DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 429

Type DPR
Publication 1986-07-08
Ultimo aggiornamento 2002-07-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, per adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati, nonche' per definire le specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Visti gli articoli 3, 7 e 9 della stessa legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, concernente l'organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione generale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sull'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale nonche' il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, concernente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale dello Stato;

Considerata l'urgente necessita' di provvedere, mediante la graduale attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune procedure in materia di ordinazione e pagamento di stipendi e pensioni, facendo altresi' luogo all'adeguamento delle procedure stesse alle esigenze di utilizzazione dei moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati e definendo le specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1986;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I PENSIONI

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

Art. 3

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).

Art. 4

Emissione dei titoli di pagamento delle pensioni

1.Le direzioni provinciali del tesoro, nella loro veste di ordinatrici di spesa, ai fini dell'ammissione a pagamento delle pensioni da esse amministrate, immettono nel sistema informativo gli occorrenti dati in chiaro o in codice, avvalendosi di supporti cartacei o magnetici ovvero della rete di trasmissioni che collega i propri elaboratori e quelli in dotazione al Centro nazionale di calcolo e contabilita' per i servizi periferici del tesoro nonche' gli elaboratori installati presso i centri interregionali citati nell'art. 1 e presso la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

2.Le segnalazioni dei dati di cui al comma 1 - che possono essere costituite anche dai risultati di elaborazioni autonomamente eseguite in sede locale dalle direzioni provinciali del tesoro - servono quale autorizzazione a corrispondere, alle scadenze prestabilite, le rate di pensione nonche' gli eventuali arretrati spettanti agli aventi diritto. L'autorizzazione al pagamento della rata ha carattere continuativo e si intende concessa sino a nuovo ordine.

3.La direzione provinciale del tesoro, dovendo apportare variazione, con o senza pagamento di arretrati, su una partita di pensione precedentemente segnalata o disporre la cessazione dei pagamenti sulla partita stessa ovvero fare luogo alla corresponsione dei soli arretrati su una partita vigente o meno, provvede alle necessarie segnalazioni con le stesse modalita' indicate nei commi 1 e 2.

4.Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresi' i dati relativi alle partite di pensione per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.

5.Il Centro nazione di calcolo e contabilita', in base alle informazioni segnalate dalle direzioni provinciali del tesoro, procede alle necessarie elaborazioni e trasmette ai centri interregionali, avvalendosi di supporti magnetici o della rete di cui al comma 1, i dati occorrenti per le lavorazioni di competenza.

6.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).

Art. 5

Variazioni di carattere generale

1.Qualora per disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali si renda necessario apportare variazioni di carattere generale alle partite di pensione in carico alle direzioni provinciali del tesoro, con o senza pagamento di arretrati, le relative elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguite dal sistema informativo, al quale le direzioni medesime debbono segnalare, ove occorrano, eventuali dati integrativi, avvalendosi dei mezzi di cui al comma 1 dell'art. 4.

2.Il Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che vanno riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

3.Detto riscontro avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del tesoro - tenendo conto delle loro possibilita' operative - gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione.

4.Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte.

Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 9 della legge n. 428/1985 e' riportato nella nota alle premesse.

Art. 6

Comunicazione di dati da parte di amministrazioni, uffici ed enti competenti a liquidare il trattamento di pensione

1.I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o la variazione delle partite di pensione possono anche pervenire direttamente al Centro nazionale di calcolo e contabilita', a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione "in linea", dalle amministrazioni, uffici ed enti competenti a stabilire il trattamento economico dei pensionati in sede di collocamento in quiescenza o di riliquidazione della pensione.

2.I dati comunicati con le modalita' previste nel comma 1 debbono essere confermati con apposito tabulato, munito in calce di una dichiarazione di concordanza a firma del funzionario responsabile.

3.Nell'ipotesi di cui al comma 1, non viene meno l'obbligo, per le amministrazioni, uffici ed enti interessati, di trasmettere, contestualmente, alle competenti direzioni provinciali del tesoro i provvedimenti formali di liquidazione o riliquidazione delle pensioni ovvero altre idonee comunicazioni.

4.Le lavorazioni per l'ammissione a pagamento o per la variazione delle pensioni, eseguite direttamente mediante l'utilizzazione dei dati di cui al comma 1, sono subordinate al preventivo assenso delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

5.L'adozione della procedura prevista dal presente articolo ha luogo previa intesa tra l'amministrazione, ufficio o ente interessato ed il Ministero del tesoro. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/08/1986, n. 186 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 7

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).

