DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 429
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, per adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati, nonche' per definire le specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;
Visti gli articoli 3, 7 e 9 della stessa legge 7 agosto 1985, n. 428;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, concernente l'organizzazione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e modificazioni all'ordinamento della Direzione generale del tesoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sull'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale nonche' il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, concernente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale dello Stato;
Considerata l'urgente necessita' di provvedere, mediante la graduale attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune procedure in materia di ordinazione e pagamento di stipendi e pensioni, facendo altresi' luogo all'adeguamento delle procedure stesse alle esigenze di utilizzazione dei moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati e definendo le specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1986;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Capo I PENSIONI
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).
Art. 3
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).
Art. 4
Emissione dei titoli di pagamento delle pensioni
1.Le direzioni provinciali del tesoro, nella loro veste di ordinatrici di spesa, ai fini dell'ammissione a pagamento delle pensioni da esse amministrate, immettono nel sistema informativo gli occorrenti dati in chiaro o in codice, avvalendosi di supporti cartacei o magnetici ovvero della rete di trasmissioni che collega i propri elaboratori e quelli in dotazione al Centro nazionale di calcolo e contabilita' per i servizi periferici del tesoro nonche' gli elaboratori installati presso i centri interregionali citati nell'art. 1 e presso la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro.
2.Le segnalazioni dei dati di cui al comma 1 - che possono essere costituite anche dai risultati di elaborazioni autonomamente eseguite in sede locale dalle direzioni provinciali del tesoro - servono quale autorizzazione a corrispondere, alle scadenze prestabilite, le rate di pensione nonche' gli eventuali arretrati spettanti agli aventi diritto. L'autorizzazione al pagamento della rata ha carattere continuativo e si intende concessa sino a nuovo ordine.
3.La direzione provinciale del tesoro, dovendo apportare variazione, con o senza pagamento di arretrati, su una partita di pensione precedentemente segnalata o disporre la cessazione dei pagamenti sulla partita stessa ovvero fare luogo alla corresponsione dei soli arretrati su una partita vigente o meno, provvede alle necessarie segnalazioni con le stesse modalita' indicate nei commi 1 e 2.
4.Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresi' i dati relativi alle partite di pensione per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.
5.Il Centro nazione di calcolo e contabilita', in base alle informazioni segnalate dalle direzioni provinciali del tesoro, procede alle necessarie elaborazioni e trasmette ai centri interregionali, avvalendosi di supporti magnetici o della rete di cui al comma 1, i dati occorrenti per le lavorazioni di competenza.
6.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).
Art. 5
Variazioni di carattere generale
1.Qualora per disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali si renda necessario apportare variazioni di carattere generale alle partite di pensione in carico alle direzioni provinciali del tesoro, con o senza pagamento di arretrati, le relative elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguite dal sistema informativo, al quale le direzioni medesime debbono segnalare, ove occorrano, eventuali dati integrativi, avvalendosi dei mezzi di cui al comma 1 dell'art. 4.
2.Il Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che vanno riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
3.Detto riscontro avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del tesoro - tenendo conto delle loro possibilita' operative - gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione.
4.Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte.
Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 9 della legge n. 428/1985 e' riportato nella nota alle premesse.
Art. 6
Comunicazione di dati da parte di amministrazioni, uffici ed enti competenti a liquidare il trattamento di pensione
1.I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o la variazione delle partite di pensione possono anche pervenire direttamente al Centro nazionale di calcolo e contabilita', a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione "in linea", dalle amministrazioni, uffici ed enti competenti a stabilire il trattamento economico dei pensionati in sede di collocamento in quiescenza o di riliquidazione della pensione.
2.I dati comunicati con le modalita' previste nel comma 1 debbono essere confermati con apposito tabulato, munito in calce di una dichiarazione di concordanza a firma del funzionario responsabile.
3.Nell'ipotesi di cui al comma 1, non viene meno l'obbligo, per le amministrazioni, uffici ed enti interessati, di trasmettere, contestualmente, alle competenti direzioni provinciali del tesoro i provvedimenti formali di liquidazione o riliquidazione delle pensioni ovvero altre idonee comunicazioni.
4.Le lavorazioni per l'ammissione a pagamento o per la variazione delle pensioni, eseguite direttamente mediante l'utilizzazione dei dati di cui al comma 1, sono subordinate al preventivo assenso delle competenti direzioni provinciali del tesoro.
5.L'adozione della procedura prevista dal presente articolo ha luogo previa intesa tra l'amministrazione, ufficio o ente interessato ed il Ministero del tesoro. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/08/1986, n. 186 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 7
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).
Art. 8
Localizzazione del pagamento degli assegni
1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123)).
5.Gli intestatari di un assegno emesso per il pagamento di un rateo successorio che non possono presentarsi personalmente all'ufficio postale pagatore per quietanzare l'assegno stesso contestualmente agli altri beneficiari, hanno facolta' di nominare un proprio rappresentante, mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi all'ufficio pagatore medesimo per essere allegato al titolo di pagamento.
Art. 9
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).
Art. 10
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).
Art. 11
Distinta di carico degli assegni emessi e altri elaborati a fini di riscontro
1.Per ogni lavorazione, i centri interregionali di elaborazione compilano automaticamente e trasmettono a ciascuna direzione provinciale del tesoro la distinta, per numero progressivo, degli assegni emessi, con l'indicazione del numero di iscrizione delle partite di pensione cui essi si riferiscono, dell'importo, dell'ufficio postale pagatore e, ove necessario, di eventuali altri dati.
2.La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di pensione amministrate da una o piu' direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.
3.Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 2 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di pensione in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.
Art. 12
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )).
Art. 13
Versamento delle ritenute erariali gravanti sulle pensioni. Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta
1.Nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni, gli importi delle ritenute erariali operate sulle pensioni e sugli assegni congeneri sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato - mediante assegni di serie speciale, in funzione di postagiro, tratti a favore del conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata.
2.Ove ricorrano particolare motivi, la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre che il versamento delle ritenute di cui al comma 1 possa essere effettuato mediante ordini di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, tratti dai centri interregionali di elaborazione sul bilancio statale o su quelli delle amministrazioni o aziende autonome di Stato, ovvero, per gli enti convenzionati, con modalita' da concordarsi con gli enti stessi.
3.Con procedure automatizzate attuate con l'impiego dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, vengono elaborati i dati relativi ai certificati di imposta previsti dall'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 - come modificato dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645 - che i centri interregionali di elaborazione allestiscono, muniscono della firma dei funzionari responsabili con procedimento meccanizzato e spediscono, entro le scadenze stabilite, direttamente ai pensionati.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.