DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1986, n. 667
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38; successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, e con il decreto del Presidente della Repubblica 21, giugno 1985, n. 358;
Viste le proposte, di modifiche dello statuto formulate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera Riconosciuta la necessita' di apportare modifiche a detto statuto;
Ritenuta l'opportunita' di procedere alla pubblicazione integrale del testo modificato dello stesso statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1986;
Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;
EMANA
seguente decreto:
Art. 1
1.Sono approvate le modifiche introdotte nello statuto dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M., del quale e' altresi' disposta la pubblicazione nel testo integrale, vistato dal proponente.
2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DARIDA, Ministro delle partecipazioni statali
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 6
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 1
STATUTO DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - E.F.I.M. Art. 1. 1. L'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicita', ai sensi della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, le partecipazioni ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge. 2. Fermi restando i compiti e le attribuzioni del Ministro delle partecipazioni statali previsti dalle leggi vigenti, l'Ente e' tenuto ad ottemperare alle direttive generali determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), a norma dell'art. 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, nonche' agli atti di indirizzo e alle direttive del Ministro vigilante secondo il disposto dell'art. 13, terzo comma, ultima parte, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 2
Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il vice presidente; c) il consiglio di amministrazione; d) il comitato di presidenza; e) il collegio sindacale.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 3
Art. 3. Il presidente, che e' nominato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali e dura in carica un triennio: a) ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a qualsiasi autorita' giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, con facolta' di conferire le necessarie procure; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato di presidenza e da' esecuzione alle loro delibere; c) propone al consiglio di amministrazione la nomina e revoca del direttore generale; d) consente la cancellazione, la posterogazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni ed i subingressi nelle ipoteche, nei pegni e, in genere, qualsiasi formalita' ipotecaria, senza alcuna limitazione e condizione di fronte ai terzi ed al conservatore dei registri immobiliari; e) assume, nomina e revoca, previo parere del direttore generale, i dirigenti ed impiegati dell'Ente ed emana tutti i provvedimenti concernenti il personale; f) ha l'iniziativa di qualsiasi affare, nei limiti delle sue attribuzioni.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 4
Art. 4. 1. Il vice presidente e' nominato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali e dura in carica un triennio. 2. Egli coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce, con tutte le facolta' ad esso spettanti, in caso di assenza o di impedimento.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 5
Art. 5. 1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente, da tre esperti in materia giuridica, economica e finanziaria, da tre membri in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri delle partecipazioni statali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e da altri tre esperti nei settori industriali di attivita' dell'Ente. 2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali. Il consiglio dura in carica un triennio e alla scadenza almeno tre dei dieci membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto. 3. In caso di gravi irregolarita' il consiglio puo' essere sciolto con decreto del Ministro delle partecipazioni statali. Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario. 4. La gestione commissariale non puo' protrarsi oltre un anno.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 6
Art. 6. 1. Il consiglio e' preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al consiglio deliberare: a) sui programmi pluriennali e annuali dell'Ente; b) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente, promuovendone le previste approvazioni; c) sul riparto degli utili; d) sulla emissione di obbligazioni; e) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili; f) sulle operazioni di assunzione e di vendita delle partecipazioni; g) sulle proposte di modifica dello statuto; h) sulla nomina e revoca del direttore generale. 2. Il consiglio inoltre delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dal comitato di presidenza ed in tutti gli altri casi previsti per legge. 3. Il presidente comunica al consiglio, nella prima seduta successiva, le delibere assunte dal comitato di presidenza. 4. Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 7
Art. 7. 1. Il consiglio e' convocato dal presidente quando lo ritenga necessario e, in ogni caso, almeno quattro volte nel corso dell'esercizio finanziario dell'Ente. Deve essere altresi' convocato ove ne facciano richiesta almeno cinque membri. 2. La convocazione e fatta mediante avviso a domicilio di ciascun consigliere e sindaco spedito non oltre il settimo giorno precedente quello dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare e la data della seduta. In caso di urgenza il termine di convocazione e' ridotto a tre giorni e la convocazione puo' essere fatta a mezzo di telegramma. 3. Per la validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza di almeno sette membri. 4. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, il consiglio e' presieduto dal componente piu' anziano di nomina o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'. 5. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 8