Art. 8

Localizzazione del pagamento degli assegni

1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

5.Gli intestatari di un assegno emesso per il pagamento di un rateo successorio che non possono presentarsi personalmente all'ufficio postale pagatore per quietanzare l'assegno stesso contestualmente agli altri beneficiari, hanno facolta' di nominare un proprio rappresentante, mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi all'ufficio pagatore medesimo per essere allegato al titolo di pagamento.

Art. 9

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).

Art. 10

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).

Art. 11

Distinta di carico degli assegni emessi e altri elaborati a fini di riscontro

1.Per ogni lavorazione, i centri interregionali di elaborazione compilano automaticamente e trasmettono a ciascuna direzione provinciale del tesoro la distinta, per numero progressivo, degli assegni emessi, con l'indicazione del numero di iscrizione delle partite di pensione cui essi si riferiscono, dell'importo, dell'ufficio postale pagatore e, ove necessario, di eventuali altri dati.

2.La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di pensione amministrate da una o piu' direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.

3.Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 2 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di pensione in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.

Art. 12

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).

Art. 13

Versamento delle ritenute erariali gravanti sulle pensioni. Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta

1.Nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni, gli importi delle ritenute erariali operate sulle pensioni e sugli assegni congeneri sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato - mediante assegni di serie speciale, in funzione di postagiro, tratti a favore del conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata.

2.Ove ricorrano particolare motivi, la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre che il versamento delle ritenute di cui al comma 1 possa essere effettuato mediante ordini di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, tratti dai centri interregionali di elaborazione sul bilancio statale o su quelli delle amministrazioni o aziende autonome di Stato, ovvero, per gli enti convenzionati, con modalita' da concordarsi con gli enti stessi.

3.Con procedure automatizzate attuate con l'impiego dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, vengono elaborati i dati relativi ai certificati di imposta previsti dall'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 - come modificato dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645 - che i centri interregionali di elaborazione allestiscono, muniscono della firma dei funzionari responsabili con procedimento meccanizzato e spediscono, entro le scadenze stabilite, direttamente ai pensionati.

Nota all'art. 13: Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981) quale modificato dall'art. 3 della legge n. 645/1981 (Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981): "Art. 2. - Ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente rilasciano ai pensionati un certificato attestante l'ammontare della pensione erogata e degli arretrati di pensione pagati, le detrazioni d'imposta effettuate e le eventuali ritenute fiscali operate. Il certificato, redatto in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, e' rilasciato agli interessati entro il termine previsto dall'art. 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. La sottoscrizione del certificato puo' essere effettuata con sistemi di elaborazione automatica. Il certificato di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti il modello 101 ai fini della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi cui siano tenuti i pensionati titolari di altri redditi. Per la dichiarazione dei redditi 1981, relativa all'anno 1980, le indicazioni di cui ai commi precedenti sono contenute nel certificato di pensione relativo al mese di aprile del 1981".

Art. 14

Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni

1.Gli importi delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni e sugli assegni congeneri, con esclusione di quelle previdenziali e assistenziali, sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato nonche' per ente creditore - mediante assegni di serie speciale collettivi, in funzione di postagiro, tratti a favore dei conti correnti postali degli enti creditori medesimi.

2.I centri predetti, in corrispondenza di ciascun postagiro emesso, allestiscono altresi' elenchi nominativi in triplice copia dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di iscrizione delle partite e degli importi versati.

3.La prima copia degli elenchi di cui al comma 2 va trasmessa al Centro nazionale di calcolo e contabilita', per essere allegata al corrispondente postagiro a norma del comma 7 dell'art. 26. Le altre sono destinate, rispettivamente, alla direzione provinciale del tesoro e all'ente creditore interessato.

4.La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare direttamente alle direzioni provinciali del tesoro, affinche' provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.

Art. 15

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).

Art. 16

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123))

Art. 18

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).

Art. 19

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).

Art. 20

(Pagamento degli assegni con accreditamento in contocorrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta postcard).

1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

4.I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta postcard ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonche' l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalita' di cui al presente comma.

5.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

6.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

7.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

8.La direzione provinciale del Tesoro puo' disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la ''Poste italiane S.p.a.''.

9.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)). 10.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

Art. 21

Pagamento delle pensioni e assegni congeneri con accreditamento in conto corrente bancario

1.I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venir meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori.

2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).

5.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , n. 123)).

6.La direzione provinciale del tesoro puo' disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro e le rappresentanze delle aziende di credito interessate.

7.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , n. 123)).

