DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. 749
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi della Tuscia;
Considerato che e' tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state gia' riordinate;
Vista la necessita' di riequilibrare le iscrizioni presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;
Rilevata, quindi, la necessita' di accogliere la richiesta dell'Universita' degli studi della Tuscia di istituire il corso di laurea in scienze biologiche presso la facolta' di agraria;
Considerato che gia' in alcune facolta' figurano corsi di laurea tipici di altre facolta';
Considerata la necessita' di adeguare la proposta degli organi accademici dell'Universita' della Tuscia all'ordinamento didattico vigente;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
La facolta' di agraria dell'Universita' degli studi della Tuscia puo' rilasciare la laurea in scienze biologiche.
Art. 2
Lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso.
Art. 3
L'art. 1 della "Parte I - Disposizioni generali" e' soppresso e cosi' sostituito: Art. 1 - L'Universita' degli studi della Tuscia comprende la facolta' di agraria con i corsi di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali e in scienze biologiche e la facolta' di lingue e letterature straniere moderne, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.
Art. 4
L'art. 9 della "Parte II - Ordinamento didattico - Facolta' di agraria", e' soppresso e cosi' sostituito: Art. 9 - La facolta' di agraria conferisce le lauree in scienze agrarie, in scienze forestali e in scienze biologiche. Dopo l'art. 26, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente articolo relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze biologiche: Art. 27. Laurea in scienze biologiche. - La durata del corso di studi e' di quattro anni. Insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (biennale); 11) chimica biologica; 12) igiene; 13) genetica. Insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) biologia generale; 3) antropologia; 4) biologia delle razze umane; 5) etnologia; 6) zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 7) idrobiologia e pescicoltura; 8) patologia generale; 9) microbiologia; 10) parassitologia; 11) entomologia agraria; 12) fisiologia vegetale; 13) patologia vegetale; 14) geologia; 15) paleontologia; 16) statistica; 17) scienza dell'alimentazione. Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre almeno da lui scelti fra i complementari.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1986
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 360