LEGGE 7 ottobre 1986, n. 735

Type Legge
Publication 1986-10-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 42 della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA Animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini dell'applicazione cella presente Convenzione: a) il termine "territorio" indica: per quanto riguarda l'Italia: il territorio della Repubblica italiana; per quanto riguarda la Tunisia: il territorio della Repubblica tunisina. b) il termine "cittadino" indica: per quanto riguarda l'Italia: una persona di nazionalita' italiana; per quanto riguarda la Tunisia: una persona di nazionalita' tunisina. c) il termine "lavoratore" indica un lavoratore salariato o assimilato o un lavoratore indipendente, iscritto ai regimi di cui all'art. 2; d) il termine "legislazione" indica le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, relativi ai regimi e settori di sicurezza sociale di cui al paragrafo primo dell'art. 2; e) il termine "autorita' competente" indica il ministro, i ministri o l'autorita' corrispondente da cui dipendono i regimi di sicurezza sociale; f) il termine "istituzione competente" indica l'istituzione alla quale l'assicurato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o nei cui confronti ha diritto a prestazioni, o ne avrebbe diritto, se risiedesse sul territorio dello Stato contraente dove si trova questa istituzione; g) il termine "paese competente" indica lo Stato contraente sul territorio nel quale si trova l'istituzione competente; h) il termine "residenza" indica la dimora abituale; i) il termine "periodi di assicurazione" indica i periodi di contribuzione e disoccupazione cosi' come sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti, nonche' tutti i periodi assimilati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione; l) il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute come membri della famiglia, o indicate come membri della famiglia dalle legislazioni ai sensi delle quali le Prestazioni sono concesse. Tuttavia, se queste legislazioni considerano come membri della famiglia solo le persone conviventi con l'interessato, tale condizione si considera soddisfatta quando le persone di cui si tratta sono principalmente a carico del medesimo interessato.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 1. La presente convenzione si applica: In Italia alle legislazioni concernenti: a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori indipendenti di detta assicurazione; b) i regimi che si sostituiscono all'assicurazione di cui alla lettera a); c) l'assicurazione malattia, ivi compresa l'assicurazione tubercolosi e la maternita'; d) l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali; e) gli assegni familiari. In Tunisia, alle legislazioni concernenti: a) il regime di assicurazione malattia e maternita'; b) il regime degli assegni familiari; d) il regime delle pensioni d'invalidita', di vecchiaia e di superstiti nel settore non agricolo; d) il regime delle pensioni d'invalidita', di vecchiaia e di superstiti nel settore non agricolo; e) il regime di sicurezza sociale dei salariati agricoli; f) il regime di sicurezza sociale dei pescatori; g) i registri di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti occupati in attivita' professionali corrispondenti a quelle coperte in Italia in applicazione del capoverso e) del primo paragrafo. 2. La presente convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel primo paragrafo del presente articolo. Tuttavia, essa non si applichera': a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad un nuovo settore di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo in tal senso tra gli Stati contraenti; b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari a meno che non vi sia, a tal riguardo, opposizione del Governo dello Stato contraente interessato, notificata al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei suddetti atti.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ai lavoratori cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti, a condizione che i loro diritti derivino dall'assicurazione del lavoratore. 2. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano: a) ai pubblici dipendenti; b) agli agenti diplomatici o consolari di carriera e ai membri del personale tecnico e amministrativo appartenenti all'organico dette cancellerie, in servizio nelle missioni diplomatiche e nei consolati, di cui alle Convenzioni di Vienna.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Le persone che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti e alle quali si applicano le disposizioni della presente convenzione sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di tale Stato contraente alle medesime condizioni dei cittadini di questo Stato fatto salve le disposizioni particolari della presente convenzione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 A meno che cio' non sia diversamente disposto della presente convenzione, le prestazioni in denaro acquisite ai sensi della legislazione di uno Stato contraente o in applicazione dalla presente convenzione, sono erogate alle persone interessate, anche se esse stabiliscono la loro residenza sul territorio dell'altro Stato o di uno Stato terzo vincolato da una convenzione di sicurezza sociale a ciascuno dei due Stati contraenti.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno degli Stati, sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato, sempre che l'interessato possa far valere almeno un anno di assicurazione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non autorizzano la contemporanea iscrizione all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato nel caso in cui tale possibilita' non sia ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato contraente.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato contraente sono sottoposti alla legislazione di questo Stato. 2. Il lavoratore occupato a bordo di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti e' sottoposto alla legislazione di questo Stato. 3. Il personale delle missioni diplomatiche o dei consolati diverso da quello di cui all'articolo 3 par. 2 capoverso b) come pure i lavoratori alle dipendenze personali degli agenti di tali missioni e consolati, hanno facolta' di optare per l'applicazione della legislazione dello Stato rappresentato a condizione che siano cittadini di questo Stato.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Il principio di cui all'articolo 7, comporta le seguenti eccezioni: a) i lavoratori che hanno la loro residenza sul territorio di uno Stato contraente, e che sono distaccati sul territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono sottoposti alla legislazione di questo Stato, come se continuassero ad essere occupati sul suo territorio, per i primi 36 mesi di occupazione sul territorio dell'altro Stato; qualora la durata di tale occupazione si prolunghi oltre i 36 mesi la legislazione del primo Stato rimane applicabile per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, previo l'accordo dell'autorita' competente del secondo Stato; b) il personale viaggiante alle dipendenze di una impresa che effettua, per conto altrui o per proprio conto, trasporti di passeggeri o di merci, per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, e la cui sede si trova sul territorio di uno degli Stati contraenti, e' sottoposto alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio l'impresa ha la sua sede.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, in deroga all'art. 71, che la legislazione dello Stato di affiliazione rimanga applicabile e che il distacco sia prolungato oltre i termini di scadenza stabiliti in precedenza nei confronti del lavoratore, qualora, presa in considerazione la durata o la frequenza degli spostamenti che tali attivita' comportano, o il loro carattere di eccezionalita', o tenendo conto dall'eta' del lavoratore, l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio si svolge l'attivita' si dimostri meno favorevole per il suddetto lavoratore.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il riacquisto del diritto alle prestazioni, al compimento di periodi di assicurazione, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