Art. 22

Pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero

1.I titolari di pensioni e assegni congeneri che risiedono all'estero possono riscuotere in via continuativa i loro emolumenti in Italia, sia avvalendosi di procuratori, sia usufruendo delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 21, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2.Nei confronti dei beneficiari di trattamenti pensionistici a carico delle casse gestite dalla Direzione generale, degli istituti di previdenza, l'emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e' subordinata ad accertamenti in merito alla cittadinanza italiana, da eseguirsi di volta in volta mediante apposita certificazione, in relazione agli ordinamenti che regolano tale categoria di pensioni.

3.I titolari di pensioni e di trattamenti congeneri di cui al comma 1 possono chiedere - ferma restando l'esigenza degli accertamenti in ordine alla cittadinanza italiana per la categoria citata al comma 2 - di riscuotere i propri assegni in valuta estera nel Paese di residenza. In tale caso le relative partite sono assunte in carico dall'apposito ufficio istituito presso la direzione provinciale del tesoro di Roma, il quale segnala i necessari dati al sistema informativo con le modalita' previste dall'art.

5.Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento degli elenchi di cui al comma 3 sono rese disponibili, previa intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, per gli uffici che intervengono nelle procedure di pagamento.

6.Le procedure da seguire per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 23

Opposizioni al pagamento

1.Non sono ammesse opposizioni al pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e di eventuali altri titoli emessi in base alle disposizioni contenute nel presente decreto, giusta quanto disposto dall'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2.Ove vengano notificati agli uffici dipendenti dall'Amministrazione postale atti di opposizione al pagamento degli assegni di cui all'art. 1 del presente decreto, gli uffici stessi debbono inoltrare gli atti in parola alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la corrispondente partita di pensione, facendo peraltro luogo al pagamento dei relativi titoli che vengono presentati per la riscossione.

3.Le direzioni provinciali del tesoro ed i centri interregionali di elaborazione traenti possono disporre il fermo del pagamento di un assegno gia' emesso e richiederne la restituzione, ove cio' sia possibile. In tale caso gli uffici postali di localizzazione prendono nota del fermo sulla distinta di conferma di cui all'art. 9 e restituiscono il titolo all'ufficio richiedente, ove ne vengano in possesso.

Nota all'art. 23: Il testo dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 (enunciato nelle premesse al presente decreto) e' il seguente: "Art. 69. - Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a). Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Nessun impedimento puo' essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide. Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo".

Art. 24

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 aprile 2002 , n. 123 )).

Art. 25

Rinnovazione degli assegni danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento

1.L'assegno danneggiato in modo da non potere essere individuato, ovvero smarrito, sottratto o distrutto presso gli uffici dell'Amministrazione postale dopo il pagamento, ma prima di essere prodotto in versamento al competente centro del servizio informativo del tesoro, puo' essere sostituito - previa autorizzazione della competente direzione provinciale del tesoro - da una dichiarazione con la quale il funzionario responsabile si assume l'obbligo di indennizzare l'erario per gli eventuali danni derivanti dal danneggiamento, dallo smarrimento, dalla sottrazione o dalla distruzione. La dichiarazione deve contenere gli estremi dell'assegno che non viene prodotto, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, seguita dalla quietanza del beneficiario e vidimata dal direttore provinciale delle poste.

2.L'assegno pagato, prodotto al competente centro del servizio informativo per i servizi periferici del tesoro e successivamente smarrito, sottratto, distrutto o gravemente danneggiato e' sostituito da una dichiarazione, a firma del direttore del centro, recante gli estremi necessari per l'identificazione dell'assegno stesso.

Art. 26

Contabilizzazione degli assegni pagati

1.Gli assegni di serie speciale pagati vengono trasmessi mensilmente dagli uffici postali alla propria direzione provinciale che li produce, con appositi elenchi descrittivi e con distinta riepilogativa in duplice copia, al Centro nazionale di calcolo e contabilita'.

2.Quest'ultimo fornisce i dati riepilogativi ai centri interregionali di elaborazione, i quali - dopo avere eseguite le conseguenti scritture nei propri registri - autorizzano le competenti direzioni provinciali delle poste ad addebitare i corrispondenti importi ai conti correnti postali di serie speciale di cui all'art. 1.

3.Gli assegni in funzione di postagiro sono invece addebitati di volta in volta, senza preventiva autorizzazione, e restituiti direttamente dal competente ufficio dell'Amministrazione postale al centro traente, per le scritturazioni del caso e per il successivo inoltro al Centro nazionale di calcolo e contabilita'.

