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LEGGE 20 novembre 1986, n. 773

Current text a fecha 1986-11-25

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.E' convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale e modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412.

3.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SIGNORILE, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 27 settembre 1986. NOTE Nota all'art. 1, comma 2: Il decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, recante: "Norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale", non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 174 del 29 luglio 1986 (di tale mancata conversione in legge e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 27 settembre 1986).