DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 872

Type DPR
Publication 1986-07-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Gli articoli 133 e 134, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi.

Art. 2

Gli articoli 135, 136 e 137, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi.

Art. 3

Gli articoli da 203 a 208, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi.

Art. 4

Gli articoli da 214 a 218, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.

Art. 5

Gli articoli da 220 a 223, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi.

Art. 6

Gli articoli 224, 225 e 226, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.

Art. 7

Gli articoli da 237 a 240, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia che muta denominazione in ortopedia e traumatologia, sono soppressi.

Art. 8

Gli articoli da 244 a 254, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi.

Art. 9

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