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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1986, n. 480

Current text a fecha 1986-08-14

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e piu' in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Loreto (Ancona), sono dichiarate di pubblica utilita'. Le situazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.

Art. 2

All'esproprio degli immobili nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sara' provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse. Il termine entro il quale gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, e' stabilito in anni tre e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

COSSIGA

SPADOLINI, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1986

Registro n. 25 Difesa, foglio n. 224