LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
AVVERTENZA: Le note seguiranno la pubblicazione dei testi della legge 1 aprile 1981, n. 121, e dei successivi decreti delegati, aggiornati con tutte le modifiche apportate fino alla presente legge. Con un successivo comunicato sarà data notizia della data di pubblicazione dei relativi supplementi.
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