LEGGE 4 ottobre 1986, n. 686
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'accordo di Cartagena e i suoi Paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru' e Venezuela, dall'altra, firmato a Cartagena il 17 dicembre 1983.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE COMMERCIALE ED ECONOMICA TRA LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E L'ACCORDO DI CARTAGENA ED I SUOI PAESI MEMBRI, BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERU', VENEZUELA, DALL'ALTRO. La commissione delle Comunita' europee, a nome della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e Il Governo del Regno del Belgio, Il Governo del Regno di Danimarca, Il Governo della Repubblica federale di Germania, Il Governo della Repubblica ellenica, Il Governo della Repubblica francese, Il Governo dell'Irlanda, Il Governo della Repubblica italiana, Il Governo del Granducato del Lussemburgo, Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e La Commissione dell'accordo di Cartagena, Il Governo della Repubblica di Bolivia, Il Governo della Repubblica di Colombia, Il Governo della Repubblica dell'Ecuador, Il Governo della Repubblica del Peru', Il Governo della Repubblica del Venezuela, dall'altro, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1. Le disposizioni dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi Paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru' e Venezuela, dall'altro, firmato a Cartagena, in data 17 dicembre 1983, si applicano anche ai settori contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Protocollo-art. 2
Articolo 2. Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, ai territori in cui si applica l'accordo di Cartagena.
Protocollo-art. 3
Articolo 3. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso cessa di essere applicato qualora venga denunciato l'accordo di cui all'articolo 1.
Protocollo-art. 4
Articolo 4. Il presente protocollo e' redatto in sette esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. FATTO a Cartagena, addi' diciassette dicembre millenovecentottantatre. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, DA UN LATO, E L'ACCORDO DI CARTAGENA ED I SUOI PAESI MEMBRI, BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERU' E VENEZUELA, DALL'ALTRO. Il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e La Commissione dell'accordo di Cartagena ed i Governi della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador, del Peru' e del Venezuela, dall'altro, Richiamandosi alla dichiarazione congiunta, del 5 maggio 1980, dei Ministri degli affari esteri dei Paesi membri dell'accordo di Cartagena e delle Comunita' europee; Consapevoli che i tradizionali legami di amicizia tra i Paesi membri dell'accordo di Cartagena e gli Stati membri della Comunita' meritano di essere consolidati e rafforzati; Ribadendo la comune volonta' di sostenere gli sforzi intrapresi dall'accordo di Cartagena e dalla Comunita' per la creazione ed il rafforzamento di organizzazioni regionali destinate a promuovere l'espansione economica, il progresso sociale e lo sviluppo culturale, introducendo nel contempo un fattore di equilibrio nelle relazioni internazionali; Riconoscendo che l'accordo di Cartagena e un'organizzazione di integrazione subregionale composto da Paesi in via di sviluppo e che nel proprio ambito l'organizzazione prende in considerazione l'esistenza di Paesi con un minore grado di sviluppo e privi di litorale; Desiderosi di contribuire, nei limiti delle rispettive risorse umane, intellettuali e materiali, all'instaurazione di una nuova fase di cooperazione internazionale basata sull'uguaglianza, la giustizia ed il progresso; Risoluti ad approfondire, amplificare e diversificare le rispettive relazioni economiche e commerciali nonche' quelle esistenti nel settore dello sviluppo; Consapevoli che per conseguire questi obiettivi e' necessaria una cooperazione della massima ampiezza che comprenda, tenendo conto dei mutui vantaggi, tutta l'attivita' economica e commerciale e si estenda anche allo sviluppo; Convinti che detta cooperazione debba iscriversi in un contesto evolutivo e pragmatico in funzione dello sviluppo delle rispettive politiche; Stimando che essa potra' contribuire, a livello mondiale e regionale, ad uno sviluppo piu' armonioso e piu' equilibrato degli scambi nonche' ad una ripartizione piu' equa e ad un'utilizzazione piu' adeguata delle risorse e del potenziale di sviluppo; Consapevoli che siffatta cooperazione verra' realizzata in un contesto non preferenziale tra partner