4.Il Centro nazionale di calcolo e contabilita', dopo avere acquisito nei propri archivi magnetici, con procedimento automatizzato, gli elementi identificativi essenziali degli assegni e del postagiro versati nel mese precedente dalla posta, il cui importo e' addebitato ai conti correnti postali di serie speciale nel modo previsto dai commi 2 e 3, esegue - avvalendosi dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4 - una comparazione con i corrispondenti dati riguardanti i titoli emessi dai centri interregionali di elaborazione e non ancora estinti. Allestisce quindi - distintamente per provincia nonche' per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato - elenchi analitici in duplice copia dei titoli pagati ed in unico esemplare di quelli inestinti scaduti di validita' per decorrenza del termine previsto dal comma 4 dell'art. 1.

5.Il Centro nazionale di calcolo e contabilita' trasmette una copia degli elenchi degli assegni pagati, unitamente ai titoli stessi, ai competenti organi di controllo. Una seconda copia viene invece rimessa alla direzione provinciale del tesoro interessata, alla quale e' anche destinato l'elenco degli assegni scaduti di validita'.

6.Le modalita' degli addebiti e le procedure di regolarizzazione degli assegni stralciati in sede di contabilizzazione, perche' non regolarmente pagati, sono concordate tra l'Amministrazione postale e il Ministero del tesoro.

8.Ad avvenuta contabilizzazione degli assegni emessi per il pagamento agli aventi diritto dei ratei successori, le direzioni provinciali del tesoro trasmettono ai competenti organi di controllo i documenti occorsi per la liquidazione dei ratei stessi, facendo riferimento alle contabilita' in cui sono stati compresi i relativi assegni.

Capo II STIPENDI

Art. 27

Pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa

1.Il pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa e' disposto mediante ordini di pagamento ovvero con assegni speciali di Stato compilati e firmati con sistema automatizzato.

2.Ai fini dell'emissione dei titoli di cui al comma 1 le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite immettono nel sistema informativo gli occorrenti dati con le stesse modalita' e cautele previste per le pensioni dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4, avvalendosi dei programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.

3.Per l'elaborazione dei dati e per l'emissione dei relativi titoli di pagamento, il Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed i centri interregionali di elaborazione seguono, rispettivamente, le stesse procedure stabilite, per le pensioni, dai commi 5 e 6 dello stesso art. 4, avvalendosi dei programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.

4.Per le variazioni di carattere generale da apportare agli stipendi in conseguenza di disposizioni legislative o istruzioni ministeriali, le elaborazioni per l'aggiornamento degli archivi magnetici e per il pagamento di eventuali arretrati sono eseguite direttamente dal sistema informativo, al quale le direzioni provinciali del tesoro segnalano, ove occorrano, eventuali dati integrativi circa le partite in carico, avvalendosi dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, attivati in base ai programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.

5.Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresi' i dati relativi alle partite di stipendio per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.

6.Il Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che devono essere riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

7.Detto riscontro avviene in base ai criteri e con le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 5.

8.Si applica il disposto del comma 4 dell'art. 5.

9.I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o la variazione delle partite di stipendio possono anche pervenire al Centro nazionale di calcolo e contabilita', a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione in linea, dalle amministrazioni e uffici competenti a stabilire o modificare i trattamenti di attivita' dei dipendenti statali amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro.

10.Si applica il disposto del comma 2 dell'art. 6.

11.Nell'ipotesi di cui al comma 9, non viene meno l'obbligo, per le amministrazioni ed uffici interessati, di trasmettere, contestualmente, alle competenti direzioni provinciali del tesoro i provvedimenti formali di liquidazione o riliquidazione dei trattamenti di attivita' ovvero altre idonee comunicazioni.

12.Le lavorazioni per l'ammissione a pagamento o per la variazione degli stipendi eseguite direttamente mediante l'utilizzazione dei dati di cui al comma 9, sono subordinate al preventivo assenso delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

13.L'adozione della procedura prevista dal comma 9 ha luogo previa intesa tra l'amministrazione interessata e il Ministero del tesoro.

Nota all'art. 27: Per l'art. 9 della legge n. 428/1985, v. nella nota alle premesse.

Art. 28

Numerazione dei ruoli di stipendio

1.Ad ogni ruolo di stipendio assunto in carico la direzione provinciale del tesoro attribuisce un numero d'ordine generale secondo una progressione unica per tutto il territorio nazionale.

Art. 29

Titoli di spesa per il pagamento degli stipendi

1.Alle scadenze stabilite i centri interregionali di elaborazione emettono i titoli di pagamento di cui al comma 1 dell'art 27 a favore dei creditori.