Art. 8. 1. Il comitato di presidenza e' composto dal presidente, dal vice presidente e dai tre membri del consiglio di amministrazione esperti in materia giuridica, economica e finanziaria. 2. Il comitato di presidenza delibera sulle materie delegate dal consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, anche su quelle di competenza del Consiglio stesso, escluse le lettere d), e), f) dell'art. 6, comma 1. 3. Il comitato di presidenza si riunisce, di norma, una volta la settimana. Per la validita' delle sue deliberazioni e' necessaria la partecipazione di almeno tre componenti. 4. Il comitato di presidenza e' convocato dal presidente mediante avviso a domicilio di ciascun componente e del presidente del collegio sindacale, diramato almeno due giorni prima della riunione. In casi di urgenza puo' essere convocato telegraficamente nella stessa giornata. 5. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. 6. Alle riunioni del comitato di presidenza assiste il presidente del collegio sindacale o, in caso di sua assenza o di impedimento, uno dei membri designati dal presidente del collegio stesso. 7. Alle riunioni del comitato di presidenza partecipa, con voto consultivo, il direttore generale.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 9
Art. 9. 1. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione amministrativa dei servizi ed uffici dell'Ente. 2. Egli esprime parere in ordine alla assunzione, nomina e revoca dei dirigenti ed impiegati dell'Ente e, negli altri casi, adotta i, provvedimenti all'uopo necessari.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 10
Art. 10. 1. Il collegio sindacale e' composto di cinque membri effettivi e di quattro supplenti. 2. Sono membri effettivi: a) due funzionari del Ministero delle partecipazioni statali, di cui uno con qualifica di dirigente generale che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; c) due revisori ufficiali dei conti. 3. I sindaci sono nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali su designazione, per il membro di cui alla lettera b), del Ministro del tesoro e durano in carica tre anni. 4. Dei quattro membri supplenti, tre sono designati dal Ministero delle partecipazioni statali e uno dal Ministero del tesoro Uno dei membri designati dal Ministero delle partecipazioni statali deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. 5. Alla scadenza di ogni triennio almeno due componenti del collegio sindacale saranno scelti tra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 11
Art. 11. 1. Il collegio sindacale, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, esercita il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente, assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione, attesta la veridicita' dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni. 2. Puo' in ogni tempo esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione. 3. Il collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 12
Art. 12. 1. Assiste alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato di presidenza e del collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della [legge 21 marzo 1958, n. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259).
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 13
Art. 13. 1. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituiti comitati tecnici consultivi per dare parere sulle strategie industriali e di mercato delle imprese controllate dall'Ente, sulle piu' importanti trasformazioni dei processi produttivi e dei prodotti da attuarsi nelle imprese stesse, nonche' in tutti gli altri casi nei quali il consiglio di amministrazione o il comitato di presidenza lo ritengano necessario. 2. I membri dei comitati possono essere scelti anche tra persone estranee al consiglio di amministrazione dell'Ente, che risultino fornite di indiscussa e qualificata competenza nelle materie demandate all'esame di ciascun comitato.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 14
Art. 14. 1. La vigilanza sulla gestione dell'Ente e' esercitata dal Ministero delle partecipazioni statali. 2. Le deliberazioni del consiglio, indicate nella lettera g) del comma 1 dell'art. 6. debbono essere comunicate al Ministero delle partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e sono approvate e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 15
Art. 15. 1. L'esercizio dell'Ente e' regolato ad anno solare. 2. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite. 3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso, per l'approvazione al Ministero delle partecipazioni statale insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. 4. Alla relazione del consiglio di amministrazione deve essere unito anche un rapporto sulla situazione economica dei settori nei quali l'Ente opera e delle aziende inquadrate nell'Ente stesso.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 16
Art. 16. 1. Il Ministro delle partecipazioni statali determina, sentito il Ministro del tesoro, gli emolumenti annuali da corrispondere al presidente, al vice presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato di presidenza, al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci dell'Ente.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 17
Art. 17. 1. Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione. 2. Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati: a) il venti per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio; b) il quindici per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nei settori nei quali l'Ente opera e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nei settori stessi; c) il residuo sessantacinque per cento al tesoro dello Stato.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 18
Art. 18. 1. I rapporti tra l'Ente ed i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.
Statuto dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-art. 19
Art. 19. 1. I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratore, sindaco e liquidatore di societa' od enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riversare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche. Visto, il Ministro delle partecipazioni statali DARIDA
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