uguali, tenendo conto nel contempo del diverso grado di sviluppo dei Paesi membri dell'accordo di Cartagena e degli Stati membri della Comunita', Hanno deciso di concludere il presente accordo ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari: Per il Consiglio delle Comunita' europee: Yannis CHARALAMBOPOULOS Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee, Ministro degli affari esteri del Governo della Repubblica ellenica; Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente della Commissione delle Comunita' europee. Per la Commissione dell'accordo di Cartagena: Ivan RIVERA Presidente dell'accordo di Cartagena, Ministro dell'industria, del turismo e dell'integrazione della Repubblica del Peru'. Per il Governo della Repubblica di Bolivia: Jose' ORTIZ MERCADO Ministro degli affari esteri e del culto. Per il Governo della Repubblica di Colombia: Rodrigo LLOREDA CAICEDO Ministro degli affari esteri. Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador: Luis VALENCIA RODRIGUEZ Ministro degli affari esteri. Per il Governo della Repubblica del Peru': Fernando SCHWALB LOPEZ ALDANA Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri. Per il Governo della Repubblica del Venezuela: Jose' Alberto ZAMBRANO VELASCO Ministro degli affari esteri. I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1. Cooperazione economica 1. Nei limiti delle loro competenze, tenendo conto del reciproco interesse e in conformita' con i rispettivi obiettivi economici a lungo termine, le parti contraenti si impegnano ad instaurare una cooperazione economica della massima ampiezza possibile che non escluda, a priori, alcun settore e tenga conto dei loro diversi gradi di sviluppo. L'obiettivo di questa cooperazione consistera' nel contribuire, in termini generali, allo sviluppo delle loro economie e al miglioramento dei loro tenori di vita, in particolare nel: a) promuovere lo sviluppo del settore dell'agricoltura e dell'allevamento, nonche' lo sviluppo industriale, agroindustriale ed energetico; b) incoraggiare il progresso tecnologico e scientifico; c) creare nuove possibilita' di lavoro; d) rafforzare lo sviluppo regionale; e) proteggere e migliorare l'ambiente; f) incoraggiare lo sviluppo rurale; g) aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati. 2. Per realizzare questi obiettivi, le parti contraenti, conformemente alle proprie legislazioni rispettive, cercheranno soprattutto di facilitare ed incoraggiare in modo opportuno: a) uno scambio di informazioni in merito alla cooperazione economica nonche' lo sviluppo di contatti e di attivita' promozionali tra le imprese e le organizzazioni delle due regioni; b) relazioni piu' strette tra i rispettivi settori economici, industriali, agricoli, dell'allevamento e minerari; c) una cooperazione nel settore della scienza e della tecnica, dello sviluppo industriale, agroindustriale, dell'agricoltura, dell'allevamento, minerario, della pesca, delle infrastrutture, dei trasporti e delle comunicazioni, dell'ambiente, dell'energia e del turismo; d) relazioni tra operatori economici e societa' di ambo le parti, anche sotto forma di imprese congiunte; e) condizioni appropriate per l'espansione degli investimenti su basi favorevoli per ambo le parti; f) la cooperazione con e nei Paesi terzi. 3. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione economica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le parti contraenti attueranno le misure adeguate in funzione delle proprie disponibilita' e con i rispettivi meccanismi, comprese le misure finanziarie.
Accordo-art. 2
Articolo 2. Cooperazione allo sviluppo 1. La Comunita' riconosce che il Gruppo andino e' una regione in via di sviluppo e che l'accordo di Cartagena prende in considerazione l'esistenza di paesi con un minore grado di sviluppo e privi di litorale. 2. Essa e' disposta a ricercare una cooperazione finanziaria e tecnica che permetta di intensificare il contributo della Comunita' allo sviluppo della sottoregione andina, nel quadro dei programmi che essa applica ai Paesi in via di sviluppo e tenendo conto delle politiche di sviluppo della sottoregione andina. 3. La Comunita' si sforzera' di coordinare le proprie attivita' e quelle dei propri Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo della sottoregione andina, in particolare per quanto riguarda i progetti di integrazione di questa sottoregione. Le parti contraenti cercheranno inoltre di facilitare ed incoraggiare, in modo opportuno, una collaborazione tra gli istituti finanziari delle due regioni.
