 4
Art. 4. Ammissione ai corsi di alta formazione Ai corsi di alta formazione sono ammessi per una sola volta nella carriera, salvo quanto disposto nel successivo art. 29, comma settimo: a) funzionari dei ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto; b) ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a tenente colonnello; c) ufficiali superiori del Corpo degli agenti di custodia; d) ufficiali del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore all'ottava. Ciascuna amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dal precedente comma, sceglie per ogni corso le fasce nell'ambito di una o piu' qualifiche o di uno o piu' gradi entro cui individuare i frequentatori. Le singole amministrazioni valutano i requisiti e i titoli dei funzionari e degli ufficiali sulla base dei criteri sottoindicati: possesso di elevati requisiti morali, intellettuali, culturali, professionali e di carattere che si compendiano nell'aver riportato, negli ultimi tre anni, nei documenti caratteristici personali, il giudizio o la qualifica di ottimo, eccellente o qualifica equiparata; compimento, ove prescritti per l'avanzamento alla qualifica o al grado superiore, dei periodi di direzione o comando di uffici o reparti in base ai rispettivi ordinamenti e regolamenti; assenza negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari; non sottoposizione a procedimento penale o disciplinare; comportamento professionale, durante la carriera, con particolare riguardo alla qualita' delle funzioni esercitate nella direzione o comando di uffici o reparti o relative ad attribuzioni specifiche nonche' al servizio prestato anche in altri incarichi; doti di cultura con particolare riguardo ai risultati di esami e corsi; a parita' di merito prevale l'anzianita' di ruolo. L'amministrazione effettua la scelta con motivato giudizio fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio. I funzionari e gli ufficiali non ammessi ad un corso per imprescindibili esigenze di servizio possono essere ammessi ad uno dei corsi successivi sempreche' siano ancora in possesso dei prescritti requisiti e titoli.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 5
Art. 5. Ammissione ai corsi di aggiornamento Ai corsi di aggiornamento sono ammessi, anche per piu' volte nella carriera, i funzionari e gli ufficiali delle forze di polizia. Per l'ammissione ai corsi di aggiornamento si osservano le disposizioni stabilite dal precedente art. 4, commi secondo e seguenti.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 6
Art. 6. Ammissione di uditori ai corsi Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, puo' ammettere alla frequenza dei corsi di alta formazione e di aggiornamento funzionari direttivi ed ufficiali superiori di forze di polizia straniere, in qualita' di uditori. Il Ministro dell'interno puo', in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, revocare l'ammissione di cui al precedente comma. Il direttore della Scuola ha facolta', per motivi di riservatezza, di limitare la partecipazione degli uditori ad alcune attivita' didattiche ed alla consultazione di documenti o pubblicazioni disponibili per i frequentatori nazionali. In ogni caso, il numero degli uditori non puo' superare il decimo del numero dei funzionari ed ufficiali delle forze di polizia nazionali ammessi a ciascun corso.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 7
Art. 7. Attivita' didattiche Le attivita' didattiche espletate con metodo interdisciplinare, favorendo l'attiva partecipazione dei frequentatori dei corsi, comprendono lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati dai docenti nonche' visite e viaggi di istruzione, anche all'estero.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 8
Art. 8. Corpo docente I docenti della Scuola, distinti in titolari ed aggiunti, costituiscono il corpo docente. Gli incarichi possono essere attribuiti a docenti universitari, magistrati e docenti di istituti specializzati, funzionari della pubblica amministrazione e ufficiali delle forze armate e delle forze di polizia nonche' ad esperti di singole discipline sia italiani che stranieri. I docenti titolari sono responsabili della trattazione della materia loro assegnata e curano il coordinamento della relativa attivita' didattica avvalendosi della collaborazione dei docenti aggiunti. I docenti aggiunti possono essere anche incaricati dal docente titolare di tenere lezioni, di seguire le esercitazioni e di provvedere alla verifica del profitto dei frequentatori. Gli incarichi di insegnamento, che sono rinnovabili, sono conferiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di concerto con i Ministri competenti, sentito il consiglio direttivo della Scuola di cui al successivo art. 20. Le misure dei compensi e dei rimborsi spese per gli incarichi concernenti le attivita' didattiche e per la partecipazione a commissioni d'esame, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; esse, comunque, non possono essere superiori a quelle previste per i docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 9
Art. 9. Svolgimento dei corsi I corsi di alta formazione hanno la durata di un anno accademico, comunque non inferiore a nove mesi. I corsi di aggiornamento non possono avere durata inferiore ai trenta giorni. I frequentatori dei corsi sono considerati in servizio a tutti gli effetti. In relazione al numero, ove occorra, sono ripartiti in piu' sezioni didattiche. I frequentatori e gli uditori effettuano studi e ricerche su ogni materia che forma oggetto di insegnamento o su specifiche tematiche riferendo oralmente o con relazione scritta. Sulle relazioni orali o scritte viene espresso un giudizio di "ottimo", "buono", "sufficiente" ovvero "insufficiente" accompagnato da una sintetica motivazione. Il giudizio concorre alla valutazione finale di cui al successivo art. 12. Le relazioni scritte sono conservate agli atti della Scuola.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 10
