DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 871

Type DPR
Publication 1986-07-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio, decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli 130, 131, e 132, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta denominazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi.

Art. 2

Gli articoli 138 e 139, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venerologia, sono soppressi.

Art. 3

Gli articoli da 149 a 156, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono soppressi.

Art. 4

Gli articoli da 166 a 173, relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi.

Art. 5

Gli articoli da 180 a 185, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia, che muta denominazione in endocrinologia e malattie del ricambio, sono soppressi.

Art. 6

Gli articoli 241, 242 e 243, relativi alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi.

Art. 7

Gli articoli da 264 a 272, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono soppressi.

Art. 8

Gli articoli da 273 a 282, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e di laboratorio), che muta denominazione in ematologia, sono soppressi.

Art. 9

Gli articoli da 283 a 295, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, che muta denominazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, sono soppressi.

Art. 10

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