DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 764
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli da 329 a 339, relativi alla scuola di specializzazione in conserve alimentari di origine vegetale che muta denominazione in scuola di specializzazione in "chimica e tecnologia alimentari", sono soppressi.
Art. 2
Gli articoli da 340 a 348, relativi alla scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido che muta denominazione in "scienza e tecnologia dei materiali", sono soppressi.
Art. 3
Dopo l'art. 183, con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in "chimica e tecnologia alimentari", afferente alle facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, di economia e commercio e di farmacia, della scuola di specializzazione in "scienza e tecnologia di materiali", afferente alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e della scuola di specializzazione in "malattie infettive", afferente alla facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 4
Scuola di specializzazione in chimica e tecnologia alimentari
Art. 184. - E' istituita la scuola di specializzazione in "chimica e tecnologia alimentari" presso l'Universita' degli studi di Parma. La scuola ha lo scopo di formare personale specializzato nella chimica e tecnologia alimentari da inserire nella pubblica amministrazione, in enti di ricerca e nell'industria, per compiti di ricerca e sviluppo di processi e prodotti, controllo di qualita' e assistenza tecnica ai processi. La scuola rilascia il titolo di specialista in chimica e tecnologia alimentari. Art. 185. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede un totale di trecentosessanta ore di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. Il numero massimo di iscritti e' di venti per ogni anno di corso per un totale di quaranta specializzandi. Art. 186. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola concorrono le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, farmacia ed economia e commercio. Art. 187. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze agrarie. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso, del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente ai sensi dell'[art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-08-31;1592~art332). Art. 188. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) chimica degli alimenti; 2) biochimica, applicata ed enzimologia industriale; 3) microbiologia nell'industria alimentare; 4) chimica analitica applicata agli alimenti; 5) insegnamento opzionale; 6) insegnamento opzionale. 2° Anno: 1) impianti chimici e operazioni unitarie nell'industria alimentare; 2) chimica e tecnologia del condizionamento degli alimenti; 3) controllo di qualita' e di processo nell'industria alimentare; 4) legislazione e normativa nel settore alimentare; 5) insegnamento opzionale; 6) insegnamento opzionale. Sono insegnamenti opzionali: 1) chimica delle sostanze organiche naturali; 2) genetica applicata; 3) biotecnologia nell'industria alimentare; 4) chimica e tecnologia della fermentazione; 5) tecniche separative e metodi cromatografici di analisi; 6) chimica degli additivi; 7) chimica e tossicologia dei contaminanti; 8) chimica dei prodotti dietetici; 9) igiene nell'industria alimentare; 10) scienza della nutrizione; 11) organizzazione aziendale e tecniche di ricercato di mercato nell'industria alimentare; 12) aspetti culturali e sociali dell'alimentazione; 13) tecnologia del freddo nella conservazione degli alimenti; 14) chimica e tecnologia delle bevande alcoliche; 15) chimica e tecnologia del latte e derivati; 16) chimica e tecnologia degli oli e dei grassi; 17) chimica e tecnologia dei cereali e derivati; 18) chimica e tecnologia della conservazione delle carni; 19) chimica e tecnologia della conservazione dei vegetali; 20) analisi e trattamento degli effluenti nell'industria agro-alimentare. Art. 189. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione l'attivita'; attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extracomunitari. I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche. Sono inoltre previsti seminari interni e visite di studio. Per lo svolgimento delle attivita' didattiche e delle esercitazioni, la scuola puo' avvalersi oltre che delle strutture universitarie anche di quelle di enti di ricerca specializzati, nonche' di industrie del settore. Art. 190. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, e' autorizzata ad accettare contributi e a stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980;382) e del [decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982;162). Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali Art. 191. - E' istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali presso l'Universita' di Parma. La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di progettare, selezionare e provare i materiali in funzione delle applicazioni specifiche, partendo da una comprensione della loro struttura interna a livello chimico-fisico. La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia dei materiali. Art. 192. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e almeno cento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di venti iscritti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi. Art. 193. - Concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e il dipartimento di fisica e gli istituti di chimica generale, chimica organica, strutturistica chimica e chimica fisica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 194. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, fisica e ingegneria. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'[art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-08-31;1592~art332), a quelli richiesti nei commi precedenti. Art. 195. