LEGGE 4 ottobre 1986, n. 657
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
2.La commissione di cui al precedente comma 1, lettera h), avrà altresì il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione potrà avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere; potrà ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potrà, altresì, consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.
3.Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione.
4.Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
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