Art. 10. Esame finale dei corsi di alta formazione Al termine dei corsi di alta formazione, i frequentatori e gli uditori sostengono un esame finale su almeno tre materie estratte a sorte dai medesimi al momento dell'esame. L'esame e' sostenuto dinanzi ad una commissione eventualmente articolata in sottocommissioni, nominata con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il consiglio direttivo della Scuola. La commissione e' presieduta dal direttore della Scuola ed e' composta dai docenti delle materie oggetto d'insegnamento, da un rappresentante di ciascuna delle forze di polizia i cui funzionari e ufficiali abbiano partecipato al corso, di grado non inferiore a quello dei frequentatori, designato per la Polizia di Stato dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza dai rispettivi comandanti generali, per il Corpo degli agenti di custodia dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia e per il Corpo forestale dello Stato dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Della commissione fa parte, altresi', un rappresentante dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia designato dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o ufficiale in servizio presso la Scuola. La commissione formula per ciascun frequentatore ed uditore un giudizio con gli stessi criteri di cui al precedente art. 9, penultimo comma. L'esame si intende superato se il frequentatore o uditore abbia ottenuto un giudizio non inferiore a sufficiente. I frequentatori e gli uditori, che, per comprovati motivi di servizio, di salute o di famiglia, non abbiano potuto sostenere gli esami finali nella sessione ordinaria sono ammessi ad una sessione straordinaria.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 11
Art. 11. Colloquio finale dei corsi di aggiornamento Al termine dei corsi di aggiornamento i frequentatori e gli uditori sostengono dinanzi ad una commissione un colloquio finale sulle materie e sulle tematiche oggetto del corso. Per la composizione e l'articolazione della commissione, per la formulazione del giudizio nei confronti di ciascun frequentatore o uditore, per il superamento del colloquio e per l'ammissione alla sessione straordinaria, si applicano gli stessi criteri e modalita' previsti per i corsi di alta formazione.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 12
Art. 12. Valutazione finale complessiva dei corsi di alta formazione e aggiornamento Al termine dei corsi di alta formazione e aggiornamento, la commissione formula per ciascun frequentatore o uditore una valutazione di idoneita', tenuto conto dei giudizi gia' espressi durante lo svolgimento dei corsi e in sede di esame o colloquio finale. La valutazione complessiva e' formulata classificando i frequentatori o gli uditori a seconda che abbiano seguito il corso con "segnalato profitto", "con buon profitto", "con sufficiente profitto" ovvero "con insufficiente profitto". Non superano i corsi coloro che sono stati classificati "con insufficiente profitto".
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 13
Art. 13. Direttore Il direttore della Scuola, scelto tra i prefetti o tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno. L'incarico ha la durata di un triennio e non e' rinnovabile ed e' conferito a turno al personale indicato nel precedente comma. Il direttore della Scuola: sovrintende a tutte le attivita' della Scuola; e' responsabile dell'alta formazione e dell'aggiornamento dei frequentatori; assicura il coordinamento dei servizi e degli uffici della Scuola; emana le direttive per il buon andamento organizzativo, amministrativo didattico e disciplinare della Scuola; redige al termine di ciascun anno accademico, una relazione sull'andamento e sui risultati delle attivita' didattiche, organizzative ed amministrative formulando se necessario, osservazioni e proposte; assolve le altre funzioni previste nel presente regolamento e nei decreti ministeriali emanati in attuazione del medesimo.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 14
Art. 14. Ordinamento Alle dipendenze del direttore sono costituiti un servizio affari generali, del personale e logistici ed un servizio studi, ricerche e corsi.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 15
Art. 15. Servizio affari generali, del personale e logistici Il servizio affari generali, del personale e logistici e' retto da un dirigente superiore, o ufficiale di grado equiparato, delle forze di polizia o dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il servizio e' articolato in: ufficio affari generali e del personale che cura gli affari generali, il personale, le pubbliche relazioni e il servizio sanitario; ufficio affari amministrativi che cura la gestione amministrativa e contabile e provvede ai servizi patrimoniali comprensivi del magazzino di servizio e dell'economato, ai servizi per la manutenzione e pulizia dei locali e delle infrastrutture. Il direttore del servizio affari generali, del personale e logistici assolve le funzioni di vice direttore della Scuola ed e' responsabile della gestione amministrativa e contabile della stessa.
Regolamento della Scuola per le forze di polizia-art. 16
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