2.Gli ordini di pagamento possono essere individuali o collettivi. Gli ordini collettivi sono ammessi per l'accreditamento dei relativi importi sui conti correnti bancari intestati ai creditori e quando la riscossione avviene a mezzo di delegati ai sensi dell'art. 383 del regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1966, n. 696.

3.L'emissione degli assegni speciali di Stato sara' regolata dal decreto del Presidente della Repubblica da emanare in attuazione dell'art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Note all'art. 29: - Si trascrive il testo dell'art. 383 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, come sostituito dal D.P.R. n. 696/1966 (il medesimo articolo era stato gia' modificato in precedenza dall'art. 2 del D.C.P.S. 5 novembre 1946, n. 541 e dal D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 250): "Art. 383. - Gli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di ruolo, a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo. Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di cui al precedente comma puo' essere rilasciata ad uno di loro. Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassieri, la delega deve essere ad essi esclusivamente rilasciata. Tuttavia, qualora particolari circostanze lo consiglino, i capi uffici potranno, con loro motivata decisione, autorizzare il rilascio della delega ad altro funzionario. La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio e' mandata all'ufficio ordinatore della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti, la allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dare quietanza. Negli ordini successivi e' fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di delega. In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto e sesto, nel caso in cui gli ordini di pagamento sono emessi con il sistema meccanografico, le dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della spesa, in apposita raccolta. Finche' dura nella persona incaricata la facolta' di riscuotere, essa sola puo' dare quietanza per tutti coloro dai quali e stata delegata. Nel caso pero di accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota. Analoga facolta' e' accordata agli impiegati in disponibilita' e in aspettativa, agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici che godono assegni vitalizi, quando prestino servizio presso uffici pubblici". - Per l'art. 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota alle premesse.

Art. 30

Intestazione dei titoli di pagamento

1.Gli ordini di pagamento tratti sui ruoli di spesa fissa debbono contenere i seguenti elementi: cognome, nome e data di nascita dei creditori, generalita' degli eventuali delegati alla riscossione, importo spettante a ciascun creditore e importo totale del titolo se collettivo, numero di carico del ruolo di cui all'art. 28, numero del titolo di spesa, imputazione della spesa, codice dell'ufficio pagatore o codice relativo alla modalita' di estinzione, codice dell'ufficio di appartenenza dei creditori, rata cui si riferisce il pagamento, data di emissione - che deve corrispondere a quella di scadenza della rata - firma del dirigente del centro interregionale di elaborazione emittente o del suo sostituto, ogni altro dato previsto dalle vigenti disposizioni.

2.E' vietata la correzione dei dati contenuti nell'ordine di pagamento, fatta eccezione per le generalita' dei creditori e dei delegati alla riscossione e per il codice dell'ufficio pagatore. Le rettifiche di tali elementi, espressamente convalidate, possono essere effettuate dal centro interregionale emittente o dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita di stipendio.

3.Gli assegni speciali di Stato dovranno contenere gli elementi previsti dal provvedimento da emanare in attuazione dell'art. 1, secondo comma, lettera d) della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Nota all'art. 30: Per l'art. 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota alle premesse.

Art. 31

Adempimenti degli uffici di appartenenza dei dipendenti statali

1.Per il pagamento degli stipendi amministrati con ruolo di spesa fissa non occorrono espresse attestazioni dei capi degli uffici di appartenenza degli impiegati, in ordine alla prestazione del servizio da parte degli impiegati stessi. I predetti funzionari hanno l'obbligo di dare distinta ed immediata comunicazione alla competente direzione provinciale del tesoro di ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del trattamento di attivita' dei loro dipendenti.

2.Ove, per il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1, non sia dovuto lo stipendio ad un impiegato che ne abbia delegata la riscossione ad altra persona ed il relativo titolo non possa essere annullato in quanto collettivo e neppure rettificato a causa dei tempi tecnici richiesti dalle varie procedure di emissione e di spedizione, il capo dell'ufficio di appartenenza dell'impiegato, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, deve, sotto la propria personale responsabilita', impartire le opportune disposizioni al delegato alla riscossione affinche' trattenga l'importo non dovuto e lo versi subito in tesoreria, facendo le opportune annotazioni sulla distinta di cui all'art. 32. Il relativo documento di entrata va rimesso alla competente direzione provinciale del tesoro.

