LEGGE 15 novembre 1986, n. 768
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è così sostituito: "Art. 2 (Iscrizione nell'albo). - 1. L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. 2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorie".
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