DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. 685
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli da 205 a 207, relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi.
Art. 2
Gli articoli da 208 a 210, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi.
Art. 3
Gli articoli 229 e 230, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi.
Art. 4
Gli articoli 239 e 240, relativi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi.
Art. 5
L'art. 245, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, e' soppresso.
Art. 6
Gli articoli da 248 a 256, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi.
Art. 7
Gli articoli da 277 a 284, da 333 a 338, da 387 a 389, relativi alle scuole di specializzazione in endocrinologia, in diabetologia e malattie del ricambio, in andrologia, sono soppressi.
Art. 8
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