DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 662
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, ed in particolare l'art. 2 che stabilisce il procedimento per l'equiparazione delle qualifiche del personale dei suddetti istituti a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto della specificita' delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, recante modifiche alla legge 23 giugno 1970, n. 503;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, concernente trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Visto l'accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, stipulato il 5 dicembre 1980 tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali;
Preso atto che occorre provvedere alla suddetta equiparazione;
Sentite le regioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.In attuazione della legge 7 marzo 1985, n. 97, l'equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale e' disposta, tenuto conto della specificita' delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardate le posizioni giuridiche acquisite nei termini di cui alla tabella allegata.
2.Al personale degli istituti predetti si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con le decorrenze e modalita' ivi previste.
Art. 2
1.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1985, 1986, 1987 si fa fronte con le somme di cui all'art. 3 della legge 7 marzo 1985, n. 97.
2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
DEGAN, Ministro della sanita'
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 5
Tabella
TABELLA DI EQUIPARAZIONE (allegata al decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 97)
Livelli e qualifiche previsti nell'accordo del 5 dicembre 1980
Livelli e qualifiche previsti nel
D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348
2° addetto alle pulizie 1° personale addetto alle pulizie
3° addetto servizi qualificati 2° agente tecnico
3° addetto servizi laboratorio 2° agente tecnico
3° addetto servizi amministrativi 2° commesso
4° operaio specializzato 4° operatore tecnico
4° coadiutore tecnico di laboratorio 4° operatore tecnico
4°/5° operatore capo - capo officina 4° operatore tecnico
4° coadiutore amministrativo 4° coadiutore amministrativo
5° aggiunto amministrativo 5° assistente amministrativo
5° ragioniere 5° assistente amministrativo
5° bibliotecario 5° assistente amministrativo
5° tecnico di laboratorio 5° assistente tecnico
6° responsabile servizi amministrativi 8° collaboratore amministrativo coordinatore
6° responsabile servizi biblioteca 8° collaboratore amministrativo coordinatore
6° assistente 8° veterinario, farmacista, biologo, chimico, collaboratore
9° veterinario, farmacista, biologo, chimico, collaboratore dopo tre anni di servizio
7° vice segretario generale 9° vice direttore amministrativo
7° capo laboratorio 10° farmacista, veterinario, biologo, chimico coadiutore
8° segretario generale 10° direttore amministrativo
8° aiuto 10° farmacista, veterinario, biologo, chimico, coadiutore
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.