LEGGE 11 ottobre 1986, n. 699
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti regionali, l'elenco degli uffici dei provveditorati e delle sovrintendenze che alla data del 1 gennaio risultano carenti di personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello provinciale bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, in limite tale da non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province, sarà proporzionale al numero dei posti ivi vacanti. Lo svolgimento dei concorsi è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le assunzioni nel pubblico impiego.
NOTE Nota all'art. 1, primo comma: Il D.P.R. n. 1077/1970 concerne il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato. Il testo del relativo art. 6 è il seguente: "Art. 6. (Concorsi circoscrizionali). - I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.