DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1986, n. 538

Type DPR
Publication 1986-08-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha delegato tra l'altro il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale, per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni nonche' per adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente l'adeguamento della normativa riguardante i servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 3 maggio 1967, n. 315;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

Considerata l'urgente necessita' di provvedere, mediante la graduale attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune procedure in materia di ordinazione e pagamento stipendi e pensioni, facendo altresi' luogo all'adeguamento delle procedure stesse alle esigenze di utilizzazione dei moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1986;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Capo

I MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO E DEI LORO FAMILIARI.

Art. 1

Trattamento normale diretto nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' o di servizio

1.Nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' o di servizio, il provvedimento di liquidazione del trattamento normale di quiescenza e' predisposto dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e trasmesso ai competenti organi di controllo. A tal fine, l'ente presso cui il dipendente presta servizio trasmette alla predetta direzione generale, almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta' o di servizio, la domanda di pensione, la certificazione di cui al quarto comma dell'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nonche' la occorrente documentazione, i cui dati debbono comunque essere confermati dallo stesso ente entro un mese dalla avvenuta cessazione dal servizio. L'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti ai fini di quanto previsto dal comma 5.

2.Nel provvedimento di concessione sono indicati: le generalita' del titolare del trattamento, del coniuge e dei figli minorenni; la data di presentazione della domanda di pensione; il servizio utile reso dal dipendente, comprensivo degli eventuali periodi o servizi riconosciuti e delle campagne di guerra; il motivo e la data di cessazione dal servizio; l'eta' massima prevista per il collocamento a riposo del dipendente in base alla legge ovvero al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; l'importo annuo lordo e la data di decorrenza della pensione; gli altri elementi previsti dall'art. 8 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

3.Entro trenta giorni dal ricevimento la ragioneria invia copia del provvedimento stesso alla competente direzione provinciale del tesoro per il tempestivo inizio dei pagamenti e l'originale alla Corte dei conti, unitamente alla relativa documentazione, per il controllo di competenza.

4.La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di concessione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa e all'attribuzione alla stessa del numero di iscrizione, di cui da' comunicazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza; dispone quindi il puntuale pagamento del trattamento economico, dalla data di decorrenza e sulla base di quanto previsto dal provvedimento medesimo, operando il conguaglio con quanto corrisposto a titolo di pensione provvisoria a norma del comma 5. Ove intervenga successivamente una modifica dell'ammontare del trattamento pensionistico a seguito di rilievo degli organi di controllo o per altra causa, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

5.Nelle more della concessione del trattamento definitivo si provvede all'attribuzione della pensione provvisoria con la procedura di cui all'art. 7.

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