Accordo-art. 3
Articolo 3. Cooperazione commerciale 1. Le parti contraenti si impegnano a promuovere con azioni appropriate uno sviluppo armonioso, una diversificazione ed un miglioramento qualitativo degli scambi commerciali con l'obiettivo di ampliarli al massimo tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo delle due parti. 2. Le parti contraenti concordano di studiare i metodi e i mezzi atti a agevolare gli scambi commerciali, nonche' a superare gli ostacoli, in particolare quelli non tariffari e paratariffari, tenendo conto, fra l'altro, dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali. 3. In conformita' delle rispettive legislazioni, le parti contraenti si impegnano nella condotta della propria politica rispettiva a: a) cercare i mezzi di cooperazione bilaterale e multilaterale che permettano di risolvere i problemi commerciali di interesse comune, ivi compresi quelli riguardanti i prodotti di base, i semilavorati ed i manufatti; b) accordarsi reciprocamente le piu' ampie facilitazioni per le transazioni commerciali; c) tenere pienamente conto dei rispettivi interessi ed esigenze in termini di accesso ai mercati dei prodotti di base, dei semilavorati e dei manufatti anche per quanto riguarda la stabilizzazione dei mercati internazionali per le materie prime, conformemente agli obiettivi concordati nei competenti consessi multilaterali; d) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte ad incoraggiare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni; e) ravvicinare gli operatori economici delle due regioni al fine di diversificare ed intensificare le correnti di scambio. 4. Nell'ambito di questa cooperazione commerciale, la Comunita' si sforzera' di accordare un'attenzione particolare, nell'ambito delle sue regolamentazioni, alle disposizioni del presente accordo, nonche' ai suoi impegni internazionali, ai flussi commerciali provenienti dai Paesi che l'accordo di Cartagena considera tra i suoi membri con un minore grado di sviluppo al fine di favorire un giusto equilibrio dei vantaggi derivanti dagli scambi fra questi Paesi e la Comunita'.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Regime della nazione piu' favorita 1. Le parti contraenti si concedono, per le loro importazioni od esportazioni di merci, il regime della nazione piu' favorita in tutti i settori riguardanti: - l'applicazione dei dazi doganali e tasse diverse, comprese le modalita' di riscossione di detti dazi e tasse; - le disposizioni riguardanti lo sdoganamento, il transito, il deposito o il trasbordo; - le imposte dirette e indirette e le altre imposizioni interne; - le modalita' di pagamento ed in particolare l'assegnazione di valute ed il trasferimento di detti pagamenti; - i regolamenti relativi alla vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione ed all'utilizzazione delle merci sul mercato interno. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi accordati ai Paesi limitrofi allo scopo di facilitare gli scambi fra zone frontaliere; b) ai vantaggi accordati allo scopo di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio o a seguito della creazione di tale unione o zona, compresi i vantaggi concessi nell'ambito di una zona d'integrazione economica regionale in America latina; c) ai vantaggi accordati a Paesi particolari, conformemente all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; d) ai vantaggi che i paesi membri dell'accordo di Cartagena accordano a taluni Paesi, in conformita' del protocollo sui negoziati commerciali tra i Paesi in via di sviluppo, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 3. Il presente articolo si applica fermi restando i diritti e gli obblighi esistenti sulla base delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Accordo-art. 5
Articolo 5. Commissione mista di cooperazione 1. Viene istituita una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti delle Comunita' europee e dell'accordo di Cartagena. 2. La commissione mista e' incaricata di studiare e promuovere le azioni necessarie, nonche' di valutarne i risultati al fine di rendere efficace la cooperazione di cui al presente accordo. La commissione mista formula le raccomandazioni del caso. Inoltre essa raccomanda soluzioni qualora tra le parti sorgessero divergenze sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente accordo. 3. La commissione mista e' costituita ad un livello adeguato onde facilitare l'applicazione del presente accordo e promuovere il conseguimento dei suoi obiettivi. 4. Ove necessario, la commissione mista puo' istituire sottocommissioni speciali incaricandole di svolgere compiti che essa stabilisce. 5. La commissione mista adotta il proprio regolamento interno ed il proprio programma di lavoro. 6. La commissione mista tiene normalmente una riunione all'anno. Altre riunioni possono essere convocate di comune accordo.
