DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1986, n. 426
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: endocrinologia ostetrico-ginecologica; patologia embrio-fetale; fisiopatologia prenatale; chirurgia geriatrica.
Art. 2
Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti, distinti secondo gli indirizzi cui afferiscono: Indirizzo organico-biologico: chimica analitica clinica. Indirizzo inorganico chimico-fisico: chimica analitica clinica; complementari di chimica inorganica.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 80