DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. 807
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 19533, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Bologna;
Considerato che e' tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81-93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state gia' riordinate;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Rilevata la necessita' di accogliere la richiesta dell'Universita' di Bologna di istituire il corso di laurea in scienze dell'informazione, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso gli omonimi corsi di laurea degli Atenei viciniori, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 2, relativo alle facolta' che costituiscono l'Universita' ed alle lauree che si conseguono presso le facolta' medesime, all'elenco delle lauree che si conseguono presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' aggiunta la seguente laurea: "Laurea in scienze dell'informazione, durata del corso quattro anni".
Art. 2
L'art. 105, relativo alle lauree che conferisce la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' soppresso e Cosi' sostituito: "Art. 105. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce dopo un corso di studi della durata di quattro anni le seguenti lauree: in matematica; in fisica; in scienze naturali; in scienze biologiche; in astronomia; in scienze geologiche; in scienze dell'informazione, e dopo un corso di studi per la durata di cinque anni, la laurea in chimica. Il quinquennio di studi per il conseguimento di questa laurea e' diviso in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione. Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge". Dopo l'art. 120, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti l'intitolazione del corso di laurea in scienze dell'informazione e l'articolo relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea medesimo come appresso riportato: h) LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE Art. 121. - La durata del corso di studi per la laurea in scienze dell'informazione e' di quattro anni. Titoli di ammissione seno quelli dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Ogni anno, prima dell'apertura delle iscrizioni, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni motivate dalla facolta', fissano il numero massimo di studenti ammessi all'iscrizione al I anno di corso, compatibilmente con le strutture esistenti. Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione), indirizzo applicativo (gestione). Il primo biennio di studi e' comune ai tre indirizzi. La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso. a) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il primo biennio per tutti gli indirizzi: 1° Anno: 1) analisi matematica I; 2) algebra (semestrale); 3) fisica I; 4) geometria (semestrale); 5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici. 2° Anno: 1) analisi matematica II; 2) calcolo delle probabilita' e statistica (semestrale); 3) calcolo numerico (semestrale); 4) fisica II; 5) ricerca operativa e gestione aziendale; 6) sistemi per l'elaborazione dell'informazione I. b) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio: 1) metodi per il trattamento dell'informazione; 2) ((Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II)); 3) teoria dell'informazione e della trasmissione. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori: a) Per l'indirizzo generale: 1) linguaggi formali e compilatori; 2) metodi di approssimazione. b) Per l'indirizzo tecnico: 1) tecniche numeriche e analogiche; 2) teorie e sistemi. (1) c) Per l'indirizzo applicativo: 1) teoria e metodi dell'ottimizzazione; 2) economia e organizzazione aziendale (semestrale); 3) trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale). Insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi: 1) analisi numerica; 2) bioelettronica; 3) calcolo delle probabilita'; 4) cibernetica e teoria dell'informazione; 5) complementi di gestione aziendale; 6) comunicazioni elettriche; 7) controlli automatici; 8) controllo dei processi industriali; 9) documentazione automatica; 10) econometria; 11) elaborazione dell'informazione non numerica; 12) elaborazione di immagini; 13) elaborazione dei testi letterari; 14) elettronica; 15) fisica numerica; 16) fisica superiore; 17) istituzioni di fisica teorica; 18) istituzioni di analisi superiore; 19) istituzioni di fisica matematica; 20) linguaggi speciali di programmazione; 21) logica matematica; 22) macchine calcolatrici analogiche; 23) teoria dei modelli; 24) progetto di sistemi numerici; 25) simulazione; 26) statistica; 27) tecniche di progettazione automatica; 28) tecniche direzionali; 29) tecniche speciali di elaborazione; 30) teoria degli algoritmi e calcolabilita'; 31) teoria degli automi; 32) teoria dei giochi; 33) teoria dei grafi; 34) teoria delle decisioni. Alcuni di questi corsi complementari potranno avere la durata semestrale. Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, comporta un esame finale. Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo puo' essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale. La scelta delle materie complementari da parte dello studente e' sottoposta alla preventiva approvazione della facolta'. Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio - (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale). Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami, in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro scelti fra i complementari se a corso semestrale, in almeno tre se uno di essi e' annuale, o in almeno due se ambedue sono annuali".
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1986
Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 108
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