DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. 643

Type DPR
Publication 1986-08-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

L'art. 1 dello statuto dell'Universita' degli studi di Lecce e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: L'Universita' degli studi di Lecce e' costituita dalle seguenti facolta': 1) facolta' di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali; 2) facolta' di lettere e filosofia; 3) facolta' di magistero; 4) facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Ciascuna facolta' conferisce le lauree indicate nel presente statuto.

Art. 2

Al capo II dello statuto dell'Universita' di Lecce, e' introdotta con lo scorrimento della numerazione dei capi successivi, la facolta' di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali, che conferisce: a) la laurea in scienze economiche e bancarie; b) la laurea in scienze assicurative.

Art. 3

La tabella I dell'ordinamento didattico universitario, contenente l'elenco delle lauree e dei diplomi, e' modificata nel senso che dopo il numero 11, e con lo scorrimento della numerazione successiva, e' aggiunta la "laurea in scienze assicurative".

Art. 4

Nella tabella II dell'ordinamento didattico universitario, contenente l'elenco delle facolta' universitarie dalle quali possono essere rilasciati le lauree e i diplomi indicati nella tabella I, e' aggiunta, dopo la facolta' di scienze economiche e bancarie, la seguente facolta' che rilascia le lauree appresso indicate: Facolta' di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali: laurea in scienze economiche e bancarie; laurea in scienze assicurative.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1986

Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 320

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