Convenzione-art. 11

Articolo 11. I lavoratori di cui all'art. 7, par. 2 e 3, nonche' agli artt. 8 e 9, che soddisfano le condizioni previste nella legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, beneficiano, per tutta la durata della loro residenza nell'altro Stato: - di prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dalL'istituzione del luogo di residenza, ai sensi della legislazione che quest'ultima applica; - di prestazioni in denaro direttamente erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari che risiedono con il lavoratore nello Stato d'impiego.

Convenzione-art. 12

Articolo 12. 1. I lavoratori italiani in Tunisia, ed i lavoratori tunisini in Italia, i quali soddisfano le condizioni previste dalla legislazione dello Stato competente per il diritto alle prestazioni e il cui stato di salute richieda prestazioni immediate durante il loro soggiorno temporaneo nel Paese di origine, beneficiano: a) di prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dall'Istituzione del luogo di soggiorno in base alla legislazione che quest'ultima applica. La durata del periodo di concessioni delle prestazioni e' di tre mesi, rinnovabile, in caso di necessita', per un periodo di uguale durata; b) di prestazioni in denaro erogare dall'Istituzione competente, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla legislazione che questa istituzione applica. 2. Le disposizioni del paragrafo 1ª) sono applicabili, per analogia, ai familiari del lavoratore che risiedono con lui nel Paese d'impiego.

