DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 744

Type DPR
Publication 1986-07-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Dopo l'art. 66 sono aggiunti i seguenti articoli con l'intitolazione "Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali": NORMATIVA GENERALE Scuole dirette a fini speciali Art. 67. - Nell'Universita' di Camerino e' istituita la seguente scuola diretta a fini speciali: informatica. Art. 68. - Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioe' il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola e' determinato dalla normativa specifica. Art. 69. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo, riportato. La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Art. 70. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovuto dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola. Art. 71. - Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Art. 72. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 73. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita' nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Art. 74. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facolta' interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 75. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attivita' pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalita' di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi. Art. 76. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Art. 77. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 2

Dopo l'art. 77 sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di informatica: Scuola diretta a fini speciali di informatica Art. 70. - E' istituita presso l'Universita' di Camerino la scuola diretta a fini speciali di informatica. Art. 79. - La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati. La scuola rilascia il diploma in informatica. Art. 80. - La scuola ha la durata di due anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e trecento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di cinquanta iscritti per ciascun anno di corso. Art. 81. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento di matematica e fisica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 82. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1° Anno: istituzioni di matematica; introduzione agli algoritmi ed alla programmazione; ((architettura degli elaboratori)); linguaggi e metodi di programmazione; due insegnamenti scelti tra quelli opzionali. 2° Anno: sistemi per l'elaborazione dei dati; basi di dati; sistemi informativi; tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: applicazione della ricerca operativa; applicazioni gestionali; automazione degli uffici; automazione industriale; elementi di elettronica; elementi di progettazione di sistemi digitali; fondamenti di informatica; matematica computazionale; probabilita' e statistica; sistemi operativi; telematica e sistemi distribuiti. Gli insegnamenti di "sistemi per l'elaborazione dei dati" e di "sistemi informativi" sono a prevalente carattere tecnico pratico. Art. 83. - Gli insegnamenti prevedono attivita' pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attivita' sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Art. 84. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni pratiche guidate e al calcolatore relative alle materie di insegnamento. Art. 85. - E' obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software. Art. 86. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio. Art. 87. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, pus stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1986

Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 307

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