LEGGE 11 ottobre 1986, n. 697

Type Legge
Publication 1986-10-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.I diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui la denominazione di detti diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2.Ai fini di cui al comma 1, le Scuole devono altresì dimostrare le disponibilità di qualificato personale docente e non docente, nonchè di idonee strutture ed attrezzature, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. I docenti delle materie di interpretazione simultanea e consecutiva devono essere altresì interpreti con comprovata esperienza professionale.

3.Le Scuole superiori per interpreti e traduttori, già abilitate per legge a rilasciare diplomi validi ai fini dell'esercizio della professione, devono provvedere agli adempimenti prescritti nei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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