DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. 774
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Catania;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che e' tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio e che anzi alcune tabelle sono gia' state riordinate;
Rilevata quindi la necessita' di accogliere la richiesta dell'Universita' degli studi di Catania di istituire i corsi di laurea in ingegneria elettronica ed in ingegneria meccanica presso la facolta' di ingegneria;
Rilevata anche la necessita' di adeguare le proposte degli organi accademici dell'Universita' di Catania alle tabelle dell'ordinamento didattico universitario;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 96, all'elenco delle lauree che conferisce la facolta' di ingegneria, sono aggiunte le seguenti lauree: 3) laurea in ingegneria elettronica; 4) laurea in ingegneria meccanica.
Art. 2
Dopo l'art. 103, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea in ingegneria elettronica ed in ingegneria meccanica: Art. 104. Laurea in ingegneria elettronica. - Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende ventinove insegnamenti. Biennio propedeutico: 1° Anno: 1) analisi matematica I; 2) geometria I; 3) fisica I; 4) chimica; 5) disegno. 2° Anno: 6) analisi matematica II; 7) geometria II; 8) meccanica razionale; 9) fisica II. Triennio di applicazione: 1) componenti elettronici (); 2) scienza delle costruzioni; 3) meccanica delle macchine e macchine; 4) fisica tecnica; 5) elettrotecnica; 6) campi elettromagnetici e circuiti; 7) misure elettriche; 8) comunicazioni elettriche; 9) elettronica applicata; 10) controlli automatici; 11) radiotecnica; 12) teoria dei sistemi; 13) complementi di matematica; 14) sistemi per l'elaborazione dell'informazione. Ai predetti insegnamenti e' da aggiungere un gruppo a scelta di sei materie, costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facolta' indichera' anno per anno nel manifesto degli studi. Gli insegnamenti inseribili negli indirizzi di specializzazione sono: programmazione dei calcolatori elettronici; elettronica industriale; tecnica della regolazione; automazione; modellistica e identificazione; economia e tecnica aziendale; tecnica delle microonde; telefonia e trasmissione dei dati; reti di calcolatori; commutazione telegrafica e telefonica; economia e tecnica aziendale; calcolatori elettronici; complementi di programmazione; compilatori e sistemi operativi; calcolatori elettronici II; legislazione sul lavoro e sull'infortunistica. Art. 105. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti prescritti nel piano ufficiale degli studi del corso di laurea e per l'indirizzo prescelto ovvero quelli previsti nel proprio piano individuale degli studi approvato dal consiglio di corso di laurea. Lo studente deve presentare all'esame tesi, progetti o altri elaborati attinenti alle materie del corso di laurea in ingegneria elettronica, svolti sotto il controllo dei docenti di tali materie, con le modalita' stabilite dal consiglio di facolta'. L'esame di laurea consiste nella discussione di detti elaborati, estesa in modo da accertare le conoscenze del candidato nelle materie attinenti al corso di laurea. Art. 106. Laurea in ingegneria meccanica. - Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende ventinove insegnamenti. Biennio propedeutico: 1° Anno: 1) analisi matematica I; 2) geometria I; 3) fisica I; 4) chimica; 5) disegno. 2° Anno: 6) analisi matematica II; 7) geometria II; 8) meccanica razionale; 9) fisica II. Triennio di applicazione: 1) chimica applicata (); 2) scienza delle costruzioni; 3) meccanica applicata alle macchine; 4) fisica tecnica; 5) elettrotecnica; 6) idraulica; 7) macchine; 8) costruzioni di macchine; 9) impianti meccanici; 10) tecnologia meccanica; 11) calcolo e progetto di macchine; 12) dinamica e vibrazioni delle macchine; 13) misure meccaniche e termiche; 14) teoria dei sistemi. Ai predetti insegnamenti e' da aggiungere un gruppo a scelta di sei materie, costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facolta' indichera' anno per anno nel manifesto degli studi. Gli insegnamenti inseribili negli indirizzi di specializzazione sono: programmazione dei calcolatori elettronici; economia e tecnica aziendale; disegno di macchine; tecnica e progettazione automatica; complementi di macchine; legislazione sul lavoro e sull'infortunistica; impianti termotecnici. Art. 107. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti prescritti nel piano ufficiale degli studi del corso di laurea e per l'indirizzo prescelto, ovvero quelli previsti nel proprio piano individuale degli studi approvato dal consiglio di corso di laurea. Lo studente deve presentare all'esame: tesi, progetti o altri elaborati attinenti alle materie del corso di laurea in ingegneria meccanica, svolti sotto il controllo dei docenti di tali materie, con le modalita' stabilite dal consiglio di facolta'. (*) Insegnamento anticipato al secondo anno ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53. L'esame di laurea consiste nella discussione di detti elaborati, estesa in modo da accertare le conoscenze del candidato nelle materie attinenti al corso di laurea.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 novembre 1986
Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 38
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