La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, dei quali lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828.
2.Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini di cui al comma 1, nonchè per le finalità di cui all'articolo 3, sono altresì assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.
NOTE Nota all'art. 1, comma 1: - La legge n. 546/1977 concerne ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976. - La legge n. 828/1982 reca ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.