DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 872
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Gli articoli 133 e 134, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi.
Art. 2
Gli articoli 135, 136 e 137, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi.
Art. 3
Gli articoli da 203 a 208, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi.
Art. 4
Gli articoli da 214 a 218, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.
Art. 5
Gli articoli da 220 a 223, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi.
Art. 6
Gli articoli 224, 225 e 226, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.
Art. 7
Gli articoli da 237 a 240, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia che muta denominazione in ortopedia e traumatologia, sono soppressi.
Art. 8
Gli articoli da 244 a 254, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi.
Art. 9
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