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: fisica dei materiali; chimica dei materiali; laboratorio materiali; un insegnamento scelto fra quelli opzionali; partecipazione a corsi seminariali. Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola, da uno o piu' dei seguenti corsi che integro la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea: fondamenti di chimica dei materiali; fondamenti di fisica della materia; fondamenti di ingegneria dei materiali. 2° Anno: comportamento e affidabilita'; struttura e caratterizzazione dei materiali; due insegnamenti tra quelli opzionali; partecipazione a corsi seminariali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: laboratorio materiali II; chimica fisica dei materiali; tecnologia e processi di fabbricazione; caratterizzazione, struttura e proprieta' dei materiali; materiali metallici; materiali ceramici; materiali semiconduttori; materiali polimerici; materiali compositi; materiali magnetici; materiali strutturali; biomateriali; scienza delle costruzioni e proprieta' meccaniche dei materiali; corrosione e protezione dei materiali; tecniche informatiche e di elaborazione dei dati; superfici e interfacce; fisica e tecnologie dei dispositivi; fondamenti di cristallografia e strutturistica; criteri di scelta dei materiali; analisi chimico-fisica dei materiali; principi delle tecnologie dei materiali. Art. 196. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Su parere del consiglio della, scuola verranno riconosciute attivita' inerenti alla specializzazione svolta presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche. Art. 197. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative sulla scienza e tecnologia dei materiali. Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 198. E' istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Universita' degli studi di Parma. La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunita', con le conseguenti possibilita' operative nel Servizio sanitario nazionale. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive. Art. 199. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi. Art. 200. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 201. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 202. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) etiologia e patogenesi; b) epidemiologia e prevenzione; e) metodologie diagnostiche di laboratorio; d) patologia e clinica delle malattie infettive. Art. 203. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Etiologia e patogenesi: batteriologia medica; virologia medica; parassitologia e micologia medica; immunologia delle malattie infettive. b) Epidemiologia e prevenzione: epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive; medicina delle comunita'; legislazione sanitaria, delle malattie infettive. c) Metodologie diagnostiche di laboratorio: tecniche batteriologiche; tecniche virologiche; tecniche parassitologiche e micologiche; tecniche immunologiche. d) Patologia e clinica delle malattie infettive: clinica delle malattie infettive; terapia delle malattie infettive; malattie tropicali e subtropicali; metodologia clinica delle malattie infettive. Art. 204. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) e in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1° Anno: Etiologia e patogenesi (ore 150): batteriologia medica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 virologia medica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50 parassitologia e micologia medica. . . . . . . . . . . . . . . ore 50 Epidemiologia e prevenzione (ore 70): epidemiologia, statistica ed informatica delle malattie infettive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 70 Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180): metodologia clinica delle malattie infettive. . . . . . . . . ore 180 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400 2° Anno: Etiologia e patogenesi (ore 50): immunologia delle malattie infettive . . . . . . . . . . . . . ore 50 Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200): tecniche batteriologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 60 tecniche virologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 tecniche parassitologiche e micologiche. . . . . . . . . . . . ore 60 Patologia e clinica delle malattie infettive ore (150) malattie tropicali e subtropicali . . . . . . . . . . . . . . ore 150 Monte ore elettivo ore 400 3° Anno: Epidemiologia e prevenzione (ore 60): medicina delle comunita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 legislazione sanitaria delle malattie infettive. . . . . . . . ore 20 Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80): tecniche immunologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 80 Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260): clinica delle malattie infettive. . . . . . . . . . . . . . . ore 260 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400 4° Anno: Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400): clinica delle malattie infettive. . . . . . . . . . . . . . . ore 300 terapia delle malattie infettive. . . . . . . . . . . . . . . ore 100 Monte ore elettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 400 Art. 205. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: divisione malattie infettive; istituto di microbiologia; ambulatorio centro terapia e profilassi epatite virale; laboratorio istituto di microbiologia; laboratori divisione malattie infettive. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1986
Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 36
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