LEGGE 30 ottobre 1986, n. 737
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
2.Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di 108.750.000 unità di conto del Fondo, pani a L. 173.279.000.000, per il triennio 1985-87.
NOTE Nota all'art. 1: La legge 24 dicembre 1974, n. 880, ratifica e dà esecuzione all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972. L'art. 3 della stessa legge autorizza la partecipazione italiana al suddetto Fondo, nei seguenti termini: "La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indicata nell'annesso A dell'accordo, è di 10 milioni di unità di conto pari a 10 milioni di dollari USA, versabili in tre annualità, rispettivamente di dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975".
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