Art. 32

Distinta dei creditori

1.In corrispondenza dell'emissione degli ordini di spesa fissa da pagare a mezzo dei delegati alla riscossione e degli assegni speciali di Stato da consegnare agli assegnatari, il centro interregionale di elaborazione compila automaticamente e trasmette agli uffici di appartenenza distinte contenenti le generalita' dei singoli impiegati, l'importo spettante a ciascuno, il numero di carico della partita ed eventuali altri dati, se ritenuti necessari.

2.Le distinte di cui al comma 1 vengono utilizzate dagli uffici di appartenenza per raccogliere le firme di quietanza dei pagamenti o di avvenuta ricezione degli assegni speciali di Stato da parte degli impiegati interessati.

Art. 33

Distinte di carico e di spedizione dei titoli di pagamento emessi e altri elaborati a fini di riscontro

1.Per ogni lavorazione, i centri interregionali di elaborazione compilano automaticamente e trasmettono a ciascuna direzione provinciale del tesoro la distinta, per numero progressivo, dei titoli di pagamento emessi di cui al comma 1 dell'art. 27, con l'indicazione del numero di carico delle partite di stipendio cui essi si riferiscono, dell'importo e, ove necessario, di eventuali altri dati.

2.Sulla distinta di cui al comma 1 del presente articolo le direzioni provinciali del tesoro evidenziano i titoli annullati per qualsiasi causa.

3.I centri interregionali di elaborazione compilano in duplice copia e trasmettono le distinte di spedizione degli ordini di pagamento, ad ogni ufficio pagatore, o degli assegni speciali di Stato, ad ogni ufficio di appartenenza degli impiegati. Gli uffici predetti inviano alla competente direzione provinciale del tesoro, per ricevuta dei titoli, una copia delle distinte loro pervenute.

4.La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di stipendio amministrate da una o piu' direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.

5.Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 4 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di stipendio in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.

Art. 34

Versamento delle ritenute erariali gravanti sugli stipendi. Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta

1.Nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni, gli importi delle ritenute erariali operate sugli assegni di attivita' sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato - mediante ordini di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, tratti sul bilancio statale o su quelli delle amministrazioni o aziende autonome di Stato.

2.Con procedure automatizzate attuate con l'impiego dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, vengono elaborati i dati relativi ai certificati d'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i centri interregionali di elaborazione allestiscono, muniscono della firma dei funzionari responsabili con procedimento meccanizzato e spediscono, entro le scadenze stabilite, ai dipendenti statali interessati, tramite gli uffici di appartenenza.

Nota all'art. 34: Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 8 della legge 13 aprile 1977, n. 114, dall'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dell'art. 5, comma 2, del D.L. 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120, e' il seguente: "Art. 3. (Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche). - Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennita' di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante l'ammontare dell'indennita' o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non e' tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario. Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al quarto comma dell'art. 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".

Art. 35

Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli stipendi

1.Gli importi delle ritenute extraerariali gravanti sugli assegni di attivita', con esclusione di quelle previdenziali ed assistenziali, sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato nonche' per ente creditore - mediante ordini di pagamento a favore degli enti creditori medesimi.

2.I centri predetti, in corrispondenza di ciascun titolo emesso, allestiscono altresi' elenchi nominativi in triplice copia dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di carico delle partite e degli importi versati.

3.La prima copia degli elenchi di cui al comma 2 costituisce l'intercalare del corrispondente titolo di spesa. Le altre sono destinate, rispettivamente, alla direzione provinciale del tesoro e all'ente creditore interessato.

4.La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare direttamente alle direzioni provinciali del tesoro, affinche' provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.

Art. 36

Pagamento degli stipendi con accreditamento in conto corrente bancario

1.A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, i dipendenti statali amministrati con ruolo di spesa fissa possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro stipendi mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a tenere indenne l'erario da ogni danno, a lui imputabile, che possa derivare dall'accreditamento in conto corrente bancario.

2.I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalita' di cui all'art. 27, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, emettono - distintamente ((...)) per capitolo o per amministrazione o per azienda autonoma di Stato - ordini di pagamento collettivi estinguibili presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata dalla Banca d'Italia. Detti ordini, che vanno rimessi direttamente alla sezione predetta per i conseguenti adempimenti, sono integrati da tabulati contenenti le generalita' dei dipendenti interessati e i relativi numeri di carico delle partite, la somma spettante a ciascuno di essi nonche' gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti bancari loro intestati; l'importo complessivo di ciascun ordine di pagamento deve concordare con il totale del corrispondente tabulato.

3.Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi degli ordini di pagamento sono consegnate alla sezione di tesoreria di cui al comma 2, per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento ai conti correnti bancari dei singoli creditori.