Convenzione-art. 13

Articolo 13. 1. I titolari di pensioni o di rendite dovute in base alla legislazione dei due Stati contraenti, come anche i loro familiari, beneficiano delle prestazioni in natura erogate dall'Istituzione del luogo di residenza in base alla legislazione che questa applica ed a suo carico. 2. I titolari di pensioni o di rendite dovute ai sensi della legislazione di uno dei due Stati contraenti, come pure i loro familiari, che risiedono nell'altro Stato contraente, beneficiano di prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dall'Istituzione del luogo di residenza, in base alla legislazione che questa applica.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 I familiari che risiedono nello Stato contraente diverso da quello competente, beneficiano di prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente dell'Istituzione del luogo di residenza, in base alla legislazione che questa applica.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 La concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza la cui lista sara' stabilita mediante accordo amministrativo, e' subordinata all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente, tranne in casi di assoluta urgenza.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 1. Le prestazioni erogate dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato, in base agli artt. da 11 a 15, danno luogo a rimborso. 2. Il rimborso e' effettuato sulla base del costo effettivo, tranne che per le prestazioni concesse in base agli artt. 13 e 14, che sono rimborsate su base forfettaria che e' calcolata in funzione del costo medio delle prestazioni nello Stato nel quale sono erogate e in funzione, per quanto riguarda i membri della famiglia, della composizione media della famiglia nel medesimo Stato. 3. Le modalita' di rimborso saranno stabilite dall'accordo amministrativo.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 1) a) Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del riacquisto del diritto alle prestazioni, qualora un lavoratore sia stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione dei due Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti sono totalizzati, nella misura in cui essi non si sovrappongano. b) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'erogazione di determinate prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in un professione sottoposta ad un regime speciale, saranno totalizzati, a condizione che non si sovrappongano, ai fini dell'ammissione del beneficio di tali prestazioni, solamente i periodi compiuti in un regime corrispondente, o, qualora cio' non fosse possibile, nella stessa professione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale di assicurazione per questa professione. Se malgrado la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare delle suddette prestazioni, detti periodi saranno totalizzati ai fini dell'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale. c) Qualora un lavoratore non possa beneficiare del diritto alle prestazioni in base alle disposizioni di cui alla lettera a) di cui sopra, saranno presi in considerazione, solamente ai fini dell'acquisizione al diritto, anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi vincolati a loro volta ad entrambi gli Stati contraenti da convenzioni ci sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. 2) Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione previsti al paragrafo precedente, lettera a), l'istituzione competente di questo Stato e' tenuta a versare l'importo della prestazione, calcolato unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche quando l'interessato ha diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata in base al seguente paragrafo 3. 3) Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in questo Stato, l'Istituzione competente di detto Stato verifica l'esistenza del diritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di ciascun Stato contraente e determinando l'importo nella maniera seguente: a) stabilisce l'importo teorico della prestazione a cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti in base alla legislazione che essa applica; b) essa stabilisce successivamente l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti nei due Stati; c) se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dei due Stati superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente di questo Stato prende in considerazione tale durata massima invece della durata dei periodi in oggetto. 4) Malgrado le disposizioni del paragrafo 1 lettera a), qualora la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente non raggiunga un anno e se, tenendo conto unicamente di questi periodi, nessun diritto a prestazione e' acquisito ai sensi di questa legislazione, l'istituzione di questo Stato non e' tenuta a erogare prestazioni per questi periodi. Tuttavia l'Istituzione competente dell'altro Stato contraente tiene conto di questi ultimi periodi non solo per l'acquisto del diritto alle prestazioni ma anche per il loro calcolo. 5) Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'importo teorico ed il rapporto tra i periodi di assicurazione di cui al paragrafo 3, lettera a) e b) del presente articolo, sono calcolati tenendo conto dei periodi compiuti in Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da convenzioni di sicurezza sociale. 6) Qualora la legislazione di uno Stato contraente subordini la concessione delle prestazioni d'invalidita' alla condizione che il lavoratore sia sottoposto a questa legislazione al momento del verificarsi del rischio, questa condizione Si considera come soddisfatta se l'interessato in quel momento e' sottoposto alla legislazione dell'altro Stato contraente o se puo' far valere un diritto a pensione ai sensi della legislazione di questo Stato.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Qualora in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti, la pensione o un elemento della pensione siano calcolati in proporzione ai salari o ai contributi, ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato e' attribuito il valore medio dei salari o dei contributi versati all'Istituzione del primo Stato contraente.

Convenzione-art. 19

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.