DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1986, n. 794

Type DPR
Publication 1986-09-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificata dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, concernente le indennita' spettanti ai giudici popolari;

Considerato che l'art. 2 della legge n. 795 del 1982 prevede che ogni tre anni possa essere adeguata la misura delle indennita' previste dal citato art. 36, primo e secondo comma, in relazione alla variazione, accertata dallo ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;

Vista la variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal 1 novembre 1982 al 31 dicembre 1985;

Considerato che la misura delle indennita' fissata dalla legge n. 795 del 1982 non appare piu' adeguata;

Ritenuta l'opportunita' di procedere al suo aggiornamento nella misura del 30%;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

L'indennita' di cui all'art. 36, primo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, e' stabilita nella misura di L. 26.000. Le indennita' di cui all'art. 36, secondo comma, sono stabilite nella misura, rispettivamente, di L. 52.000, 58.500 e 65.000. All'onere derivante dall'attuazione del decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986, e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

COSSIGA

ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1986

Registro n. 49 Giustizia, foglio n. 170

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