4.I tabulati integrativi di cui al comma 2, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei titoli di spesa cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresi' completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 3.

5.Si applica il disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 21.

Art. 37

Scarico dei titoli estinti

1.In sede di contabilizzazione mensile degli ordini di pagamento e degli assegni speciali di Stato estinti, la Banca d'Italia rende disponibili per il servizio informativo della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro i supporti magnetici contenenti i dati relativi ai titoli stessi. Detti dati - con l'utilizzazione dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4 - vengono comparati con i corrispondenti elementi dei titoli emessi e non ancora estinti, al fine di completarli con le informazioni relative al pagamento e alla contabilizzazione.

2.Alla chiusura dell'anno finanziario vengono allestiti e rimessi alle competenti direzioni provinciali del tesoro tabulati analitici dei titoli rimasti insoluti.

Art. 38

Emissione manuale dei titoli per il pagamento degli stipendi. Rinvio alle disposizioni vigenti

1.In caso di necessita' e' consentito che i titoli per il pagamento delle rate di stipendio e dei relativi arretrati vengano emessi e firmati anche con procedimento manuale dalle direzioni provinciali del tesoro.

2.I predetti uffici segnalano ai centri del sistema informativo i dati riguardanti i titoli emessi manualmente, avvalendosi delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 27.

3.Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di ordinazione e pagamento degli stipendi a favore dei dipendenti statali in attivita' di servizio, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Nota all'art. 38: Per gli argomenti del R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924 v. nelle premesse del presente decreto.

Capo III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RESPONSABILITA'

Art. 39

Matrici e punzoni per la firma dei titoli di pagamento

1.Le firme dei direttori dei centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del tesoro e dei funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento sono riportate o incise su matrici o punzoni da utilizzare per la sottoscrizione, con procedimento automatizzato, dei titoli di pagamento, dei certificati di imposta e di altri elaborati.

2.Le matrici e i punzoni di cui al comma 1 sono custoditi nella cassaforte del centro interregionale di elaborazione, unitamente al relativo registro inventario. Ogni variazione nella consistenza ed ogni sostituzione del materiale predetto per cambiamento dei funzionari responsabili, per usura o per altra causa viene fatta constare con apposito verbale redatto sul registro stesso.

3.Le chiavi della cassaforte di cui al comma 2 sono detenute dal dirigente del centro o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo sostituto.

4.I duplicati delle chiavi della cassaforte del centro sono custoditi in busta sigillata nella cassaforte a doppio congegno di chiusura della direzione provinciale del tesoro avente sede nella stessa localita'.

5.Il direttore del centro ed il suo sostituto esercitano i necessari controlli ai fini della regolare apposizione automatica delle firme sui titoli di pagamento e sugli altri documenti.

6.I fac-simili delle firme dei direttori dei centri interregionali di elaborazione e dei loro sostituti, che vengono apposte con procedimento automatico sui titoli di pagamento di cui al presente decreto, sono comunicati, per il tramite del Ministero del tesoro, ai competenti uffici dei conti correnti postali, alla tesoreria centrale dello Stato, alla Corte dei conti ed agli altri organi di controllo e, direttamente dai centri, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

7.Per la sottoscrizione automatica degli elaborati di competenza del Centro nazionale di calcolo e contabilita' anche le firme del dirigente del predetto ufficio e del suo sostituto sono riportate su matrici, per l'uso e la custodia delle quali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 40

Riservatezza dei dati elaborati dal sistema informativo. Lavorazioni diverse

1.Salvo i casi previsti dal presente decreto, e' fatto divieto alle direzioni provinciali del tesoro, al Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed ai centri interregionali di elaborazione di fornire a chicchessia, senza preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro, copie dei supporti magnetici sui quali sono registrati dati riguardanti le partite di pensioni, stipendi e altre spese fisse ovvero elementi inerenti ad altri servizi d'istituto nonche' tabulati tratti dai supporti stessi. Il Ministero del tesoro puo' anche autorizzare lo scambio con altre amministrazioni, uffici ed enti di supporti magnetici, ove cio' risponda a criteri di efficienza e celerita' dei servizi o soddisfi interessi d'ordine generale.

2.E' altresi' fatto divieto di eseguire, a mezzo degli elaboratori in dotazione alle direzioni provinciali del tesoro ed ai centri, lavorazioni non contemplate dal presente decreto o che non siano comunque state preventivamente autorizzate dal Ministero del tesoro.

3.In ogni caso vanno osservate le disposizioni d'ordine generale inerenti alla gestione delle banche dati e va garantita, nei limiti delle norme vigenti, la riservatezza circa notizie che rientrano nella sfera di estrinsecazione della personalita' umana.

