DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 745
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 311;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le ulteriori proposte di modifica dello statuto, formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto universitario sopracitato;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche, proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti dagli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato:
Articolo unico
Capo secondo AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO Gli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 26, 27, 28 dello statuto vigente sono abrogati e sostituiti come appresso indicato: Art. 5 - L'Istituto e' retto da un consiglio di amministrazione, presieduto dal direttore dell'Istituto. Ne fanno parte: a) l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Catania; b) un rappresentante del comune di Catania; c) un rappresentante del rettore dell'Universita' di Catania da lui nominato; d) un rappresentante del Governo designato dal Ministero della pubblica istruzione; e) un rappresentante della regione siciliana; f) un rappresentante del C.N.R.; g) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia; h) un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia; i) un rappresentante dei ricercatori; l) un rappresentante del personale non docente, m) quattro rappresentanti degli studenti; n) il direttore amministrativo dell'istituto. Avranno diritto ad avere un rappresentante ciascuno, nel consiglio di amministrazione, quegli enti che concorreranno al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a cento milioni di lire. Il numero dei membri indicati nelle lettere g) e h) e' aumentato di tante unita' quanti sono i membri di cui al comma precedente. La prima nomina dovra' riguardare comunque un professore di prima fascia. I membri del consiglio di amministrazione, eccezione fatta del presidente e del direttore amministrativo, che sono membri di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il direttore amministrativo fungera' anche da segretario del consiglio. Art. 7 - Il consiglio di amministrazione: a) esercita le funzioni di governo e la gestione economica dell'Istituto; b) delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo e provvede alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, con potere di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio; c) ratifica le proposte del consiglio dei professori formulate ai sensi dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Per la validita' delle adunanze del consiglio e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti il consiglio. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Per provvedimenti di urgenza disporra' il direttore dell'Istituto salvo ratifica del consiglio di amministrazione. Art. 8 - Il governo didattico e disciplinare dell'Istituto spetta al direttore, al consiglio direttivo, al consiglio dei corsi di laurea, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli. Art. 9 - Il direttore viene eletto dai professori di ruolo fra i professori di ruolo di prima fascia dell'Istituto: dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Il direttore, nei casi di sua assenza o impedimento, e' sostituito da un altro membro del consiglio direttivo, da questo preventivamente designato. Il direttore: a) cura il regolare andamento degli studi, gli orari e la osservanza di tutte le norme relative all'attivita' didattica e disciplinare dell'Istituto; b) esercita l'autorita' disciplinare sui docenti, assistenti del ruolo ad esaurimento, lettori, ricercatori e studenti secondo le norme previste o richiamate dal presente statuto; c) convoca e presiede il consiglio direttivo e provvede alla esecuzione delle sue deliberazioni; d) riferisce al consiglio di amministrazione sull'andamento generale dell'Istituto con relazione annuale; e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Art. 10 - Il consiglio direttivo si compone: del direttore che lo presiede, di tutti i professori di ruolo dell'Istituto e di tre rappresentanti dei ricercatori universitari o degli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a contratto. Con le regolamentazioni previste dai commi primo, secondo e terzo dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle adunanze del consiglio direttivo interviene una rappresentanza degli studenti. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono svolte dal professore piu' giovane in ruolo di prima fascia, o da altro professore designato dal consiglio medesimo. Il consiglio direttivo: a) delibera su tutto quanto attiene all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto; b) richiede al consiglio di amministrazione i finanziamenti necessari per l'attivita' didattica e culturale dell'Istituto; c) acquisisce i documenti triennali riguardanti la ricerca scientifica dei professori, dei ricercatori e degli assistenti di ruolo; d) coordina le modalita' e gli orari delle attivita' didattiche ai fini funzionali del loro svolgimento, tenendo presente il quadro generale delle singole discipline e dei singoli corsi di laurea; e) elegge il direttore e il Vicedirettore della biblioteca dell'Istituto; f) delibera sulle elezioni per il rinnovamento degli organi collegiali; g) da' pareri intorno a qualsiasi argomento che il direttore ritenga di sottoporre al suo esame. Con la sola presenza dei professori di ruolo di prima fascia: 1) dichiara la vacanza e la messa a concorso di posti di ruolo di prima fascia, delibera sulla loro chiamata e sulla richiesta di nuovi posti, salvo l'approvazione dell'onere finanziario da parte del consiglio di amministrazione; 2) discute su argomenti attinenti alle persone di professori ordinari, straordinari e fuori ruolo; 3) su richieste degli interessati formula pareri e giudizi sull'attivita' dei professori del ruolo della medesima fascia. Con la sola presenza dei professori dei ruoli di prima e seconda fascia esercita i poteri previsti dal comma precedente con riferimento ai posti e ai professori di ruolo della seconda fascia, assegna le supplenze per le cattedre vacanti e delibera sulla chiamata dei professori a contratto e sui contratti d'insegnamento, Con la sola presenza dei professori di ruolo, dei rappresentanti dei ricercatori o degli assistenti di ruolo delibera su quanto concerne i ricercatori e gli assistenti. Il consiglio direttivo propone al consiglio di amministrazione per la relativa relazione le modifiche di statuto, sentite le proposte dei consigli dei corsi di laurea per quanto attiene le materie di loro competenza indicate nel seguente art. 11. Gli atti del consiglio direttivo sono pubblici. Art: 11. - Sono istituiti i seguenti consigli di corso di laurea ed indirizzo: a) consiglio di corso di laurea in materie letterarie; b) consiglio di corso di laurea in lingue e letterature straniere; c) consiglio di corso di laurea in pedagogia e vigilanza. Ogni consiglio di corso di laurea od indirizzo di laurea: 1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea o del diploma previsto dallo statuto; 2) esamina ed approva i piani di studio che gli studenti predispongono per il conseguimento della laurea o del diploma; 3) formula proposte e pareri al consiglio direttivo in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati; 4) propone al consiglio direttivo l'attivazione di insegnamenti previsti nello statuto; 5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente al fine di organizzare nella maniera piu' efficace le attivita' di insegnamento e il loro coordinamento con le attivita' di ricerca; 6) adotta nuove modalita' didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per corsi di insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo e' costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso di laurea o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori o degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabili a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono. Ogni consiglio di corso di laurea elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovraintende e coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici. Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici. I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario e alle persone dei professori ordinari. I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari. I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni. Art. 12 - Le adunanze del consiglio direttivo o dei consigli di corso di laurea sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Art. 17 - L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e della abilitazione alla vigilanza scolastica puo' essere impartito a classi riunite. Col manifesto degli studi il consiglio direttivo, su proposta dei consigli dei corsi di laurea rende noti annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune. Art. 18 - L'insegnamento e' impartito da professori di ruolo, da professori supplenti e a contratto. Art. 26. - Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori con le modalita' e i compiti previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Art. 27. - L'organico degli assistenti ordinari (ad esaurimento) e dei ricercatori universitari e' determinato dall'allegata tabella n. 1. Art. 28. - La nomina dei lettori e dei ricercatori universitari e i provvedimenti concernenti il loro stato giuridico sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio direttivo, in conformita' alle rispettive disposizioni vigenti nelle Universita' statali.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro, della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla corte dei conti, addi' 30 ottobre 1986
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 306
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