DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 635

Type DPR
Publication 1986-06-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli da 959 a 968, relativi al corso di perfezionamento in ingegneria nucleare, che si trasforma in scuola di specializzazione in "sicurezza nucleare e radioprotezione" afferente alla facolta' di ingegneria, sono soppressi.

Art. 2

Dopo l'art. 224 e con lo spostamento della numerazione successiva e' inserito il seguente articolo, relativo alla scuola di specializzazione in "sicurezza nucleare e radioprotezione", afferente alla facolta' di ingegneria. Scuola di specializzazione in sicurezza nucleare e radioprotezione Art. 225. - 1. E' istituita presso l'Universita' "La Sapienza" di Roma la scuola di specializzazione sulla "sicurezza nucleare e radioprotezione". La scuola si articola su due diversi indirizzi e cioe' uno sulla sicurezza nucleare e uno sulla radioprotezione. La scuola, pertanto, conferisce un diploma di specializzazione nel quale e' specificato l'indirizzo seguito e cioe' di sicurezza nucleare o di radioprotezione. 2. La scuola ha lo scopo di promuovere l'addestramento teorico-sperimentale nei settori della sicurezza nucleare e della radioprotezione. Questa iniziativa consentira' pertanto la formazione di quadri di esperti che tra l'altro potranno partecipare alla progettazione, costruzione ed esercizio delle centrali nucleari, alla verifica della rispondenza di dette centrali alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni delle autorita' di controllo ed infine alla progettazione e sviluppo di strumentazione nucleare per la radioprotezione ed il monitoraggio. 3. La durata dei corsi di studio della scuola e' di due anni accademici. Nel primo anno si svolgono corsi comuni ai due indirizzi. Nel secondo anno i corsi si sdoppiano secondo i percorsi riguardanti la sicurezza nucleare (A) e la radioprotezione (B). Nel secondo anno inoltre gli allievi devono svolgere elaborati teorico-pratici su problemi di sicurezza nucleare e/o radioprotezione ed infine debbono svolgere esercitazioni di particolare impegno presso impianti nucleari opportunamente scelti. 4. Il numero complessivo di studenti da ammettere alla scuola, ferme restando le disposizioni in merito fissate dallo statuto dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, e' di 20 iscritti al primo anno con un numero totale nei due anni di 40 allievi. 5. Alla scuola sono ammessi i laureati in ingegneria, in fisica, in chimica ed in chimica industriale. Sono inoltre ammessi i diplomati in possesso di titoli equivalenti conseguiti all'estero ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. E' richiesta l'abilitazione professionale qualora prescritta dalla legge. 6. L'esame scritto consiste in una prova a domande con risposte a scelta multipla su argomenti concernenti l'energia nucleare di cui le modalita' di svolgimento sono fissate da apposito regolamento, deliberato dal senato accademico e reso esecutivo con decreto del rettore (decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, art. 13, comma primo). 7. La commissione dispone di 100 punti, di cui 70 per valutare la prova scritta e 30 per valutare i titoli. Lo studente consegue l'idoneita' quando abbia ottenuto i sei decimi del punteggio riservato alla prova scritta. 8. I titoli ammessi a valutazione sono: la tesi di laurea e le eventuali pubblicazioni in discipline attinenti alla specializzazione, il voto di laurea, il voto negli esami di profitto dei corsi di laurea nelle seguenti materie attinenti le aree della specializzazione: fisica nucleare, istituzioni di fisica nucleare, fisica sanitaria, radioprotezione, controlli automatici, chimica nucleare, radiochimica, impianti chimici, impianti nucleari, strumentazioni nucleari, struttura della materia. La ripartizione del punteggio fra i titoli indicati avviene in conformita' del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, art. 13, quinto comma (v. Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). 9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione gli studenti idonei alla prova scritta che si sono collocati in posto utile nella graduatoria, sulla base del punteggio complessivo riportato. 