Art. 41

Servizio analisi e programmazione

2.Non e' consentito ai centri, agli altri uffici della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro e alle direzioni provinciali del tesoro modificare i programmi elaborativi in dotazione ovvero utilizzare programmi che non siano stati loro trasmessi dal servizio di cui al comma 1. Parimenti non e' consentito, sia pure con l'impiego di programmi in dotazione, eseguire lavorazioni che non rientrino tra quelle previste dalle disposizioni vigenti o che non siano state esplicitamente autorizzate. E' altresi' rigorosamente vietato consegnare a chiunque, senza autorizzazione, gli originali o le copie dei supporti e delle specifiche relative ai programmi in dotazione, ancorche' non piu' utilizzati.

3.La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre, in via eccezionale, la fornitura alle direzioni provinciali del tesoro di programmi standard esistenti in commercio, realizzati da ditte specializzate.

4.La documentazione concernente l'analisi amministrativa e tecnica nonche' le specifiche dei programmi e dei relativi aggiornamenti sono conservate per un periodo di dieci anni a decorrere dal giorno in cui i programmi stessi non vengono piu' utilizzati.

Nota all'art. 41: L'art. 4 della legge n. 428/1985 (specificata nella nota alle premesse) ha previsto l'istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. L'art. 2 del D.P.R. 26 settembre 1985 (enunciato nelle premesse) ha disciplinato in nove divisioni l'ordinamento della suddetta direzione generale.

Art. 42

Estensione delle procedure automatizzate ad altri servizi

1.L'estensione delle procedure automatizzate ad altre spese fisse o ad altri servizi di pertinenza delle direzioni provinciali del tesoro, prevista dall'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1985, n. 428, e' disposta con decreto del Ministro del tesoro, nel quale sono fissate altresi' le modalita' operative.

Nota all'art. 42: L'art. 6 del D.P.R. 26 settembre 1985 (enunciato nelle premesse al presente decreto) concerne l'organizzazione del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Il quinto comma di tale articolo riguarda i compiti dei centri interregionali di elaborazione per detti servizi. Per l'art. 7 della legge n. 428/1985 v. nella nota alle premesse.

Art. 43

Abrogazioni

1.Sono abrogate le seguenti disposizioni: l'art. 4, terzo comma, e gli articoli da 8 a 19 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677; l'art. 1 ed i commi primo e terzo dell'art. 2 del regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209; l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166; la legge 3 febbraio 1951, n. 38; il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653.

Note all'art. 43: - Il R.D. n. 677/1927 concerne norme per l'attuazione del R.D.L. 13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato. Il terzo comma dell'art. 4 riguardava l'obbligo, a carico degli assegnatari correntisti postali, di presentare il libretto a corredo della domanda. Circa le norme seguenti, che vengono abrogate, esse riguardavano casi di riscossione mediante delega (articoli 8 e 9), formalita' a carico degli interessati e dell'autorita' comunale (art. 10), adempimenti a carico delle intendenze di finanza (art. 11), certificati d'iscrizione (art. 12), ruoli conti correnti (art. 13), ordini di pagamento delle suddette intendenze e compiti della Direzione delle poste (articoli 14 e 15), vaglia della Banca d'Italia (art. 16), oneri della persona delegata a riscuotere (art. 17), norme per superstiti delle guerre e per i pensionati oltre il settantacinquesimo anno di eta' (art. 18), procedura in caso di variazioni dell'importo delle pensioni (art. 19). - L'art. 1 del R.D. n. 1209/1930 (Facilitazioni per il pagamento delle pensioni) riguardava i certificati d'iscrizione dei pensionati ed altri assegnatari. I commi primo e terzo dell'art. 2 dello stesso regio decreto riguardavano la certificazione ("certificato di vita" degli assegnatari) da presentare agli istituti di credito all'estero corrispondenti del tesoro. - L'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 166/1946 (Modalita' di pagamento delle pensioni) riguardava la certificazione da parte degli assegnatari (certificato di esistenza in vita o di stato nubile o vedovile). - La legge n. 38/1951 recava: "Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale". - Il D.P.R. n. 362/1951 recava: "Approvazione del regolamento contenente norme per il funzionamento dei centri meccanografici, istituiti con legge 3 febbraio 1951, n. 38, e per il pagamento del debito vitalizio mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale". - Il D.P.R. n. 653/1956 recava: "Disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato".

Art. 44

Modifiche della legislazione vigente

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