LEGGE 13 dicembre 1986, n. 877
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Ai soggetti che esercitano autoservizi di linea nazionali di competenza statale ed autoservizi internazionali aventi carattere frontaliero, concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, o autorizzati ai sensi del regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile 1977, n. 144, nonchè in base ad accordi bilaterali, il Ministro dei trasporti concede un contributo complessivo in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate negli anni di riferimento indicati nell'articolo 2.
2.Per gli autoservizi ordinari già di competenza statale, trasferiti alle regioni a statuto ordinario o speciale, il contributo è concesso per il periodo dal 1 aprile 1972 fino alle rispettive date di decorrenza della competenza regionale.
3.Dal contributo sono esclusi gli autoservizi di gran turismo concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.
4.Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, provvede con propri decreti all'individuazione degli autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi titolo al contributo finanziario limitatamente al periodo per il quale è stato esercitato il servizio frontaliero.
NOTE Note all'art. 1, comma 1: - La legge n. 1822/1939 concerne "Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata". - Il regolamento CEE n. 517/72, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiate delle Comunità europee n. L. 67 del 20 marzo 1972. - La legge n. 144/1977 concerne "Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri". Nota all'art. 1, comma 3: Il testo dell'art. 12 della legge n. 1822/1939 è il seguente: "Art. 12. - I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati. Salvo quanto è stabilito negli articoli 5 e 6 per i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo, chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni precedenti e in mancanza chi, esercitando servizi pubblici automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle finalità indicate nel primo comma".
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