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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1986, n. 478

Current text a fecha 1986-08-14

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - il penultimo comma e' soppresso e sostituito come segue: Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea deve avere seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno ventuno insegnamenti annuali e a quelli relativi a due lingue straniere.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1986

Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 343