LEGGE 22 ottobre 1986, n. 742

Type Legge
Publication 1986-10-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Ambito di applicazione della legge)

1.Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti e alle imprese che esercitano o gestiscono nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le operazioni indicate per rami nel punto A) della tabella allegata o assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitali o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti.

NOTE Nota all'art. 1, comma 2, lettera c): Il testo dell'art. 10, lettera e), del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), è il seguente: "Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purchè risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (omissis). c) le spese funebri sostenute in dipendenza della morta di persone indicate nell'art. 433 del codice civile, nonchè degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione". Le persone indicate nell'art. 433 del codice civile sono: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Nota all'art. 1, comma 2, lettera d): La legge n. 3818/1886 reca: "Costituzione legale delle società di mutuo soccorso".

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