DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1986, n. 523

Type DPR
Publication 1986-05-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 2456, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Titolo V

Nel titolo V e' inserito il seguente articolo 36-bis, relativo alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali: Art. 36-bis. Norme generali. - Presso il Politecnico di Torino sono istituite le scuole dirette a fini speciali - di cui ai successivi articoli - per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario. La durata dei corsi di studio delle scuole, che puo' essere biennale o triennale, e' indicata negli articoli specifici di ciascuna scuola, e non e' suscettibile di abbreviazioni; i corsi di ciascuna scuola si concludono con il rilascio di un diploma, previo superamento di un esame finale. L'ordinamento degli studi comprende attivita' didattica e scientifica ed un tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione professionale. Detto tirocinio potra' essere svolto presso strutture universitarie, o presso enti convenzionati. Alle scuole possono essere ammessi, di norma, salvo quanto diversamente precisato nei successivi articoli specifici, i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioe' il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola e' determinato dalla normativa specifica, di cui ai successivi articoli. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alle scuole e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' anche svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori designati dal consiglio della scuola. Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio di ogni singola scuola provvedono di norma le facolta', ciascuna per la parte di propria competenza, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Eventuali attivita' didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali che esulino dalle competenze delle facolta' dell'Ateneo sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalita' di cui all'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 ed all'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982. Per la realizzazione dei tirocini pratici, ai fini del completamento della professionalita' prescritta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, ciascuna scuola puo' avvalersi, su conforme decisione del consiglio della scuola, di strutture universitarie e nell'ambito di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, della collaborazione di strutture tecnico-professionali dei campi operativi verso i quali e' orientata la formazione professionale di ciascuna scuola. Sono organi di ciascuna scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Il direttore ha la responsabilita' della scuola; egli e' un professore di ruolo della stessa, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la direzione e' affidata a professore di seconda fascia - Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione di ciascuna scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo della scuola stessa e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza di ricercatori che svolgono attivita' nella scuola stessa, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratto. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola o vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni e a partecipare a tutte le attivita' pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola, nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalita' di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi. L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente. L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi, che possono essere diversi da scuola a scuola, sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione del Politecnico, sentito il consiglio di ogni singola scuola.

Art. 2

Dopo l'art. 48, e con successivo spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per esperti della produzione industriale: Art. 49. Scuola diretta a fini speciali per esperti della produzione industriale. - La scuola diretta a fini speciali per esperti della produzione industriale ha il compito di preparare personale per l'industria con il particolare fine di promuovere la ricerca, la cultura e le scienze applicate attraverso la conoscenza del contesto tecnico-economico industriale e del contesto commerciale, sia a livello nazionale che europeo, la conoscenza delle situazioni economiche italiane e straniere, con riguardo alle rispettive culture e lingue e lo sviluppo delle capacita' e delle esperienze di lavoro in ambiente tecnologico quale interfaccia tra produzione e problemi amministrativi e commerciali. La scuola ha la durata di tre anni accademici ed e' completata da un periodo di tirocinio presso strutture aziendali, anche a livello internazionale, coordinato da docenti della scuola stessa. Al compimento dei corsi e del tirocinio della scuola, agli iscritti che supereranno l'esame finale sara' rilasciato il diploma di "esperto della produzione industriale". Per l'ammissione alla scuola - qualunque sia il numero degli aspiranti - oltre a quanto specificato al comma quarto dell'art. 36-bis ed in sostituzione di quanto previsto dal sesto comma del medesimo articolo, e' richiesto il superamento di un esame di concorso a carattere nazionale. Ciascun anno prevede non meno di 350 ore di insegnamento, teorico e non meno di 400 ore di esercitazioni pratiche, ivi compresi brevi periodi di studio guidato. In base alla disponibilita' delle strutture il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di 60 per ogni anno di corso e complessivamente di 180 per l'intero corso. Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di ingegneria del Politecnico cui afferiscono gli insegnamenti e tutti i dipartimenti interessati alla scuola stessa. La scuola potra' avvalersi, nell'ambito di apposite convenzioni - stipulate ai sensi dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 - della collaborazione di Universita' straniere, orientate con proprie strutture e disponibilita' di personale al riconoscimento e rilascio di analogo diploma nella propria sede. Nel caso in cui ci si avvalga di quanto precede, restando fisso il numero totale degli studenti da iscriversi, la meta' di essi potra' essere scelta - a cura dell'Universita' con la quale si e' convenzionati - nell'altro Paese. In tal caso i corsi possono anche sdoppiarsi fra le due istituzioni. Nel manifesto annuale della scuola viene indicata la sede della scuola e le collaborazioni in atto con Universita' straniere. L'anno scolastico e' articolato in due periodi didattici: gli insegnamenti sono impartiti in modo intensivo al fine che ciascuna disciplina possa essere condensata in un singolo periodo didattico. Gli insegnamenti della scuola con la loro estensione giuridica sono i seguenti: 1° Anno: economia politica (S) economia aziendale (S) scienze comportamentistiche (S) diritto dell'impresa (S) diritto privato comparato (S) informatica di base (S) elementi di informatica aziendale (S) istituzioni di matematica (S) statistica (S) introduzione alle tecnologie di fabbricazione (S) contabilita' industriale (S) 2° Anno: controllo della produzione industriale (S) materiali di impiego tecnologico (S) organizzazione produttiva e relazioni industriali (S) metodi quantitativi (S) informatica (S) tecnologia di produzione (S) ricerca e sviluppo (S) marketing (S) programmazione e controllo della produzione (S) economia delle Comunita' europee (S) sistemi di controllo per l'automazione (S) 3° Anno: politica aziendale e analisi tecnologiche (S) innovazione e sviluppo del prodotto (S) gestione dei materiali (S) gestione delle risorse produttive (S) progettazione e fabbricazione assistita dal calcolatore (CAD/CAM) (A) fabbricazione integrata con calcolatore (CIM) (A) strategie innovative e scelte tecnologiche (S) impianti industriali (S) (A) Annuale. (S) Semestrale. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. I periodi didattici saranno inframmezzati da esercitazioni e rilievi di situazioni aziendali, elaborazioni di dati e progetti di ristrutturazione, con esperienze presso industrie nazionali ed estere. Il tirocinio si svolge sotto la guida ed il coordinamento di docenti designati dal consiglio della scuola. Durante tale tirocinio saranno sviluppati ed eseguiti dagli allievi progetti riguardanti i periodi di esperienza nell'industria sia a livello locale che internazionale. La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Per essere ammessi a frequentare gli anni successivi al primo gli iscritti devono aver ottenuto le attestazioni di frequenza relative a tutti gli insegnamenti dell'anno o degli anni precedenti ed aver superato i relativi esami. Gli esami saranno sostenuti nelle rispettive discipline alla fine di ogni periodo didattico; nel caso di collaborazione con Universita' estere gli esami saranno sostenuti nel Paese dove il periodo didattico si e' svolto. Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di diploma - consistente nella redazione, a scelta del candidato, di una monografia o altro elaborato su argomenti assegnati da docenti della scuola e nella relativa discussione - gli iscritti dovranno aver superato tutti gli esami prescritti e svolto con risultato positivo i periodi di tirocinio. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio, in quanto applicabile, alla normativa delle scuole dirette a fini speciali riordinate con decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1986

Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 346

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