10. Le materie di insegnamento sono le seguenti tutte afferenti alla facolta' di ingegneria: 1° Anno (comune ai due indirizzi). 1) fisica del nocciolo; 2) termotecnica del reattore; 3) impianti nucleari; 4) misure e strumentazioni nucleari con laboratorio; 5) legislazione e normative nucleari. 2° Anno. A) Indirizzo sicurezza nucleare: 6) sicurezza nella realizzazione e nell'esercizio delle centrali nucleari; 7) sicurezza negli impianti del Ciclo del combustibile; 8) approccio probabilistico all'analisi del rischio; 9) affidabilita' dei componenti e sistemi degli impianti nucleari; 10) impatto dell'impianto sull'ambiente; 11) analisi degli incidenti; 12) laboratori sull'esercizio dei reattori. B) Indirizzo radioprotezione: 6) l'irradiazione esterna; 7) l'irradiazione interna; 8) radioprotezione ed ambiente; 9) analisi di sicurezza nell'impiego e nel trasporto di materiali nucleari e di sostanze radioattive; 10) radioprotezione nella realizzazione e nell'esercizio degli impianti nucleari; 11) tecniche di radioprotezione operativa; 12) laboratorio sulle tecniche di radioprotezione. Saranno inoltre tenuti diversi seminari riguardanti aspetti particolari della sicurezza nucleare e della radioprotezione. I suddetti corsi e seminari daranno lo spunto agli allievi per scegliere un argomento su cui preparare un ampio elaborato scritto in tema di sicurezza nucleare e/o radioprotezione. Tale elaborato costituira' un elemento di giudizio nella prova finale. Durante il secondo anno, inoltre, saranno svolte esercitazioni esterne di particolare impegno nel campo della sicurezza nucleare e/o della radioprotezione, presso impianti come: reattori nucleari a piscina, centrali elettronucleari, reparti di medicina nucleare, ecc. A dette esercitazioni seguiranno non meno di cinque prove pratiche in sicurezza e radioprotezione. 11. Tutte le attivita' didattiche richiedono una frequenza obbligatoria di almeno il 60 per cento. Per quanto concerne il primo anno le esercitazioni di laboratorio, inserite nell'insegnamento di "misure e strumentazioni nucleari", riguardano l'impiego dei rivelatori nucleari in misure di sicurezza e di radioprotezione. Le esercitazioni riguardanti il secondo anno sono di tipo specialistico e pertanto (vedi paragrafo 10) avranno per tema l'esercizio dei reattori per quanto concerne l'indirizzo sicurezza e le tecniche di radioprotezione per quanto riguarda l'indirizzo di radioprotezione. Queste esercitazioni esterne si svolgeranno per la maggior parte, presso i laboratori della Casaccia dell'ENEA, come previsto nell'accordo quadro ENEA-Universita' "La Sapienza" di Roma, e daranno luogo a non meno di cinque prove pratiche. Quanto sopra al fine di riprodurre nelle esercitazioni stesse le reali condizioni di lavoro caratteristiche di impianti nucleari (reattori, sistemi di smaltimento dei rifiuti, centrali elettronucleari, ecc.). Infine sara' anche effettuata una o piu' esercitazioni presso un reparto di medicina nucleare. 12. L'esame teorico-pratico conclusivo dei singoli anni di corso deve essere espletato entro il 15 novembre di ogni anno. 13. Dopo il superamento dell'esame teorico-pratico relativo al secondo anno, indirizzo A o B, gli studenti dovranno sostenere, per conseguire il diploma, un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta riguardante argomenti sulla sicurezza nucleare o sulla radioprotezione (vedi punto 10). La commissione per tale esame e' nominata dal rettore su proposta del consiglio della scuola. 14. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle "disposizioni generali" per le scuole di specializzazione.

Art. 3

Gli articoli da 462 a 468, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 616, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in "fisica sanitaria" afferente alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono considerati commi e raggruppati nell'unico art. 226.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1986

Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 313

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