DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 461
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: filosofia delle scienze sociali; storia del giornalismo.
Art. 2
Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto l'insegnamento di "tecnica professionale".
Art. 3
Nell'art. 46, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto l'insegnamento di "letteratura teatrale italiana". Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in storia, all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo antico e' aggiunto l'insegnamento di "archeologia della Magna Grecia".
Art. 4
Nell'art. 110, relativo alla facolta' di ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: calcolo automatico dei circuiti elettrici; teoria delle strutture; teoria delle onde e comportamento della nave in moto ondoso.
Art. 5
Nell'art. 114, relativo al corso di laurea di architettura, nell'area della scienza e tecnica delle costruzioni e inserito l'insegnamento complementare di "consolidamento degli edifici".
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 105