LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
NOTE Nota all'art. 1, lettera i): L'art. 1 della legge n. 46/1986 converte in legge, con modificazioni, il D.L. n. 791/85, in materia di calamità naturali. L'art. 2 della predetta legge così recita: "Art. 2.- 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi. 2. Il primo comma dell'art. 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sostituto dal seguente: "Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè delle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito". 3. All'undicesimo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983; n. 156, sono soppresse le parole: "entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda," e sono aggiunte, in fine, le parole: "semprechè non si sia provveduto, neppure parzialmente, all'erogazione dei contributi per la ricostruzione". 4. Ad integrazione dell'articolo 13-novies-decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, le varianti al piano di ricostruzione della città di Ancona, già approvate dall'amministrazione comunale, non sono soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 13-novies-decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, che rientra nella competenza dell'ANAS ai sensi del settimo comma dell'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'art. 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156". Nota all'art. 1, lettera m): La legge n. 171/1973 riguarda interventi per la salvaguardia di Venezia. All'art. 2 è previsto che i finanziamenti siano da utilizzare per i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, lesolo, Musile di Piave.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.