Accordo-art. 6
Articolo 6. Altri accordi 1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, il presente accordo e le disposizioni adottate in base ad esso non devono in alcun caso pregiudicare la capacita' degli Stati membri di dette Comunita' di avviare azioni bilaterali con i Paesi membri dell'accordo di Cartagena nel settore della cooperazione economica ne' di concludere eventuali nuovi accordi di cooperazione economica con i medesimi. 2. Fatte salve le disposizioni dell'accordo di Cartagena, il presente accordo e le disposizioni adottate in base ad esso non devono in alcun caso pregiudicare la capacita' dei Paesi membri dell'accordo di Cartagena di avviare azioni bilaterali con gli Stati membri della Comunita' nel settore della cooperazione economica, ne' di concludere eventuali nuovi accordi di cooperazione economica con i medesimi. 3. Fermi restando i paragrafi precedenti, le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunita' e la Bolivia, la Colombia, l'Ecuador, il Peru' ed il Venezuela, quando queste ultime si rivelino con esse incompatibili o siano identiche.
Accordo-art. 7
Articolo 7. Comunita' europea del carbone e dell'acciaio E' concluso un protocollo separato tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ed i suoi Stati membri, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi Paesi membri, dall'altro.
Accordo-art. 8
Articolo 8. Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, ai territori in cui si applica l'accordo di Cartagena.
Accordo-art. 9
Articolo 9. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
Accordo-art. 10
Articolo 10. Durata di applicazione 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. 2. Il presente accordo si applica per un periodo iniziale di cinque anni ed e' prorogabile automaticamente per periodi di due anni, salvo restando per le parti il diritto di denunziarlo mediante notifica scritta inviata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi. 3. Il presente accordo puo' tuttavia essere modificato per mutuo consenso delle parti, al fine di tener conto dei nuovi elementi che potrebbero intervenire.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Lingue facenti fede Il presente accordo e' redatto in sette esemplari, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
Accordo-Allegato I
ALLEGATO I DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RELATIVA AL SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE. La Comunita' economica europea ribadisce l'importanza che il sistema delle preferenze generalizzate da essa istituito conformemente alla risoluzione n. 21(II) della seconda conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo riveste ai fini dello sviluppo commerciale dei Paesi membri dell'accordo di Cartagena. Onde facilitare ai Paesi membri dell'accordo di Cartagena il migliore e piu' ampio impiego del sistema delle preferenze generalizzate della Comunita' economica europea questa si dichiara pronta ad esaminare, in sede di commissione mista, la possibilita' di migliorare ulteriormente questo sistema, secondo modalita' che permettano di tener conto degli interessi e della situazione economica di questi Paesi. A tal fine, la Comunita' economica europea, prende atto che, quando lo riterranno opportuno, l'accordo di Cartagena ed i suoi Paesi membri indicheranno i prodotti che rivestono un interesse per essi.
Accordo-Allegato II
ALLEGATO II DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE COMMERCIALE Nell'ambito della cooperazione commerciale di cui al presente accordo, le parti si dichiarano disposte ad esaminare, in sede di commissione mista e nel quadro delle rispettive politiche economiche, gli eventuali problemi specifici che potrebbero sorgere nel settore commerciale.
Accordo-Allegato III
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