LEGGE 26 settembre 1986, n. 599

Type Legge
Publication 1986-09-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

2.Le disposizioni legislative delegate di cui al precedente comma 1 sono adottate con uno o più decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alla legge di delega.

3.Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le modalità nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di legge in materia valutaria, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

4.Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, è istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi, nonchè da tre esperti designati rispettivamente dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione sarà integrata con un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi.

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